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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2834

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo

Normativa europea32023R2834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le modalità operative per l’importazione nell’Unione di prodotti agricoli in quattro settori: riso, cereali, zucchero e luppolo. Definisce tassi di conversione e valori tecnici per il riso, disciplina in modo dettagliato il regime speciale del riso Basmati, stabilisce il metodo di calcolo dei dazi per taluni cereali e i relativi controlli qualitativi, fissa criteri e soglie per dazi addizionali su zucchero e melassi, e impone un sistema di attestazione di equivalenza per i prodotti del luppolo. Il testo sostituisce un insieme di precedenti regolamenti di esecuzione ormai superati e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2023/2835 e con la normativa doganale unionale.

Regole di applicazione per le importazioni nell’Unione di riso, cereali, zucchero e luppolo, inclusi titoli d’importazione, certificazioni, controlli e calcolo di dazi/prezzi rappresentativi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nel territorio doganale dell’Unione di prodotti dei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo provenienti da paesi terzi, con particolare disciplina per il riso Basmati da India e Pakistan, per taluni cereali (frumento, mais, sorgo, segale), per residui della fabbricazione dell’amido di granturco dagli Stati Uniti, per la segala dalla Turchia, per zucchero e melassi e per i prodotti del luppolo. Prevede anche obblighi procedurali per Stati membri, autorità doganali, organismi emittenti certificati e importatori; alcune disposizioni richiamano sistemi transitori e strumenti elettronici (ELAN) per l’archiviazione e la trasmissione dei documenti. Si applica dalla sua entrata in vigore, il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sulle importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’OCM agricola per specifiche importazioni da paesi terzi nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo. Esso si colloca nel nuovo quadro delineato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2023/2835, sostituendo una pluralità di atti di esecuzione precedenti ormai non più coerenti con la disciplina vigente.

Ambito generale e coordinamento con la normativa unionale

Le norme riguardano in via principale gli operatori economici che importano i prodotti indicati, le autorità doganali degli Stati membri, gli organismi competenti dei paesi terzi che rilasciano certificati e la Commissione, cui spettano calcolo, pubblicazione e aggiornamento di diversi parametri tecnici e tariffari. Il regolamento richiama inoltre il codice doganale dell’Unione e gli strumenti di notifica e gestione elettronica, tra cui il sistema ELAN e l’ambiente dello sportello unico doganale dell’Unione.

Riso: tassi di conversione, costi di lavorazione e sottoprodotti

Per il riso, il regolamento fornisce tassi di conversione tra risone, riso semigreggio, riso semilavorato e riso lavorato, differenziando tra riso a grani tondi e riso a grani medi o lunghi. Sono inoltre fissati i costi di lavorazione da utilizzare nelle conversioni: 47,13 EUR per tonnellata per le conversioni risone/riso semigreggio e riso semigreggio/riso lavorato. Quanto ai sottoprodotti, il valore è pari a zero per la trasformazione da risone a riso semigreggio, mentre per le altre fasi sono previsti valori distinti per tipologia di riso. Le formule dell’articolo 5 disciplinano in modo puntuale la conversione di valori e quantità, includendo regole specifiche per il trattamento delle rotture e soglie sotto le quali gli adeguamenti non operano.

Riso Basmati: certificazione, titoli d’importazione, controlli e dazio zero

Il capo dedicato al riso Basmati disciplina il regime speciale applicabile alle importazioni originarie di India e Pakistan in connessione con gli accordi internazionali richiamati nei considerando. Il sistema ruota attorno al certificato di autenticità, che deve accompagnare il titolo d’importazione e attestare che il riso appartiene a una delle varietà ammesse. Il certificato ha validità di 90 giorni, deve essere redatto secondo il modello dell’allegato II ed è suscettibile di archiviazione nel sistema elettronico ELAN.

La domanda di titolo d’importazione deve riportare il paese di origine e una specifica dicitura; il titolo stesso deve contenere analoghe indicazioni e il duplicato del certificato di autenticità. In deroga al regime generale sui titoli d’importazione, la cauzione è fissata a 70 EUR per tonnellata e la tolleranza quantitativa è pari allo 0 %.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro due giorni lavorativi, le informazioni sui rifiuti, sui rilasci e sugli annullamenti dei titoli, nonché, mensilmente, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica. Il regolamento prevede controlli a campione o mirati con campionamento rappresentativo e analisi della varietà basata sul DNA. Se il prodotto non corrisponde al certificato, si applica il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 previsto dall’accordo UE-USA richiamato nel testo, salva la tolleranza tecnica fino al 5 % per alcune componenti non varietali. La Commissione può altresì intervenire se emergono gravi problemi di controllo da parte di un organismo del paese di origine o se il mercato del riso risulta perturbato, individuando come criterio di perturbazione un notevole aumento delle importazioni di Basmati in uno dei trimestri rispetto al precedente.

Cereali: meccanismo dei dazi e classificazione qualitativa

Per i cereali, il regolamento disciplina un sistema di dazi all’importazione che si discosta dalla tariffa doganale comune per una serie di codici NC relativi a frumento, mais, sorgo e segale. Il dazio è calcolato a partire dal prezzo d’intervento all’importazione, pari a 101,31 EUR per tonnellata, aumentato del 55 % e diminuito del prezzo cif rappresentativo della spedizione. La Commissione calcola il dazio giornalmente e pubblica gli elementi utilizzati per il calcolo; il dazio viene fissato sulla base della media dei 10 giorni lavorativi precedenti quando la variazione supera 5 EUR per tonnellata.

Sono inoltre previste diminuzioni forfettarie del dazio per alcuni porti dell’Unione: 3 EUR per tonnellata per taluni sbarchi nel Mediterraneo o nel Mar Nero e 2 EUR per tonnellata per alcuni porti atlantici, irlandesi e nordici/baltici. Il documento di sbarco, conforme all’allegato IV, è necessario per fruire della riduzione.

Per il Canada, il regolamento fissa una percentuale del dazio da applicare a determinati frumenti e al granturco, con l’allegato V che prevede il 12,5 % per il 2023 e lo 0 % dal 2024 in avanti.

L’articolo 18 e l’allegato VI stabiliscono i criteri qualitativi per frumento tenero, frumento duro e mais vitreo, con soglie su contenuto proteico, peso specifico, impurità, grani vitrei e indice di flottazione. L’articolo 19 definisce come si costruiscono i prezzi rappresentativi cif per frumento tenero di qualità alta e granturco non destinato alla semina, usando quotazioni di borsa statunitensi, premi commerciali, riduzioni e noli verso Rotterdam; il prezzo calcolato per il frumento tenero vale anche, con adattamenti, per altri cereali. L’articolo 20 prevede garanzie specifiche: 95 EUR per tonnellata per il frumento tenero di qualità alta e, per il frumento duro, una garanzia pari alla differenza tra il dazio più elevato e quello applicabile alla qualità dichiarata, più 5 EUR per tonnellata.

L’articolo 21 disciplina il campionamento delle partite importate e il riconoscimento ufficiale di certificati di qualità rilasciati da Senasa (Argentina), FGIS (Stati Uniti) e Canadian Grain Commission. Se la qualità reale risulta inferiore a quella dichiarata, l’importatore deve pagare la differenza di dazio; in caso di mancato pagamento entro un mese, la garanzia è incamerata. I campioni devono essere conservati per sei mesi.

Residui dell’amido di granturco dagli Stati Uniti e segala dalla Turchia

Per i residui della fabbricazione dell’amido di granturco del codice NC 2309 90 20 provenienti dagli Stati Uniti, l’articolo 22 richiede un’analisi di laboratorio salvo che la partita sia accompagnata da due certificati specifici: uno del FGIS e uno dell’industria statunitense della macinazione a umido, secondo i modelli dell’allegato XII. Anche tali documenti possono essere gestiti nel sistema ELAN; le partite munite dei certificati restano comunque soggette a controlli doganali.

Per la segala dalla Turchia, l’articolo 23 stabilisce che la riduzione del dazio prevista dal regime speciale può essere ottenuta solo se l’operatore prova il pagamento della tassa speciale all’esportazione mediante certificato A.TR., con la relativa dicitura da apporre nel documento dalle autorità competenti dello Stato membro d’importazione.

Zucchero e melassi: prezzi rappresentativi, soglie e dazi addizionali

Il capo sullo zucchero disciplina i prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e dei melassi, nonché l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione. I prezzi rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione sulla base delle migliori possibilità di acquisto sul mercato mondiale, tenendo conto di quotazioni di borsa e operazioni internazionali; la Commissione può modificarli se la variazione supera 2,5 EUR per 100 kg per gli zuccheri o 1,5 EUR per 100 kg per i melassi.

Sono individuati i prodotti soggetti a eventuali dazi addizionali e i relativi prezzi limite: per gli zuccheri, ad esempio, 53,10 EUR per 100 kg per lo zucchero bianco di talune voci tariffarie, 64,70 EUR per il codice 1701 91 00, e valori differenziati per gli zuccheri greggi di barbabietola e di canna; per i melassi, 7,90 EUR o 8,20 EUR per 100 kg a seconda del codice NC. L’articolo 30 disciplina la documentazione da produrre quando il prezzo cif della spedizione supera il prezzo rappresentativo, la garanzia doganale, i termini per la prova dello smaltimento della merce e il recupero dei dazi con interessi in caso di irregolarità.

L’articolo 33 definisce una scala progressiva per il calcolo del dazio addizionale in funzione dello scostamento del prezzo cif dal prezzo limite. L’articolo 34 prevede infine un correttivo del dazio per lo zucchero greggio importato quando il rendimento effettivo si discosta da quello della qualità tipo, mediante un coefficiente pari al rendimento diviso 92.

Luppolo: attestato di equivalenza e tracciabilità

Per i prodotti del settore del luppolo provenienti da paesi terzi, l’immissione in libera pratica è subordinata alla prova del rispetto dei requisiti dell’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013, prova che consiste nell’attestato di equivalenza. La Commissione deve stilare e aggiornare un elenco degli organismi autorizzati nei paesi terzi, pubblicandone i dati essenziali.

L’attestato deve essere rilasciato per ciascuna spedizione, su modello uniforme, e risulta valido solo se correttamente compilato e vidimato, con data, firma e timbro o firma elettronica. Ogni imballaggio deve riportare indicazioni su designazione, varietà, paese di origine e riferimenti documentali. Il documento originale è presentato alle dogane, che lo vidimano e lo conservano; una copia è restituita all’importatore, che deve mantenerla per almeno tre anni.

Il regolamento disciplina anche il frazionamento della spedizione prima dell’immissione in libera pratica, mediante estratti dell’attestato, e dopo l’immissione in libera pratica, tramite fattura o documento commerciale contenente i dati essenziali del documento originario. Gli Stati membri devono svolgere controlli casuali sui prodotti importati e comunicarne annualmente l’esito alla Commissione; le spedizioni non conformi ai requisiti minimi di commercializzazione non possono essere commercializzate nell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Tassi di conversione del riso, spese e sottoprodotti

Gli articoli 1-6 fissano i tassi di conversione tra risone, riso semigreggio, semilavorato e lavorato, distinguendo per tipo di riso (grani tondi, medi o lunghi). Sono determinate le spese di lavorazione pari a 47,13 EUR per tonnellata per le conversioni risone/riso semigreggio e riso semigreggio/riso lavorato, mentre per la conversione da riso semilavorato a lavorato non si considerano spese di lavorazione. Sono inoltre stabiliti i valori dei sottoprodotti e le formule di conversione di valori e quantità, inclusi gli adeguamenti per rotture e le soglie sotto le quali tali adeguamenti non si applicano.

Regole specifiche per il riso Basmati

Gli articoli 7-14 disciplinano il regime speciale di importazione del riso Basmati. La domanda di titolo d’importazione deve indicare paese di origine e diciture specifiche; il certificato di autenticità, valido 90 giorni, deve seguire il modello di cui all’allegato II e accompagnare il titolo d’importazione. La cauzione per il titolo è fissata in deroga a 70 EUR per tonnellata e la tolleranza quantitativa è dello 0 %. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione rifiuti, rilasci, annullamenti e immissioni in libera pratica entro termini brevi (in generale due giorni lavorativi o, per i dati mensili, l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo). Sono previsti controlli a campione basati su analisi del DNA, con possibilità di applicare il dazio pieno se il prodotto non corrisponde al certificato, ammettendo tuttavia fino al 5 % di riso semigreggio non appartenente alle varietà elencate; inoltre, in caso di gravi e persistenti problemi di controllo o di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere l’applicazione del dazio ordinario del riso semigreggio anche al Basmati.

Dazi all’importazione dei cereali e prezzi rappresentativi cif

Gli articoli 15-21 fissano il meccanismo di calcolo dei dazi all’importazione per taluni cereali, basato sul prezzo d’intervento di 101,31 EUR per tonnellata e sul prezzo cif rappresentativo giornaliero. Il dazio è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 55 % meno il prezzo cif, senza superare l’aliquota convenzionale della tariffa doganale comune; la Commissione calcola il dazio giornalmente e fissa il dazio medio sui 10 giorni lavorativi precedenti quando la variazione supera 5 EUR per tonnellata. Sono previste riduzioni per taluni porti dell’Unione e un regime speciale per il Canada, con una percentuale di dazio fissata nell’allegato V (12,5 % nel 2023 e 0 dal 2024). Per frumento tenero di qualità alta e granturco non destinato alla semina, il prezzo cif è determinato con quotazioni di borsa statunitensi, premi/riduzioni commerciali e nolo marittimo verso Rotterdam; analogamente sono previste regole di classificazione qualitativa, garanzie specifiche e controlli a campione, con riconoscimento ufficiale di certificati di qualità di Argentina, Stati Uniti e Canada.

Importazioni dagli Stati Uniti di residui dell’amido di granturco e segale dalla Turchia

L’articolo 22 prevede un’analisi di laboratorio per i residui della fabbricazione dell’amido di granturco del codice NC 2309 90 20 provenienti dagli Stati Uniti, se non accompagnati dai certificati FGIS e dell’industria statunitense della macinazione a umido; i documenti possono essere gestiti nel sistema ELAN. L’articolo 23 disciplina la prova del pagamento della tassa speciale all’esportazione per la segala dalla Turchia, che deve essere dimostrata mediante il certificato di circolazione A.TR., con apposita dicitura nell’apposita casella.

Zucchero e melassi: prezzi rappresentativi, prezzi limite e dazi addizionali

Gli articoli 24-34 stabiliscono i criteri per determinare i prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e dei melassi, basati sulle migliori possibilità di acquisto sul mercato mondiale e aggiornabili se la variazione supera determinate soglie (2,5 EUR/100 kg per zuccheri e 1,5 EUR/100 kg per melassi). Vengono indicati i codici NC soggetti a eventuali dazi addizionali e i prezzi limite: per esempio 53,10 EUR/100 kg per taluni zuccheri bianchi, 64,70 EUR/100 kg per lo zucchero di cui al codice 1701 91 00, e 7,90 o 8,20 EUR/100 kg per i melassi. Sono disciplinati i documenti giustificativi, la costituzione e lo svincolo della garanzia, i termini per la prova di smaltimento della spedizione e il recupero dei dazi in caso di irregolarità; per lo zucchero greggio è previsto un coefficiente correttore legato al rendimento.

Luppolo: attestato di equivalenza, etichettatura e controlli

Gli articoli 35-43 subordinano l’immissione in libera pratica dei prodotti del settore del luppolo provenienti da paesi terzi alla presentazione di un attestato di equivalenza rilasciato da un organismo autorizzato del paese terzo e riconosciuto dalla Commissione. Sono previste regole su formato, validità, firma elettronica, etichettatura degli imballaggi, presentazione alle dogane, conservazione dei documenti, frazionamento delle spedizioni prima e dopo l’immissione in libera pratica e controlli casuali da parte degli Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione i risultati dei controlli, che devono coprire almeno il 5 % delle spedizioni previste in importazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 44 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecommercio internazionaledazi doganalicontrolli e certificazioni doganaliorganizzazione comune dei mercati agricoli

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