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Legge

L.R. Veneto 11/2020

Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina.

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta promuove casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina negli edifici e nelle aree pubbliche per ridurre l’uso di bottiglie in plastica monouso. Impone agli enti regionali e ai Comuni specifici adempimenti entro 2 e 3 anni dall’entrata in vigore e prevede relazioni annuali alla Giunta regionale. Nessuna nuova spesa regionale.

Promozione di casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina per ridurre la plastica monouso

Promozione dell’acqua alla spina e riduzione della plastica monouso

La legge regionale del Veneto interviene per ridurre l’uso di bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento connesso alla produzione della plastica e al trasporto dell’acqua. La disciplina promuove l’installazione di casette dell’acqua e di erogatori di acqua alla spina negli edifici pubblici e nelle aree pubbliche del territorio regionale, favorendo l’uso di contenitori riutilizzabili o biodegradabili e iniziative informative verso la popolazione.

Ambito e definizioni

Le misure si applicano nel territorio della Regione Veneto e sono adottate nel rispetto della direttiva UE 2019/904, della normativa statale di recepimento e delle regole europee e statali su qualità dell’acqua destinata al consumo umano e igiene dei prodotti alimentari.

La legge distingue tra:

  • casette dell’acqua: impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e collocata all’esterno in aree pubbliche;
  • erogatori di acqua alla spina: impianti analoghi, collocati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

Soggetti obbligati e indirizzi organizzativi

La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale devono installare nelle proprie sedi, compresi i locali mensa, erogatori di acqua alla spina, compatibilmente con le esigenze sanitarie di tutela della salute. L’installazione può avvenire:

  • mediante convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti;
  • oppure mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

Lo stesso orientamento vale per Comuni e altri enti pubblici interessati, compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai servizi di mensa.

I Comuni hanno inoltre un ruolo di promozione per le casette dell’acqua nei propri territori: devono favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni o per l’affidamento tramite gara e possono individuare aree pubbliche idonee alla loro ubicazione.

Contenuto delle convenzioni e delle gare

La costruzione, la gestione e la manutenzione delle casette dell’acqua e degli erogatori alla spina sono regolate dalla convenzione o dagli atti di gara. Tali atti devono disciplinare in particolare:

  • il numero degli impianti da installare;
  • il posizionamento delle casette dell’acqua, che deve essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito da parcheggio;
  • l’eventuale compartecipazione del Comune o dell’ente pubblico ai costi di installazione;
  • le modalità di gestione, manutenzione e controllo della qualità dell’acqua, oltre che dell’uso dell’area concessa;
  • l’eventuale tariffa o costo a carico dell’utente;
  • le modalità di partecipazione di altri enti;
  • le iniziative di informazione per gli utenti;
  • le modalità di informazione, vicino alla casetta dell’acqua e sul sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione e sui controlli e le analisi effettuate per garantire i requisiti dell’acqua destinata al consumo umano.

Termini di attuazione

La legge fissa due principali scadenze operative:

  • entro due anni dall’entrata in vigore, gli enti regionali e sanitari di cui all’articolo 3, comma 1, devono installare gli erogatori di acqua alla spina nelle proprie sedi e non rinnovare, alla prima scadenza utile, gli appalti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica;
  • entro tre anni dall’entrata in vigore, i Comuni devono individuare le aree pubbliche destinate alle casette dell’acqua e compiere le ulteriori iniziative necessarie per arrivare alla stipula delle convenzioni.

Attuazione, monitoraggio e poteri della Giunta

La Giunta regionale, sentita la competente কমিশione consiliare, può definire ulteriori criteri, modalità e disposizioni utili all’attuazione della legge.

Gli enti interessati devono trasmettere ogni anno alla Giunta una relazione sullo stato di attuazione, con indicazione dei progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle attività di informazione e pubblicità svolte per diffondere l’uso dell’acqua delle casette dell’acqua.

Clausola valutativa e copertura finanziaria

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Decorrenza e attualità

La legge è entrata in vigore nel 2020 e contiene termini di attuazione legati ai primi 2 e 3 anni successivi. Si tratta di una disciplina ormai superata sul piano temporale e sostanzialmente priva di utilità operativa attuale, pur restando rilevante come quadro normativo di promozione delle infrastrutture per l’acqua alla spina nel Veneto.

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