Cassazione Civile, Ordinanza n. 15945/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca per far dichiarare inefficace la vendita di alcuni immobili compiuta da uno dei debitori a favore di altro soggetto, sul presupposto dell'esistenza di un credito della banca derivante da una fideiussione prestata a garanzia di debiti sociali. In appello i soccombenti avevano dedotto: la mancata sospensione del giudizio per la pendenza di altra causa sull'accertamento del credito; la pretesa nullità della fideiussione; l'assenza di pregiudizio da parte dell'atto dispositivo per la presenza di fondo patrimoniale e ipoteche su parte dei beni; e l'inammissibilità dell'intervento della società che si era qualificata cessionaria del credito. In cassazione hanno articolato cinque motivi, ma la Corte ha esaminato il primo, relativo alla legittimazione della cessionaria e alla prova della cessione del credito: i ricorrenti sostenevano che non fosse provata l'inclusione del loro specifico credito nell'operazione di cessione in blocco e che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il rinvio a una pagina web. La censura è stata ritenuta fondata nei limiti in cui la motivazione di merito non ha indicato con precisione gli elementi oggettivi idonei a dimostrare la certa ricomprensione del credito controverso tra quelli ceduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato in relazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la questione della prova della cessione e della conseguente legittimazione della società interveniente, alla luce dei principi richiamati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Il creditore che agisce in revocatoria deve almeno dimostrare di essere titolare di un credito, anche litigioso o condizionato; la questione della titolarità del credito del cessionario incide sulla legittimazione ad agire o a resistere nell'azione.
art. 295 c.p.c.
Richiamato come motivo di appello per la pendenza di altra causa sull'accertamento del credito, ma il motivo non è stato oggetto della decisione di legittimità perché assorbito.
art. 344 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità dell'intervento in appello della cessionaria.
art. 111 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla successione nel processo e alla posizione della cessionaria del credito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l'utilizzo di elementi probatori ritenuti inidonei a dimostrare la cessione del credito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della titolarità del credito ceduto.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
cessione in blocco dei crediti
Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti può costituire prova sufficiente della titolarità del credito del cessionario, se le caratteristiche delle categorie consentono l'identificazione senza incertezze.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare il trasferimento del singolo credito, ma solo se contiene indicazioni per categorie abbastanza precise da consentire l'individuazione certa del rapporto ceduto.
- Quando la parte contesta la titolarità del credito in capo al cessionario, il giudice deve verificare in modo puntuale gli elementi oggettivi che consentono di ricomprendere il credito controverso tra quelli trasferiti; un mero rinvio generico a un elenco o a una pagina web non basta se non spiega come il credito sia identificabile con certezza.
- In sede di legittimità, la motivazione è apparente e quindi viziata quando afferma la riconducibilità del credito alla cessione senza indicare gli elementi concreti che rendono possibile tale conclusione.
- Nel giudizio di revocatoria, il soggetto che agisce deve dimostrare almeno l'esistenza di un credito in suo favore; se il credito è stato ceduto, la prova della cessione e della legittimazione del cessionario diventa decisiva.
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