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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, da assumersi anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 cpa - della comunicazione di rigetto a mezzo e-mail n. 0075216 recante la data del 10 novembre 2025, resa dal Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento; - di ogni altro atto comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202514940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo abilitativo estero, comunicato via e-mail il 10 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della propria pratica di riconoscimento del titolo, nonché il precedente preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma rileva che le ragioni prospettate sono prima facie idonee a fondare la tutela cautelare almeno sotto il profilo del periculum in mora. Il pregiudizio prospettato deriva dal possibile effetto del diniego sull'incarico di lavoro in corso, risolutivamente condizionato al mancato riconoscimento del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento di diniego. Il giudice ha ritenuto, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, che le ragioni dedotte fossero prima facie idonee a giustificare la misura almeno in relazione al periculum in mora, considerata la rilevanza del pregiudizio derivante dall'esecuzione del diniego sull'incarico lavorativo in corso, qualora nel merito fosse accertata la spettanza del titolo abilitativo. Il TAR ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il certificato 'Adeverinta' rilasciato dal competente Ministero rumeno, non presente nel fascicolo. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'eventuale adozione di una misura cautelare presidenziale; l'ordinanza è stata tuttavia adottata collegialmente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina generale della tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospensiva sulla base di una valutazione sommaria delle ragioni dedotte e del periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego ministeriale; il testo non contiene una specifica valutazione della sua legittimità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego può essere concessa quando, anche all'esito della cognizione sommaria, le ragioni del ricorrente appaiano prima facie idonee e l'esecuzione dell'atto possa arrecare un pregiudizio rilevante nelle more del giudizio di merito.
  • Il periculum in mora può sussistere quando il diniego del riconoscimento di un titolo abilitativo sia idoneo a incidere immediatamente su un rapporto o incarico lavorativo in corso, risolutivamente condizionato al mancato riconoscimento del titolo.
  • La concessione della tutela cautelare non impedisce al giudice di disporre contestualmente incombenti istruttori necessari per integrare il quadro documentale, assegnando alla parte un termine per il deposito della documentazione mancante.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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