Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 29/2012

“Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 32”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 29/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 29/2012 aggiorna la disciplina sulla pubblicità dei dati di reddito e patrimonio prevista dalla L.R. n. 32/2010, estendendola anche ai titolari di cariche nominati o eletti da Consiglio e Giunta regionali. Introduce inoltre una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per omessa o parziale comunicazione. In vigore dal 1° gennaio 2013.

Modifiche agli obblighi di trasparenza patrimoniale e sanzioni per titolari di cariche regionali

Modifiche alla disciplina regionale sulla trasparenza patrimoniale

La legge regionale Basilicata 21 dicembre 2012, n. 29 interviene sulla L.R. 23 novembre 2010, n. 32, rafforzando gli obblighi di comunicazione di dati reddituali e patrimoniali e ampliandone l’ambito soggettivo. Il provvedimento recepisce inoltre, nel quadro regionale, le indicazioni del D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012.

Dati di reddito e patrimonio da dichiarare

Viene sostituita la lettera g) dell’art. 3 della legge regionale n. 32/2010, precisando che devono essere comunicati:

  • i dati di reddito e di patrimonio;
  • i redditi annualmente dichiarati propri e, se il coniuge acconsente, quelli del coniuge;
  • i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;
  • le partecipazioni in società quotate e non quotate;
  • la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o altre utilità finanziarie, anche se detenuti tramite fondi d’investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

La formulazione rafforza quindi la trasparenza patrimoniale richiesta ai soggetti obbligati dalla disciplina regionale.

Sanzione per omissione o comunicazione incompleta

Alla disciplina viene aggiunta una specifica sanzione amministrativa in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera g) modificata.

La sanzione è prevista:

  • da 500 euro a 1.000 euro per la parziale ottemperanza;
  • da 500 euro a 1.000 euro anche per la mancata ottemperanza, secondo il testo normativo riportato.

Estensione ai titolari di cariche nominati o eletti dalla Regione

Le disposizioni della legge regionale n. 32/2010 si applicano anche ai titolari di cariche nominati o eletti dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale. L’estensione rende espressamente soggetti agli obblighi di trasparenza anche questi incarichi regionali.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Da tale data trova applicazione nel territorio della Regione Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.