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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10910/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per abnormità del provvedimento: il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato una sentenza invece di un'ordinanza e ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 ritenendo applicabile il rito civile sommario (art. 702-bis c.p.c.) e, per i procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, il rito semplificato (artt. 281-decies e ss. c.p.c.), laddove il ricorrente sosteneva che il rimedio di cui all'art. 99 si applica anche ai provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il Tribunale ha fatto un'interpretazione letterale e restrittiva della norma.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il motivo: il Tribunale territoriale ha erroneamente ritenuto che la fase di opposizione fosse disciplinata dalle forme del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) o, dopo la riforma Cartabia, dal rito semplificato (artt. 281-decies e ss.), e perciò ha dichiarato inammissibile l'opposizione sulla base dei requisiti tipici di tali riti. La Corte ha confermato invece la prevalente tesi della natura accessoria e collaterale del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rispetto al processo penale principale, con la conseguenza che, per le fasi non espressamente disciplinate, occorre coordinare il procedimento con le disposizioni generali del processo penale; pertanto la declaratoria di inammissibilità effettuata sul presupposto errato è stata annullata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    La Corte interpreta il comma 3 come un rinvio a un processo 'speciale' ma non come recettizio in modo da escludere automaticamente l'applicazione delle regole del processo penale; la decisione sottolinea la natura accessoria del procedimento di ammissione al patrocinio e la necessità di coordinarne le fasi con le norme del processo penale quando esso insorge nel corso di quest'ultimo.

  • cod. proc. civ. - art. 702-bis

    Norma che disciplina il rito sommario di cognizione per la liquidazione degli onorari; la Corte osserva che tale rito è applicabile alla liquidazione dei compensi (procedimento autonomo), ma non può essere automaticamente esteso, senza coordinamento, all'opposizione al provvedimento di rigetto del patrocinio nel corso del processo penale.

  • cod. proc. civ. - artt. 281-decies e seguenti

    Rito semplificato introdotto dalla riforma Cartabia per procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023; la Corte segnala che l'esistenza di tale disciplina non determina di per sé l'applicazione automatica a tutte le opposizioni ex art. 99, dovendosi verificare la natura accessoria del procedimento rispetto al processo penale.

  • d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - artt. 14 e 15

    Hanno sostituito la precedente disciplina (art. 28 L. 794/1942) rinviando alla disciplina del rito civile sommario; la Corte riconosce l'intervento normativo ma ne sottolinea la necessità di interpretazione coordinata con la natura accessoria del procedimento per il patrocinio.

  • Legge 18 giugno 2009 - art. 51

    Ha introdotto l'art. 702-bis c.p.c.; la Corte ricorda il quadro normativo che ha dato origine al dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità di tale rito alle opposizioni ex art. 99.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. 115/2002) va valutata tenendo conto della natura accessoria del procedimento rispetto al processo penale principale; per le fasi non discipline espressamente dal d.P.R. 115/2002 occorre coordinare con le regole del processo penale.
  • Il richiamo a procedimenti 'speciali' per gli onorari (e il conseguente rinvio alle norme civili come l'art. 702-bis) non vale automaticamente per tutte le ipotesi di opposizione: la disciplina del rito civile può essere applicata alla liquidazione dei compensi (procedimento autonomo), ma non deve servire a escludere di principio l'esercizio del rimedio di cui all'art. 99 quando il procedimento è accessorio al processo penale.
  • Non è corretto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione esclusivamente sulla base della mancanza dei requisiti formali previsti dal rito civile sommario o dal rito semplificato senza prima verificare la corretta disciplina applicabile in ragione della natura accessoria del procedimento; un errore di qualificazione procedurale può portare all'annullamento del provvedimento.
  • In casi analoghi il giudice penale deve valutare il ricorso ex art. 99 in coordinamento con le disposizioni del processo penale (es. artt. 76 e ss. d.P.R. 115/2002 e, per le parti non regolate, con le norme del processo penale), salvo che la normativa disponga espressamente diversamente per procedimenti autonomi.
  • Sui profili formali del provvedimento (es. uso di sentenza anziché ordinanza) occorre rispettare la corretta qualificazione giuridica dell'atto; decisioni ritenute abnormi per errata qualificazione procedurale possono essere annullate e restituite all'ufficio giudiziario competente per il riesame.

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