L.R. Veneto 14/2020
Boschi didattici del Veneto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto il riconoscimento dei “Boschi didattici”, l’Albo regionale e il relativo circuito, fissando requisiti del bosco, dell’operatore, procedure di iscrizione, uso del logo e misure di promozione. Prevede revoca/decadenza in caso di irregolarità o perdita dei requisiti e stanziamenti finanziari per il 2020-2022.
Boschi didattici del Veneto
Boschi didattici del Veneto
La legge disciplina il riconoscimento dei Boschi didattici nel territorio della Regione Veneto, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del comparto forestale, la divulgazione ambientale e la valorizzazione delle vocazioni culturali, sociali ed economiche delle aree boscate. Introduce un sistema regionale di iscrizione, promozione e controllo dei boschi riconosciuti.
Finalità e ambito dell’istituto
La Regione Veneto persegue finalità di tutela e diffusione della cultura forestale, valorizzazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna, sostegno alle figure agro-forestali e incentivazione di forme di reddito complementare alla produzione agroforestale. A tal fine riconosce i soggetti proponenti, attribuisce la denominazione di “Bosco didattico del Veneto” e istituisce il “Circuito dei Boschi didattici del Veneto”.
Definizioni e attività ammesse
Il “bosco didattico” è individuato tra aree boscate pubbliche o private, impianti di arboricoltura da legno e formazioni boschive artificiali su terreni agricoli, purché caratterizzati da rilevanza botanica e/o endemismi locali. Il “circuito” coincide con l’insieme dei boschi iscritti all’Albo regionale. Il “gestore” è il soggetto pubblico o privato che organizza le attività tramite un operatore qualificato; l’“operatore” è il soggetto che materialmente svolge le attività; l’“aula didattica” è il luogo o area attrezzata a servizio delle attività. Le attività ammesse comprendono ricerca scientifica, didattica, formazione selvicolturale, studio etnografico, storico, artistico, culturale ed economico delle tradizioni locali, oltre a formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, promozione di valori ambientali e sociali, inclusione sociale, mobilità lenta e benessere della persona, sempre in connessione con l’area boscata.
Albo regionale e competenze amministrative
È istituito l’Albo regionale dei Boschi didattici, tenuto presso la struttura regionale competente in materia forestale, con numerazione progressiva dei boschi riconosciuti. Possono esservi iscritti i soggetti di diritto pubblico o privato riconosciuti ai sensi della legge. Il dirigente della struttura forestale regionale verifica il possesso dei requisiti, dispone l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo.
Requisiti del bosco
Il bosco deve presentare requisiti forestali, didattici, logistici e di sicurezza. In particolare:
- sotto il profilo forestale: governo a fustaia, ceduo composto o ceduo intensamente matricinato, e composizione botanica rappresentativa del sito o di endemismi locali;
- sotto il profilo didattico: percorsi o aree attrezzate, iniziative di valorizzazione, materiale informativo e almeno un operatore dedicato;
- sotto il profilo logistico: aree di parcheggio idonee, accessibilità agevole, almeno un’aula didattica e servizi igienici adeguati;
- sotto il profilo della sicurezza: documento di valutazione dei rischi redatto da tecnico abilitato, polizza di responsabilità civile verso terzi di almeno 1 milione di euro e regolamento comportamentale esposto all’ingresso.
Requisiti dell’operatore e formazione
L’attività didattica deve essere svolta da almeno un soggetto in possesso di una delle seguenti qualifiche:
- laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali o biologiche;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie del bosco didattico;
- qualifica di imprenditore agricolo ex articolo 2135 c.c., iscritto all’INPS, con adeguata formazione didattico-metodologica. La Regione promuove e sostiene specifici percorsi formativi per i soggetti con titolo di studio secondario e per gli imprenditori agricoli.
Procedura di iscrizione e piano delle attività
L’iscrizione all’Albo si richiede alla struttura regionale competente con una relazione tecnica che attesti tutti i requisiti. La domanda va presentata dal gestore e deve contenere dati identificativi, titolo di conduzione dell’area e documentazione relativa a requisiti del bosco, requisiti dell’operatore, piano delle attività e polizza RC. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Il riconoscimento è adottato dal dirigente, pubblicato nel BUR Veneto e reso noto sul sito regionale. Ogni variazione dei dati dichiarati deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni. Il piano delle attività deve indicare progetto, promozione e pubblicizzazione, risorse umane impiegate e risorse economiche necessarie.
Visite guidate, eventi e limiti per incendi boschivi
Le visite devono essere guidate da almeno un operatore. Il gestore è obbligato a promuovere la “Festa dei Boschi didattici” mediante specifiche visite guidate sulla storia e sul significato ambientale del bosco. Può inoltre concordare con gli enti locali iniziative di piantumazione in aree verdi o di proprietà pubblica. Le attività sono vietate nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Nei boschi di latifoglie il gestore deve osservare tutte le cautele e prescrizioni previste dal decreto annuale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi e dalla normativa regionale di settore.
Logo e promozione
La Giunta regionale definisce il logo dei Boschi didattici del Veneto e ne concede l’uso con il riconoscimento del bosco. Il logo deve essere esposto nei luoghi del bosco, nella segnaletica e in tutto il materiale didattico e promozionale. La Giunta promuove il circuito in ambito regionale, nazionale ed europeo e può sostenere i gestori con contributi finanziari per le risorse umane impiegate nell’attività didattica e per la promozione del progetto.
Revoca, decadenza e cancellazione dall’Albo
Il riconoscimento è revocato in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme UE, nazionali e regionali, perdita dei requisiti, comunicazioni false o irregolari sui requisiti o sul piano di attività, oppure su richiesta del gestore. Il riconoscimento decade in caso di dichiarazioni mendaci segnalate all’autorità giudiziaria, incendio boschivo con area inserita nel catasto delle aree percorse dal fuoco, o deterioramento del bosco con rischi per l’incolumità pubblica, come attacchi parassitari o eventi atmosferici eccezionali. Per le ipotesi di cui alle lettere relative a infrazioni, perdita requisiti e comunicazioni irregolari, il dirigente diffida il gestore a regolarizzare entro 30 giorni; poi dispone la revoca e il recupero di eventuali contributi concessi. Revoca o decadenza comportano la cancellazione dall’Albo e devono essere notificate entro 15 giorni.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri per il logo in 20.000 euro per il 2020, per la formazione e la promozione in 100.000 euro per il 2021 e in 180.000 euro per il 2022. Le coperture sono assicurate mediante riduzione di fondi della Missione 20 e incremento corrispondente della Missione 09 del bilancio regionale 2020-2022. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio.
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