Cassazione Penale, Sentenza n. 24240/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con sede in Gela e terminali nel nord Italia, nonché per alcuni episodi di detenzione di hashish ai fini di cessione. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio, sostenendo che egli avesse solo occasionalmente fornito modici quantitativi di stupefacente; 2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativa agli episodi di spaccio, lamentando che non sarebbero emerse la pluralità delle forniture e il quantitativo di hashish ceduto; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'incensuratezza e del coinvolgimento in soli due episodi risalenti a dicembre 2024. Prima dell'udienza era stata anche depositata una rinuncia al ricorso, ma la Corte ha rilevato che non era valida perché sottoscritta dal solo difensore, senza procura speciale e senza provenienza personale della parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha osservato che la rinuncia all'impugnazione non era rituale, perché, ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p., doveva provenire personalmente dalla parte oppure da un procuratore speciale, mentre l'atto depositato era stato sottoscritto dal difensore privo di procura speciale. Nel merito, la Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non denunciassero reali vizi di legittimità, ma mirassero a una diversa lettura del compendio indiziario e a una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità nelle misure cautelari personali. Ha quindi ritenuto congrua la motivazione del riesame sulla stabilità dei rapporti con il sodalizio, sulla consistenza delle forniture di hashish e sull'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando contatti con i vertici, sistematicità degli approvvigionamenti, importi rilevanti, centralità del ruolo e precedenti specifici. Ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento, escludendo la sanzione alla Cassa delle ammende per la sopravvenuta rinuncia giustificata dall'istanza di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione deve provenire personalmente dalla parte oppure da un procuratore speciale; la rinuncia sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale è inefficace.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare personale, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; sono invece inammissibili le censure che mirino a una ricostruzione alternativa dei fatti o a una diversa valutazione del compendio indiziario.
- La motivazione del giudice cautelare sulla gravità indiziaria può essere fondata su una valutazione unitaria di contatti, frequenza dei rapporti, sistematicità delle forniture, dimensione economica degli scambi e ruolo dell'indagato nel circuito criminale, senza che sia necessario isolare ciascun episodio come fatto autonomamente decisivo.
- Ai fini della misura cautelare, il pericolo di reiterazione può ritenersi attuale quando le condotte sono temporalmente prossime, l'indagato appare professionalmente inserito nel contesto criminoso e riveste un ruolo centrale e stabile nell'organizzazione, specie in presenza di precedenti anche specifici.
- La validità della rinuncia all'impugnazione richiede il rispetto delle forme previste dalla legge processuale, e la sottoscrizione del solo difensore non basta se non vi è procura speciale o dichiarazione personale della parte.
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