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Legge

L.R. TAA 5/2011

Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi (B.U. n. 29/I-II del 19/07/2011)

Normativa regionaleL.R. TAA 5/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per le Province autonome di Trento e Bolzano, un sostegno economico ai lavoratori in mobilità che maturano la pensione nel 2011, fino alla decorrenza della pensione e comunque per massimo 8 mesi, esclusi i soggetti coperti da clausola di salvaguardia. Proroga inoltre per il 2011 alcune misure anticrisi per chi perde o sospende il lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011.

Sostegno alla mobilità in deroga e proroga di misure anticrisi

Sostegno alla mobilità e proroga di misure anticrisi

La legge regionale interviene nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano per garantire un sostegno economico nel periodo di attesa della pensione a favore di alcuni lavoratori in mobilità e per estendere per il 2011 precedenti misure di sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro o sospensione dell’attività.

Intervento a favore dei lavoratori in mobilità prossimi alla pensione

È riconosciuta, in deroga alla disciplina regionale previgente, l’indennità di mobilità ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, oppure iscritti nelle liste di mobilità e beneficiari dell’indennità regionale prevista dalla legge regionale n. 19/1993, purché maturino i requisiti pensionistici nel corso del 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Il beneficio copre il periodo fino al momento in cui decorre la pensione obbligatoria, determinato secondo le finestre di accesso previste dalla normativa statale richiamata, ma non può comunque superare otto mesi.

Non si applica ai soggetti già tutelati dalla clausola di salvaguardia prevista dalla normativa statale sulla riforma delle finestre pensionistiche.

Gestione dell’erogazione e coordinamento con interventi provinciali

L’indennità è corrisposta dalla Provincia autonoma territorialmente competente, secondo termini e modalità definiti dalla stessa, nel rispetto dei criteri del regolamento regionale di esecuzione della legge regionale n. 19/1993.

Se una Provincia ha già attivato un intervento con le medesime finalità, sulla base di accordi con lo Stato in materia di mobilità in deroga, la Regione integra la quota a carico della Provincia secondo quanto previsto dai rispettivi accordi.

Proroga degli interventi anticrisi del 2009

Sono estesi a chi perde il lavoro o viene sospeso dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011 gli interventi già previsti dalla legge regionale n. 5/2009.

Chi ha già fruito di tali misure può beneficiarne anche nel 2011, se in possesso dei requisiti regolamentari, per un massimo di sei mesi nell’anno; per i lavoratori sospesi, vale il diverso periodo massimo già stabilito per il 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

Deleghe amministrative e monitoraggio

Le funzioni amministrative per l’applicazione della legge sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Province devono trasmettere alla Regione, entro il mese di aprile di ogni anno, i dati relativi agli interventi realizzati nell’anno solare precedente, ai fini della valutazione dell’impatto delle politiche attuate.

Copertura finanziaria

Per la Provincia di Trento, gli oneri dell’intervento a favore dei lavoratori in mobilità sono quantificati in 400 mila euro e coperti con fondi già stanziati sul fondo unico per le funzioni delegate.

Per la Provincia di Bolzano, gli stessi oneri, sempre quantificati in 400 mila euro, sono coperti con risorse già assegnate ai sensi della legge regionale n. 5/2009.

Gli oneri derivanti dalla proroga delle misure anticrisi sono quantificati in complessivi 3 milioni di euro per le due Province e sono coperti mediante prelievo dal fondo regionale a disposizione per oneri legislativi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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