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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11460/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. 309/90 (coltivazione/detenzione di sostanze stupefacenti). Il ricorso denunciava vizi di motivazione e carenza probatoria: la sentenza di merito si sarebbe fondata su presunzioni non certe (riguardo alla disponibilità dell'immobile, alla convivenza stabile con la coimputata Della Libera, alla riconducibilità di attrezzature da coltivazione all'attività commerciale dell'imputato) e su valutazioni indiziarie che avrebbero violato il divieto della praesumptio de praesumpto. Sono stati altresì contestati la ricostruzione del concorso di persone, l'attendibilità del teste Pierobon/Predebon e la quantificazione della pena (artt. 132-133 c.p. e art. 27 Cost.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendo viziato il ragionamento indiziario della sentenza impugnata: molte delle presunzioni su cui si basava la condanna non erano fondate su fatti certi e si è ricorso a deduzioni a catena vietate (praesumptio de praesumpto). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello perché chiarisca, sulla base di elementi indiziari effettivamente certi, la disponibilità dell'immobile in capo all'imputato nel periodo pertinente e il rapporto tra il ricorrente e i coimputati. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti (compresa la questione della connivenza non punibile e le contestazioni sulla pena). Decisione finale: annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 3

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha esaminato se la condotta di coltivazione/detenzione contestata fosse provata. La sentenza impugnata era fondata su presunzioni ritenute insufficienti per affermare la responsabilità ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Regola sulla valutazione della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui gli elementi indiziari devono corrispondere a fatti certi e non a mere apparenze; ciascun indizio deve avere intrinseca valenza dimostrativa e non essere frutto di una doppia presunzione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b ed e

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi proposti (vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali e travisamento della prova) sono stati esaminati alla luce di tali lettere; il primo motivo (lett. e) è stato ritenuto fondato.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato solo per segnalare che il Procuratore generale ha formulato conclusioni ai sensi di tale disposizione; la Corte ha dato conto delle conclusioni del PG che chiedeva l'annullamento con rinvio.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Norme citate nei motivi sulla determinazione della pena e sulle attenuanti: la Corte di legittimità le ha ritenute assorbite in ragione dell'annullamento per vizi probatori, rimettendo alla Corte territoriale la valutazione della pena in caso di nuovo giudizio.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato nella crittca di proporzionalità della pena: la Corte non ha deciso nel merito su tale profilo, ritenendolo assorbito dalle questioni di fatto che saranno riesaminate in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In materia di prova indiziaria ogni singolo indizio deve corrispondere a un fatto certo e non può basarsi su una presunzione derivata da un'altra presunzione (divieto della praesumptio de praesumpto).
  • La mera convivenza o la conoscenza della condotta altrui non sono di per sé sufficienti a configurare il concorso di persone: occorre dimostrare almeno un contributo causale, anche minimo, o una partecipazione effettiva alla dinamica del reato.
  • Quando la disponibilità di un immobile è centrale per l'affermazione della responsabilità, il giudice deve accertare in modo univoco e motivato la titolarità o il concreto possesso/uso dell'immobile nel periodo pertinente; documenti contraddittori o allegati che non chiariscono il rapporto di possesso rendono insufficiente la prova.
  • Le dichiarazioni dei coimputati o di terzi possono essere utilizzate, ma la loro incidenza probatoria deve essere esplicitamente valorizzata e non può servire a fondare presunzioni a catena se non supportate da fatti certi acquisiti in dibattimento.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti sono subordinate alla ricostruzione probatoria: se la sentenza di condanna è annullata per vizi probatori queste questioni vengono normalmente ritenute assorbite e demandate al giudice di rinvio.

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