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Legge

L.R. TAA 7/2011

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» (B.U. n. 40/I-II del 04/10/2011)

Normativa regionaleL.R. TAA 7/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. 7/2005 in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e aziende pubbliche di servizi alla persona, introducendo modifiche su cessione di patrimonio, incarichi e disciplina dell’art. 38. Non prevede oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alla disciplina regionale delle IPAB e delle APSP

Modifiche alla disciplina delle IPAB e delle APSP

La legge regionale Umbria 26 settembre 2011, n. 7 interviene sulla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che disciplina il nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP). Il provvedimento introduce integrazioni e correzioni puntuali alla normativa previgente.

Cessione di patrimonio a favore delle APSP

La legge inserisce una nuova previsione nell’ambito dell’articolato della l.r. n. 7/2005 in tema di trasferimento patrimoniale verso le APSP. Il contenuto specifico della modifica non è riportato nel testo consolidato fornito, ma l’intervento normativo riguarda la disciplina della cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Incarichi e disciplina degli organi

Il provvedimento introduce un’integrazione in materia di incarichi, incidendo sulla disciplina degli incarichi prevista dalla legge regionale del 2005. Anche in questo caso il testo fornito non riporta il contenuto letterale della disposizione modificativa, ma l’intervento si colloca nel quadro delle regole di funzionamento e gestione delle APSP.

Modifiche alla disciplina dell’art. 38 della l.r. 7/2005

La legge modifica ulteriormente l’art. 38 della legge regionale n. 7/2005, con interventi sui commi interessati dalla riforma. La norma aggiorna quindi la disciplina previgente relativa a tale articolo, senza introdurre nel testo qui disponibile una nuova disciplina autonoma e completa.

Regime finanziario

La legge precisa espressamente che non comporta oneri per il bilancio regionale. Non risultano quindi stanziamenti o spese aggiuntive derivanti dal provvedimento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Non emergono nel testo disposizioni transitorie ulteriori o limiti temporali specifici di applicazione.

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