Provvedimento AGCM A568 n. 31203 del 21/05/2024
AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda il procedimento cautelare avviato nei confronti di Ryanair DAC e, successivamente, di Ryanair Holdings Plc, nell’ambito dell’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nel trasporto aereo di linea passeggeri con riferimento alle vendite di biglietti tramite agenzie di viaggio fisiche e online. L’AGCM ha esaminato l’istanza di adozione di misure cautelari presentata da associazioni e operatori del settore, ma ha ritenuto che, allo stato degli atti, non sussistessero i presupposti per intervenire in via d’urgenza, anche alla luce della disponibilità prospettata da Ryanair a concludere accordi di partnership con le agenzie online. Il procedimento cautelare è stato quindi chiuso senza misure.
Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc: procedimento cautelare su presunto abuso nei rapporti con le agenzie di viaggio per prenotazioni voli, con esito di rigetto delle misure cautelari e chiusura del procedimento.
Ryanair / prenotazioni voli tramite agenzie di viaggio: procedimento cautelare e rigetto delle misure
Il provvedimento chiude il procedimento cautelare avviato dall’AGCM nell’ambito dell’istruttoria per un possibile abuso di posizione dominante contestato a Ryanair DAC e, successivamente, a Ryanair Holdings Plc. La questione riguardava il rapporto tra Ryanair e le agenzie di viaggio, fisiche e online, con particolare riferimento alla vendita dei biglietti aerei e alle condizioni di accesso tramite sito Ryanair e GDS.
Parti, contesto e oggetto dell’istruttoria principale
L’istruttoria principale era stata aperta nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli che interessano aeroporti italiani, per verificare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’art. 102 TFUE. La condotta ipotizzata consisteva nel precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della compagnia e nell’offrire condizioni peggiorative tramite GDS, ostacolando così la vendita di biglietti aerei da parte delle agenzie, che rappresentano il punto di accesso per ulteriori servizi turistici.
Con delibera del 16 gennaio 2024 il procedimento è stato esteso soggettivamente a Ryanair Holdings Plc.
Avvio del procedimento cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990
Il procedimento cautelare è stato avviato con delibera del 3 aprile 2024, a seguito delle istanze presentate il 29 marzo 2024 da eu Travel Tech e da Vacaciones eDreams SL. L’obiettivo era verificare, in contraddittorio con le parti, se sussistessero i presupposti per adottare misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato.
Attività istruttoria svolta in sede cautelare
Nel corso dell’istruttoria cautelare l’Autorità ha acquisito memorie e documenti da:
- FIAVET, il 5 e il 12 aprile 2024;
- Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc, Fru.PL S.A, ADVUnite e AIAV, in data 12 aprile 2024.
Sono stati sentiti in audizione, il 18 aprile 2024, i rappresentanti di Ryanair DAC, Ryanair Holdings Plc, eu Travel Tech, Vacaciones eDreams SL, Fru.PL S.A, FIAVET e AIAV.
Successivamente, il Collegio ha disposto un supplemento istruttorio il 24 aprile 2024. Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc hanno poi trasmesso informazioni spontanee il 3 maggio 2024 e il 20 maggio 2024. L’AGCM ha inoltre inviato richieste di informazioni a Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc, Kiwi.com S.r.o., Booking.com B.V., BravoNext S.A., Vacaciones eDreams SL e Fru.PL S.A., ricevendo le risposte entro il termine assegnato del 12 maggio 2024, poi prorogato parzialmente al 15 maggio 2024 per Ryanair.
Valutazione dell’AGCM e ragioni del rigetto
Nella valutazione finale l’Autorità ha considerato, senza pregiudicare ogni futura valutazione sulla fondatezza degli addebiti e sugli eventuali effetti restrittivi degli accordi di partnership con le agenzie online, che Ryanair aveva prospettato la disponibilità a concludere accordi che, nel prossimo futuro, avrebbero dovuto consentire alle agenzie online di vendere biglietti Ryanair con soluzioni integrate nel proprio sito, le c.d. embedded, con un pop-up di riepilogo sul sito Ryanair.
Secondo quanto riferito dalla stessa Ryanair, tali accordi avrebbero anche consentito:
- la vendita di servizi ancillari non aviation;
- l’applicazione di commissioni aggiuntive o sconti, purché illustrati in modo trasparente agli utenti.
L’AGCM ha ritenuto che il complesso degli elementi acquisiti e il contenuto degli accordi richiedessero un’analisi articolata, non compatibile con l’adozione di una misura cautelare. Inoltre, ha escluso, allo stato, la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per la concorrenza.
Esito
In conclusione, l’Autorità ha stabilito che non sussistono, allo stato degli atti, i presupposti per adottare misure cautelari ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990 nei confronti di Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc. È stata quindi disposta la chiusura del procedimento cautelare avviato il 3 aprile 2024.
Impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b), c.p.a. entro 60 giorni dalla notifica, oppure di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Origine del procedimento e parti coinvolte
L’Autorità aveva già avviato, con delibera del 14 settembre 2023, un’istruttoria nei confronti di Ryanair DAC per verificare un possibile abuso di posizione dominante, poi estesa soggettivamente a Ryanair Holdings Plc con delibera del 16 gennaio 2024. L’addebito riguardava la preclusione o l’ostacolo agli acquisti da parte delle agenzie di viaggio dei biglietti Ryanair tramite il sito della compagnia e la previsione di condizioni peggiorative tramite GDS, con l’effetto di favorire le vendite dirette sul sito Ryanair.
Oggetto del procedimento cautelare
A seguito delle istanze di eu Travel Tech e di Vacaciones eDreams SL, l’AGCM ha avviato un autonomo procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990 per verificare se ricorressero i presupposti per misure idonee a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato.
Attività istruttoria svolta in sede cautelare
Nel procedimento cautelare sono state acquisite memorie e documenti da FIAVET, Ryanair DAC, Ryanair Holdings Plc, Fru.PL S.A, ADVUnite e AIAV; sono state svolte audizioni innanzi al Collegio il 18 aprile 2024; è stato disposto un supplemento istruttorio il 24 aprile 2024; sono state inoltre inviate richieste di informazioni a Ryanair, Kiwi.com S.r.o., Booking.com B.V., BravoNext S.A., Vacaciones eDreams SL e Fru.PL S.A.
Valutazione dell’Autorità sulle misure cautelari
L’AGCM ha valorizzato la disponibilità prospettata da Ryanair a stipulare accordi di partnership con le agenzie online, che in prospettiva avrebbero consentito la vendita di biglietti Ryanair con soluzioni embedded, la commercializzazione di servizi ancillari non aviation e l’applicazione di commissioni o sconti, purché in modo trasparente verso gli utenti. Ha inoltre ritenuto che l’approfondimento istruttorio e il contenuto degli accordi richiedessero una valutazione articolata non compatibile con l’adozione di una misura cautelare e che, nelle more, non emergesse un pericolo di danno grave e irreparabile per la concorrenza.
Esito del provvedimento
L’Autorità ha concluso che, allo stato degli atti, non sussistono i presupposti per adottare misure cautelari ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990 nei confronti di Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc. È stata quindi disposta la chiusura del procedimento cautelare avviato il 3 aprile 2024.
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