L.R. Valle d'Aosta 37/2021
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce interventi puntuali in vari settori regionali: funivie, tributi, enti locali, agricoltura, espropri, cultura, sostegno sociale, acque, nomine, sport, rifugi, istruzione e sanità. Tra le novità principali: esenzioni IRAP e tassa auto per ETS, riordino fondiario, regole sui vincoli espropriativi e adeguamenti organizzativi. Vigente dal 1° gennaio 2022, ma molte disposizioni richiamate sono poi state abrogate o superate.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022/2024 e modifiche normative eterogenee
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022/2024
La legge, applicabile esclusivamente nella Regione autonoma Valle d’Aosta, contiene un insieme di modifiche puntuali a leggi regionali vigenti in materie eterogenee. Interviene soprattutto su agevolazioni fiscali, organizzazione amministrativa, assetti dei servizi pubblici e disciplina di alcuni procedimenti settoriali.
Sviluppo economico e funivie
In materia di linee funiviarie in servizio pubblico, quando la costruzione diretta da parte della Regione riguarda impianti di prima categoria, l’esercizio deve essere affidato a operatori economici tramite procedure a evidenza pubblica oppure gestito in autoproduzione, anche in cooperazione con enti locali, enti associati e loro società in house, nei limiti della normativa statale ed eurounitaria. La cooperazione deve essere regolata da appositi accordi che definiscano finalità e riparto degli obblighi, con eventuale messa a disposizione di risorse finanziarie, strumentali e umane nei limiti di bilancio e secondo i casi consentiti. Per tali finalità il comando di personale regionale può essere disposto anche presso società in house. Le regole si applicano anche agli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge.
Tributi regionali: tassa automobilistica e IRAP
Per la tassa automobilistica di proprietà è prevista l’esenzione per gli enti del Terzo settore proprietari dei veicoli risultanti negli archivi PRA, previa istanza corredata della prova di iscrizione al RUNTS. L’esenzione decorre dal periodo tributario successivo alla presentazione della domanda; il beneficiario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione che incida sui requisiti, e il veicolo che perde il beneficio segue le regole dei veicoli di nuova immatricolazione a partire dallo stesso mese della variazione.
Per l’IRAP, dal 1° gennaio 2022 sono esenti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, fermo restando l’obbligo dichiarativo. L’esenzione è estesa, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, anche alle ASP. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del d.lgs. 117/2017, il regime si applica anche alle ONLUS iscritte all’anagrafe e, alle condizioni previste, agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. La Giunta regionale può disciplinare gli aspetti procedurali e attuativi.
Enti locali: polizia locale e indennità degli amministratori
Per il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, la composizione viene modificata: alcuni componenti non sono più eletti ma individuati dal dirigente regionale competente secondo criteri e modalità stabiliti. È inoltre previsto che il Comitato resti in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato.
In tema di indennità degli amministratori locali, vengono aggiornate le regole per la corresponsione dell’indennità di funzione in caso di sospensione del Sindaco e per l’assessore incaricato di esercitare le funzioni del Vice Sindaco in varie ipotesi di vacanza o impedimento della carica. È inoltre precisato che, a invarianza di spesa, possono essere rideterminate non solo le indennità degli assessori ma anche quelle del Sindaco e del Vice Sindaco.
Agricoltura e risorse naturali: fauna selvatica e riordino fondiario
Per la fauna selvatica, il termine per il pagamento della tassa di concessione regionale è fissato entro il 31 marzo, secondo le regole vigenti per la riscossione delle tasse di concessione regionali.
Nel riordino fondiario sono introdotti nuovi contenuti del piano, tra cui l’elenco delle particelle intestate a persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi, con indicazione dell’indennizzo presunto in caso di eventuale procedura espropriativa. È rafforzata la disciplina delle comunicazioni ai soggetti interessati e ai titolari di diritti reali; il Consorzio trasmette il piano alla struttura competente e la Giunta regionale lo approva entro 60 giorni, attribuendo il mandato per la concessione degli aiuti necessari alle opere e ai trasferimenti dei diritti reali. L’approvazione del piano costituisce vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Per i procedimenti già riattivati alla data di entrata in vigore della legge, la Giunta approva il piano in deroga alla procedura ordinaria, sulla base del parere del dirigente competente.
Vincoli espropriativi e opere ammesse dal piano regolatore
Per opere pubbliche o di pubblica utilità consistenti nell’adeguamento di opere di urbanizzazione primaria mediante potenziamento, ammodernamento o razionalizzazione di reti esistenti di sottoservizi e già ammesse dal piano regolatore, l’approvazione del progetto con puntuale localizzazione dell’opera costituisce vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento e dichiarazione di pubblica utilità. Il vincolo non comporta adeguamento grafico delle tavole di piano. Gli elaborati approvati devono restare depositati per 30 giorni presso la segreteria del Comune interessato.
Attività culturali
Le disposizioni in materia culturale risultano solo parzialmente modificative nel testo fornito e, per la parte ancora leggibile, intervengono sulla legge regionale n. 69/1993 sopprimendo il riferimento allo Stato in un alinea del comma 1 dell’articolo 10. Altre previsioni indicate nel testo risultano successivamente abrogate o omissate.
Sostegno e promozione sociale
Nella disciplina degli interventi economici di sostegno sociale, la nozione di beneficiari viene riferita ai nuclei familiari come definiti ai fini ISEE dalla normativa statale. Vengono inoltre aggiornati i requisiti patrimoniali e di disponibilità di veicoli per l’accesso alle misure: sono esclusi i nuclei con componenti intestatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi precedenti la domanda, oppure di auto oltre 1.600 cc o moto oltre 250 cc immatricolati nei tre anni precedenti, salvo i veicoli agevolati per disabilità secondo la normativa vigente.
Tutela delle acque
In tema di acque reflue urbane, è introdotta la possibilità di derogare ad alcune soluzioni quando risultino tecnicamente o economicamente eccessivamente onerose rispetto ai benefici ambientali conseguibili, a condizione che gli scarichi rispettino i criteri e i valori limite fissati dal d.lgs. 152/2006.
Altre disposizioni: nomine, sport, rifugi, istruzione e sanità
Nelle nomine e designazioni regionali, gli atti vengono indirizzati anche all’assessore competente in materia di società ed enti partecipati, oltre che al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.
In materia di sport invernali, è ridisciplinata la misura dell’acconto per i contributi, che può arrivare fino all’80%.
Per i rifugi alpini, il testo originario ha eliminato la parte relativa alla professione di gestore di rifugio alpino e ha abrogato il capo dedicato, insieme ad altre disposizioni settoriali, risultando oggi in larga parte non applicabile.
In materia di istruzione, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico nelle istituzioni dipendenti dalla Regione, anche se l’armonizzazione tra ordinamento scolastico regionale e normativa statale sul personale docente ed educativo richieda tempi incompatibili.
In ambito sanitario, l’ARPA, per le funzioni dell’OTA, può avvalersi del proprio personale, di personale comandato o distaccato da altri enti e di consulenti esterni qualificati, nell’ambito del proprio finanziamento.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
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