Messaggio numero 345 del 8-10-2002
1) Ammissibilità allo sgravio degli equipaggi di galleggianti privi di propulsione propria, adibiti al cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio, nonché degli equipaggi dei rimorchiatori che ne consentono l’utilizzo in attività di cabotaggio. 2) Modalità di recupero da parte delle imprese dei crediti contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento integra la circolare n. 150/2002 con chiarimenti sullo sgravio contributivo ex art. 52, comma 32, L. 448/2001: conferma l’ammissibilità dei galleggianti privi di propulsione propria e disciplina il recupero dei crediti contributivi maturati dal 1° gennaio 2002 tramite conguaglio DM10/2.
Precisazioni sullo sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo
Precisazioni sullo sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo
Il documento fornisce integrazioni e chiarimenti applicativi rispetto alla circolare n. 150 del 13 settembre 2002 in materia di sgravio contributivo. Le precisazioni mirano a superare dubbi interpretativi emersi nella prima applicazione della disciplina introdotta dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001.
Galleggianti privi di propulsione propria
Viene chiarito che l’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 non ha modificato in modo significativo il previgente regime di sgravi previsto dall’art. 9 della legge n. 522/1999 per quanto riguarda l’ammissibilità al beneficio degli equipaggi dei galleggianti privi di propulsione propria, impiegati nel cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio, nonché degli equipaggi dei rimorchiatori che ne consentono l’utilizzo in tale attività.
Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni già richiamate al punto 2 della circolare n. 65 del 15 marzo 2001.
Ai fini operativi, le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati restano contraddistinte dal codice di autorizzazione “9N”, che dal 1° gennaio 2002 assume anche il significato di posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici previsti dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001.
Modalità di recupero dei crediti contributivi maturati dal 1° gennaio 2002
Le modalità operative per la fruizione dello sgravio sono quelle già illustrate ai punti 7 e 7.1 della circolare n. 150/2002. Il documento aggiunge che i datori di lavoro possono recuperare il beneficio anche mediante conguaglio nel modello di denuncia mensile DM10/2, riferito alla posizione contributiva della nave avente titolo al beneficio.
Il conguaglio è ammesso:
- fino a concorrenza dei contributi dovuti per ciascun modello;
- fino a esaurimento attraverso i modelli DM10/2 presentati nei mesi successivi.
Se l’azienda utilizza questa modalità, non possono essere richiesti interessi all’INPS sulle somme recuperate.
Per ogni ulteriore profilo operativo, viene rinviato a quanto indicato al punto B.3 della circolare n. 29 del 10 febbraio 2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 16 ott 2002Messaggio numero 353 del 16-10-2002
- Messaggio · 18 ott 2002Messaggio numero 08 del 18-10-2002 enpals
- Messaggio · 27 set 2002Messaggio numero 337 del 27-9-2002
- Messaggio · 21 ott 2002Messaggio numero 53 del 21-10-2002
- Messaggio · 24 ott 2002Messaggio numero 89 del 24-10-2002
- Messaggio · 31 ott 2002Messaggio numero 91 del 31-10-2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →