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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11469/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, contestando la data di consumazione dell'occultamento (sosteneva che la consumazione fosse l'11/4/2013 o 22/3/2013 in ragione di promesse di esibizione dei documenti non mantenute); 2) errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione perché la documentazione contestata non sarebbe mai stata istituita, quindi la condotta non sarebbe occultamento ma illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. n. 471/1997); 3) mancata e illogica motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (eroffensività della condotta, assoluzione da altri capi, tempo del fatto, personalità); 4) errata determinazione della pena nonché erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 nel testo anteriore al d.lgs. n. 158/2015 (sosteneva dovesse applicarsi la più grave cornice edittale precedente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: ha confermato che il momento consumativo dell'occultamento va individuato nella conclusione dell'accertamento fiscale (non nella promessa unilaterale di consegna dei documenti), ha ritenuto configurabile il reato anche per occultamento parziale quando la condotta rende difficile la ricostruzione dei ricavi e redditi, ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti (valutazione della gravità del fatto e della personalità) e ha escluso errori nella determinazione della pena entro la cornice edittale applicabile. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di occultamento delle scritture contabili può ricorrere anche in caso di occultamento parziale quando la condotta impedisca o renda notevolmente più difficile la ricostruzione dei ricavi e dei redditi; momento consumativo individuato nella conclusione dell'accertamento fiscale.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della prescrizione: Corte di legittimità conferma che la contestazione sull'epoca di consumazione è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se fondata su diversa lettura delle prove.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto che la questione riguardava valutazione di fatto non riaperta in Cassazione.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    Norma sull'illecito amministrativo relativo alla mancata tenuta delle scritture: la Corte ha escluso che la fattispecie fosse esclusivamente amministrativa, perché risultò istituito il registro dei corrispettivi ma la documentazione prodotta era frammentaria, lacunosa o falsa.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena comminata, non essendo sindacabile in Cassazione la congruità delle valutazioni di merito salvo arbitrio o illogicità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato indirettamente nella discussione sulle attenuanti generiche: il giudice non è tenuto a valutare espressamente ogni singola deduzione difensiva se la motivazione indica le ragioni di preponderanza che ostano al riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese e per il versamento dovuto alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 158/2015

    entrato in vigore il 22 ottobre 2015

    Richiamato nella contestazione sulla misura della pena; la Corte ha valutato correttamente la pena secondo la cornice edittale temporalmente applicabile e ha ritenuto non fondata la censura relativa al testo anteriore/anteriore alla modifica.

Massime di principio

  • In caso di occultamento delle scritture contabili, il momento consumativo deve essere individuato nella conclusione dell'accertamento fiscale: la promessa del contribuente di esibire documenti non fa cessare automaticamente la permanenza dell'occultamento.
  • L'occultamento parziale configura il reato quando la mancanza o l'alterazione di documenti rende difficile o notevolmente più onerosa la ricostruzione dei ricavi/redditi nell'ambito della situazione interna dell'azienda; non è necessario l'ostacolo assoluto all'accertamento.
  • La Cassazione non ammette una rivalutazione libera delle prove e dei fatti: le censure che si fondano su una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono, di regola, inammissibili.
  • La contestazione che il fatto sia solo illecito amministrativo (per mancata istituzione delle scritture) va affrontata in base alle risultanze probatorie: se esistono scritture incomplete, frammentarie o false, il reato penale può sussistere.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato implicitamente mediante la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; non è obbligatorio rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo in presenza di arbitrarietà o illogicità manifesta; l'inclusione della pena entro la cornice edittale e la motivazione dei parametri applicati la rendono normalmente inoppugnabile.

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