Sentenza del 09/02/2015 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Omesso versamento - Mancato invio della comunicazione di irregolarità - Conseguenze - Nullità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse nulla perché l'Ufficio non aveva preventivamente inviato la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. La contestazione riguardava quindi l'omesso invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo, in presenza di imposte non versate.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La comunicazione di irregolarità è obbligatoria soltanto quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato dal contribuente. Se, invece, la liquidazione deriva semplicemente dall'omesso versamento di somme indicate nella dichiarazione, la mancata comunicazione non comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo né della cartella di pagamento. L'unico effetto favorevole collegato alla comunicazione è la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni mediante pagamento nei termini.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La comunicazione di irregolarità deve essere inviata quando il controllo automatizzato rileva elementi o risultati diversi rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Non è invece necessaria per il semplice mancato versamento di imposte già dichiarate.
Cassazione n. 17396/2010
La mancata comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando il debito deriva da un omesso versamento risultante dalla dichiarazione; la comunicazione rileva principalmente ai fini della possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- L'omesso invio della comunicazione di irregolarità non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento.
- Occorre distinguere tra un semplice omesso versamento di somme dichiarate e un controllo che corregge o disconosce dati, crediti o detrazioni indicati nella dichiarazione.
- Quando il debito deriva esclusivamente da importi dichiarati ma non pagati, l'Amministrazione può procedere alla riscossione senza preventiva comunicazione, ferma restando la debenza dell'imposta.
- La comunicazione di irregolarità ha normalmente una funzione informativa e consente il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, ma non costituisce sempre un atto indispensabile a pena di nullità.
- Per valutare una cartella è quindi necessario verificare l'origine della pretesa: se deriva da una rettifica dei dati dichiarati, l'omissione della comunicazione può assumere rilievo; se deriva dal solo mancato pagamento, di regola non comporta l'annullamento.
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