Cassazione Civile, Sentenza n. 29440/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia n. 3885/12/2017 relativa alla cartella di pagamento n. 29120120017192637 notificata il 25/03/2013 per € 781,34 a titolo di ICI (contestazione della validità/irregolarità della cartella e dei relativi atti di riscossione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il credito fatto valere con la cartella era stato automaticamente annullato ex lege (art. 4 d.l. 23/10/2018, n. 119 e successive modifiche/estensioni). Tale annullamento, operando ipso iure, estingue il processo anche in assenza di formale provvedimento sgravante, come attestato dall'agente della riscossione; non sono state disposte spese processuali né ulteriori contributi unificati a carico del ricorrente.
Norme richiamate
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro... sono automaticamente annullati."
L'annullamento previsto opera automaticamente (ipso iure) nei confronti dei debiti che rientrano nei presupposti; per i debiti litigiosi determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza necessità di un provvedimento sgravante formale.
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, art. 4, comma 4
"Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo... fino a 5.000 euro..."
Ha ampliato la soglia di annullamento fino a 5.000 euro per i carichi affidati nel periodo indicato, estendendo la platea dei debiti che si estinguono automaticamente.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 222, 227, 229
"Sono automaticamente annullati... fino a mille euro... (comma 222) ... l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora... (comma 227) ... Gli enti creditori... possono stabilire di non applicare le disposizioni... entro il 31 gennaio 2023 (comma 229)."
Estende l'operatività dell'annullamento anche ad un maggior arco temporale e introduce una disciplina differenziata per enti statali vs. enti locali: per gli enti locali l'annullamento può riguardare solo gli accessori salvo diversa determinazione degli enti entro i termini previsti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per imporre al ricorrente un ulteriore contributo eccezionale in casi di cessazione ope legis della controversia.
Massime di principio
- L'annullamento automatico previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018 (e successive estensioni) opera ipso iure: se il debito rientra nei requisiti temporali e di importo, la causa si estingue per cessazione della materia del contendere anche senza formale provvedimento di sgravio.
- L'attestazione dell'agente della riscossione che certifica l'azzeramento del debito è idonea a dimostrare la cessazione della materia del contendere davanti alla Corte; il giudice deve dichiarare l'estinzione e cassare la decisione impugnata senza rinvio.
- Per i carichi relativi ad enti locali occorre verificare se l'ente abbia esercitato l'opzione di non applicare l'annullamento entro il termine previsto (es. 31/01/2023); in assenza di tale scelta l'annullamento può operare, ma per gli enti locali potrebbe riguardare soprattutto gli accessori salvo diverse disposizioni.
- La cessazione ope legis impedisce di sollevare ulteriori questioni sul merito della cartella (irregolarità formali, sottoscrizione, deleghe) perché il credito è estinto; quindi questioni processuali possono diventare irrilevanti.
- Non è dovuto un ulteriore contributo unificato in favore dello Stato quando la controversia si estingue per annullamento automatico e non si configura una fattispecie tipica di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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