Circolare Inail n. 34 del 10 giugno 2025
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Banca Centrale Europea ha fissato al 2,15% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP). A decorrere dall'11 giugno 2025 tale tasso aggiorna: il tasso applicato alle rateazioni dei debiti per premi e accessori (ORP + 6 punti = 8,15%) e le misure delle sanzioni civili per ritardato o mancato pagamento e per evasione (varie maggiorazioni, con percentuali indicate). Sono previste inoltre modalità di riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Decorrenza e riferimento normativo
Decisione BCE del 5 giugno 2025 che fissa l'ORP al 2,15%. Applicazione delle modifiche a decorrere dall'11 giugno 2025; riferimenti a decreti e leggi pertinenti (tra cui d.l. 9/1989, d.l. 318/1996, legge 388/2000, d.l. 19/2024, determinazione Inail 227/2019).
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dall'11 giugno 2025 il tasso applicato è pari all'ORP maggiorato di 6 punti: 2,15% + 6% = 8,15%. Le rateazioni in corso non subiscono variazioni e mantengono il piano già determinato alla data di presentazione.
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento
Sanzione ordinaria: ORP maggiorato di 5,5 punti = 7,65% annuo dal'11/06/2025. Sanzione ridotta (pagamento spontaneo entro 120 giorni, in unica soluzione): ORP = 2,15% annuo.
Sanzioni civili per evasione (omissioni o dichiarazioni non conformi)
Se la situazione debitoria è denunciata spontaneamente entro 12 mesi: pagamento entro 30 giorni dalla denuncia => sanzione = ORP + 5,5 punti = 7,65%; pagamento entro 90 giorni dalla denuncia => sanzione = ORP + 7,5 punti = 9,65%. La sanzione civile è comunque limitata al 40% dell'importo dei premi non corrisposti.
Riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali
Se i contributi e le spese sono integralmente versati, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso non inferiore a quello degli interessi legali. Delibera Inail 17/01/2002: in caso di mancato/ritardato pagamento sanzione ridotta = ORP (2,15%); in caso di evasione sanzione ridotta = ORP + 2 punti = 4,15%. Se l'ORP fosse inferiore agli interessi legali si applicherebbero invece gli interessi legali (o più 2 punti per l'evasione).
Effetti operativi e allegati
Le nuove misure si applicano alle istanze e ai casi indicati a decorrere dall'11 giugno 2025; le rateazioni in corso restano invariate. La circolare è corredata di 2 allegati (tra cui la decisione BCE e l'elenco delle determinazioni di applicazione).
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