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Messaggio

Messaggio numero 345 del 8-10-2002

1) Ammissibilità allo sgravio degli equipaggi di galleggianti privi di propulsione propria, adibiti al cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio, nonché degli equipaggi dei rimorchiatori che ne consentono l’utilizzo in attività di cabotaggio. 2) Modalità di recupero da parte delle imprese dei crediti contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento integra la circolare n. 150/2002 con chiarimenti sullo sgravio contributivo ex art. 52, comma 32, L. 448/2001: conferma l’ammissibilità dei galleggianti privi di propulsione propria e disciplina il recupero dei crediti contributivi maturati dal 1° gennaio 2002 tramite conguaglio DM10/2.

Precisazioni sullo sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo

Precisazioni sullo sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo

Il documento fornisce integrazioni e chiarimenti applicativi rispetto alla circolare n. 150 del 13 settembre 2002 in materia di sgravio contributivo. Le precisazioni mirano a superare dubbi interpretativi emersi nella prima applicazione della disciplina introdotta dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001.

Galleggianti privi di propulsione propria

Viene chiarito che l’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 non ha modificato in modo significativo il previgente regime di sgravi previsto dall’art. 9 della legge n. 522/1999 per quanto riguarda l’ammissibilità al beneficio degli equipaggi dei galleggianti privi di propulsione propria, impiegati nel cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio, nonché degli equipaggi dei rimorchiatori che ne consentono l’utilizzo in tale attività.

Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni già richiamate al punto 2 della circolare n. 65 del 15 marzo 2001.

Ai fini operativi, le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati restano contraddistinte dal codice di autorizzazione “9N”, che dal 1° gennaio 2002 assume anche il significato di posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici previsti dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001.

Modalità di recupero dei crediti contributivi maturati dal 1° gennaio 2002

Le modalità operative per la fruizione dello sgravio sono quelle già illustrate ai punti 7 e 7.1 della circolare n. 150/2002. Il documento aggiunge che i datori di lavoro possono recuperare il beneficio anche mediante conguaglio nel modello di denuncia mensile DM10/2, riferito alla posizione contributiva della nave avente titolo al beneficio.

Il conguaglio è ammesso:

  • fino a concorrenza dei contributi dovuti per ciascun modello;
  • fino a esaurimento attraverso i modelli DM10/2 presentati nei mesi successivi.

Se l’azienda utilizza questa modalità, non possono essere richiesti interessi all’INPS sulle somme recuperate.

Per ogni ulteriore profilo operativo, viene rinviato a quanto indicato al punto B.3 della circolare n. 29 del 10 febbraio 2000.

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