Risposta n. 12 del 7/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente - art.119 e art.121 d.l. 34/2020
Il quesito
L'istante, proprietario di un immobile su cui nel 2019 ha iniziato lavori di ristrutturazione con ampliamento, efficientamento energetico e autorimessa, chiede se: 1) può detrarre integralmente le spese senza escludere la parte riferibile alla "nuova costruzione"; 2) gli interventi di coibentazione (limite 1.000 €/mq per zona F) e sostituzione generatore rientrino nel Superbonus come trainanti o trainati; 3) l'ampliamento possa fruire del sismabonus essendo in zona sismica 3 e se sia possibile produrre tardivamente l'asseverazione delle classi di rischio.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che, in seguito alla modifica della definizione di "ristrutturazione edilizia", si possa considerare detraibile l'intera spesa (inclusa la parte di nuova costruzione) per ristrutturazione, ecobonus e sismabonus e che gli interventi di coibentazione >25% e la sostituzione del generatore rientrino come trainanti del Superbonus; inoltre ritiene possibile fruire del sismabonus anche per l'ampliamento e presentare tardivamente l'asseverazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che le detrazioni previste dall'art.16-bis spettano solo per interventi su "edifici esistenti" e non per nuova costruzione: in caso di ristrutturazione con ampliamento la detrazione è riconosciuta esclusivamente sulle spese riferibili alla parte esistente (con obbligo di separazione contabile o attestazione). Le modifiche normative recenti non mutano tale principio, trattandosi di diversa fattispecie (demolizione e ricostruzione). Sul Superbonus, se l'immobile rientra tra le tipologie ammesse e sono rispettati i requisiti tecnici, gli interventi di coibentazione e sostituzione del generatore possono accedere al beneficio nei limiti previsti; infine, per il sismabonus, poiché i lavori sono iniziati nel 2019 e l'asseverazione richiesta dal DM 9/1/2020 non è stata presentata prima dell'inizio lavori, l'istante non può beneficiare dell'agevolazione. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti e non esclude futuri controlli.
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