Cassazione Civile, Ordinanza n. 08050/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una donazione immobiliare effettuata da un soggetto poi deceduto pochi giorni dopo. Gli eredi del donante agirono per farne dichiarare la nullità/annullamento per incapacità di intendere e di volere del donante al momento dell'atto, con richiesta di restituzione del bene e di una somma di denaro. In primo grado la domanda fu accolta e la decisione fu confermata in appello. La donataria ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) nullità del giudizio per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria, sostenendo che dopo il primo incontro non sarebbe sufficiente la dichiarazione di non voler proseguire; (2-4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale desunto l'incapacità del donante da testimonianze, discostandosi dal CTU, dal certificato medico e dalle deposizioni del notaio e del testimone dell'atto, che avrebbero deposto per la capacità e per un lucido intervallo; (5) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a una deposizione testimoniale sulla condizione del donante poco prima della donazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mediazione obbligatoria deve considerarsi espletata quando, dopo il primo incontro informativo, una o entrambe le parti dichiarano di non voler proseguire, senza che ciò imponga di arrivare a un accordo. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla prova dell'incapacità, precisando che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, mentre qui si contestava in realtà la valutazione del materiale probatorio; ha ribadito che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo in casi specifici e che la valutazione di documenti, testimonianze e attendibilità dei testi spetta al giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio del libero apprezzamento del CTU da parte del giudice (iudex peritus peritorum), rilevando che la Corte d'appello aveva motivatamente valorizzato il complesso delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme, che preclude il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per le controversie soggette a mediazione obbligatoria la condizione di procedibilità si considera soddisfatta con l'avvio della procedura e la comparizione al primo incontro
il testo è letto nel senso che, dopo l'informazione del mediatore, la parte può dichiarare di non voler proseguire
richiamato a sostegno della disciplina della mediazione obbligatoria
la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o disattende la regola legale di valutazione; non basta contestare il prudente apprezzamento del merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per errori di diritto relativi a mediazione, onere della prova e valutazione della prova
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme
in caso di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.
il giudizio è stato definito nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, anche a favore della Cassa delle ammende
comma 1-quater; comma 1-bis
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio non è scrutinabile perché la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado
non citato espressamente nel testo fornito
richiamato nel racconto dei fatti come base del procedimento di mediazione
Massime di principio
- La mediazione obbligatoria è soddisfatta quando la parte abbia introdotto la procedura e sia comparsa al primo incontro davanti al mediatore; la dichiarazione di non voler proseguire non rende improcedibile la domanda, perché la legge impone l'occasione di confronto ma non l'accordo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata; non è configurabile quando la censura mira a riesaminare il merito della valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello legale o abbia disatteso una regola di prova legale; non è sufficiente contestare la diversa ponderazione degli elementi istruttori.
- Il giudice di merito può fondare il convincimento sull'incapacità di intendere e di volere del disponente anche su elementi anteriori e successivi all'atto, purché tali da supportare un giudizio complessivo ragionevolmente coerente sulla capacità al momento della donazione.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché dia adeguata motivazione, perché il consulente non vincola la decisione e il giudice resta perito dei periti.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
Come è indicizzato
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