Ordinanza n. 15/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del 06/08/2025 avente Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 11/08/2025 con il quale la Prefettura di Avellino “fa divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato nell'agosto 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva imposto il divieto assoluto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. In particolare, sono state dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria, ritenute già non manifestamente infondate dal TAR nella precedente ordinanza cautelare, pur nel riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di armi. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, l'amministrazione si è limitata a depositare una memoria ribadendo la legittimità dell'atto, senza procedere all'effettivo riesame richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, richiamando le ragioni già espresse nella precedente ordinanza: le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria conservano consistenza, poiché l'amministrazione non ha effettuato il riesame disposto dal Collegio. Il giudice ha precisato che, quando il destinatario del divieto in materia di armi è una guardia particolare giurata, l'autorità prefettizia, pur disponendo di ampia discrezionalità, deve svolgere un'istruttoria più approfondita e fornire una motivazione più rigorosa circa gli indici di sospetto, rispetto a quanto richiesto per soggetti che non esercitano tale attività professionale. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito in udienza pubblica il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è proposta nelle forme e nei modi previsti dal presente codice.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, l'ampia discrezionalità amministrativa non esclude l'obbligo di un'istruttoria adeguata e di una motivazione rigorosa sugli elementi sintomatici della ritenuta pericolosità o inaffidabilità.
- Quando il destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi è una guardia particolare giurata, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria più approfondita e motivare in modo più rigoroso gli indici di sospetto, in ragione dell'attività professionale svolta.
- L'accoglimento cautelare ai fini del riesame impone all'amministrazione di procedere a un riesame effettivo del provvedimento; il mero deposito di una memoria che ribadisca la legittimità dell'atto non equivale all'esecuzione dell'ordine giudiziale di riesame.
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