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Legge

L.R. TAA 4/2011

Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano (B.U. n. 22/I-II del 31/05/2011)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sull’ordinamento e sul trattamento del personale della Regione e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, modificando varie disposizioni della l.r. 3/2000 e della l.r. 15/1983. Introduce anche regole su requisiti di residenza nei concorsi, norme transitorie e abrogazioni puntuali. Alcune disposizioni di prima applicazione riguardano periodi o atti successivi già esauriti.

Modifiche alla disciplina del personale regionale e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano

Modifiche alla disciplina del personale regionale e camerale

La legge regionale n. 4 del 17 maggio 2011, applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per i profili richiamati, alle Camere di commercio di Trento e Bolzano, aggiorna la normativa regionale sul personale. L’intervento opera soprattutto tramite modifiche coordinate alla l.r. 21 luglio 2000, n. 3 e alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15, con alcuni profili autonomi su concorsi, requisiti di accesso, ineleggibilità e disposizioni transitorie.

Interventi sulla disciplina del personale della Regione

La legge modifica in più punti la l.r. 21 luglio 2000, n. 3, denominata “Norme urgenti in materia di personale”. Dal testo disponibile emerge che vengono introdotte nuove lettere e nuovi commi all’articolo 1, un nuovo articolo 1-bis, nonché integrazioni e riscritture agli articoli 4, 5, 6 e 7 della stessa legge. Il contenuto sostanziale delle singole modifiche non è integralmente riportato nel testo fornito, ma il provvedimento mira ad aggiornare la disciplina del rapporto di lavoro, delle procedure di accesso e di altri istituti del personale regionale.

Requisiti di residenza per l’accesso a determinate figure professionali

La legge contiene una regola espressa sui concorsi: nel rispetto dei princìpi della legislazione nazionale vigente, i bandi possono prevedere come requisito un determinato luogo di residenza per l’accesso a specifiche figure professionali, solo quando tale requisito sia strumentale allo svolgimento di servizi che altrimenti non sarebbero attuabili oppure non lo sarebbero con identico risultato. La previsione è eccezionale e richiede un nesso funzionale tra residenza e concreta prestazione del servizio.

Modifiche alla disciplina del personale regionale del 1983

Un secondo blocco di interventi riguarda la l.r. 9 novembre 1983, n. 15, sull’ordinamento degli uffici regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale. La legge del 2011 modifica vari articoli, tra cui gli articoli 3, 4, 7, 13, 14, 18 e 24, con interventi che comprendono anche soppressioni di singole lettere o commi e sostituzioni di commi specifici. Il testo consolidato disponibile non riporta integralmente il contenuto delle nuove formulazioni, ma conferma un riassetto complessivo della disciplina organizzativa e giuridico-economica del personale regionale.

Ineleggibilità a consigliere comunale

La legge interviene anche sulla materia dell’ineleggibilità a consigliere comunale, modificando la lettera i) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3. Il testo fornito non riporta il contenuto puntuale della modifica, ma conferma l’aggiornamento della disciplina delle cause di ineleggibilità.

Norme transitorie e di coordinamento

La legge contiene alcune disposizioni transitorie di rilievo operativo:

  • in prima applicazione, il triennio di riferimento per l’articolo 5, comma 5-ter, della l.r. 21 luglio 2000, n. 3, è quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
  • fino all’adozione dell’atto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l.r. 21 luglio 2000, n. 3, come sostituito dalla presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo;
  • fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 7-quater, comma 1, inserito dalla presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

La legge precisa inoltre che le denominazioni maschili usate nel testo valgono per entrambi i generi e che i riferimenti agli organi e alle strutture della Regione si intendono, per le Camere di commercio di Trento e Bolzano, riferiti agli organi e alle strutture competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Abrogazioni

Sono abrogate specifiche disposizioni previgenti:

  • il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3;
  • il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito nel 1987;
  • i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito nel 1987.

Coordinamento del testo normativo

Il Presidente della Regione è autorizzato a riunire e coordinare, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della legge con quelle di un ampio elenco di leggi regionali in materia di personale e ordinamento degli uffici. Si tratta di una norma di coordinamento tecnico, utile alla ricostruzione del testo consolidato.

Valutazione sull’attualità della disciplina

La legge non risulta integralmente superata, perché introduce e modifica disposizioni tuttora inserite nell’ordinamento regionale del personale. Tuttavia alcune previsioni di prima applicazione e rinvii transitori hanno ormai esaurito la loro funzione; pertanto la legge è attuale come fonte di modifica del quadro normativo, ma alcune sue norme operative hanno solo rilievo storico o transitorio.

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