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Legge

L.R. Veneto 10/2020

Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Veneto a stipulare una convenzione quinquennale con l’Università di Padova e l’ULSS n. 2 Marca Trevigiana per attivare, dall’a.a. 2020/2021, il corso di laurea in medicina e chirurgia presso le strutture di Treviso, con oneri regionali per docenti di ruolo e a contratto fino a 1.570.000 euro annui. Abroga inoltre due commi della l.r. 30/2016.

Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso e relative coperture finanziarie

Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia presso Treviso

La legge disciplina l’avvio, nel territorio della Regione del Veneto, di un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana a Treviso. L’intervento è finalizzato ad aumentare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni.

Convenzione tra Regione, Università di Padova e ULSS n. 2

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione di durata quindicennale con:

  • l’Università degli Studi di Padova;
  • l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

La convenzione serve a sostenere l’attivazione del corso da parte dell’Università, con decorrenza dall’anno accademico 2020/2021.

Oneri a carico della Regione

La Regione assume gli oneri relativi:

  • alla chiamata dei docenti di ruolo;
  • alla chiamata dei docenti a contratto, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010.

Il limite massimo di spesa è fissato in euro 1.570.000,00 annui.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono finanziati con risorse del Fondo Sanitario Regionale, imputate al bilancio di previsione 2020-2022 su:

  • Missione 13 “Tutela della salute”;
  • Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
  • Titolo 1 “Spese correnti”.

Abrogazione di precedenti disposizioni regionali

La legge abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, recante il “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

Ambito temporale e attualità

La disciplina sull’attivazione del corso opera a partire dall’anno accademico 2020/2021 e si inserisce in una convenzione di durata quindicennale. La norma di finanziamento è collegata al bilancio 2020-2022. L’atto non appare deprecato, poiché disciplina un’organizzazione formativa e finanziaria ancora suscettibile di rilevanza applicativa.

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