Cassazione Civile, Ordinanza n. 15386/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione proposta da un soggetto che assumeva di avere posseduto dal 1976, uti dominus, un terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito in Casalbordino. Il bene, nel corso di una procedura esecutiva promossa contro una società terza, era stato trasferito con decreto del giudice dell'esecuzione al soggetto resistente. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che il rapporto materiale con il fondo fosse nato come detenzione, non come possesso, sulla base di elementi indiziari: coltivazione unitaria di due terreni contigui originariamente appartenenti a un unico compendio, assenza di delimitazioni materiali, dichiarazioni rese in un procedimento penale, e mancata prova di atti di interversione anteriori al 2006. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi: contestazione della qualificazione di alcune difese come mere argomentazioni e non eccezioni; censura del ragionamento presuntivo sulla detenzione iniziale; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il richiamo alla tolleranza; nullità per motivazione apparente; erronea applicazione dei criteri sull'interversione del possesso; doglianze sulla motivazione complessivamente resa; dedotta errata lettura della giurisprudenza sulla coltivazione del fondo; omesso esame di documenti anteriori al 2006; omessa pronuncia sulle domande subordinate di usucapione ex artt. 1159 e 1159-bis c.c.; e censura sulle spese di lite e sulla liquidazione della fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla natura delle difese avversarie, alle spese processuali e alla pronuncia sulle domande subordinate. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui, per l'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione non basta a provare il possesso uti dominus. La Corte ha ribadito che la coltivazione può essere compatibile con detenzione, consenso del proprietario o tolleranza, e che occorrono elementi univoci ulteriori, idonei a dimostrare l'esercizio del potere di fatto come proprietario e l'eventuale interversione del possesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e si dà atto, secondo quanto riportato nel testo, degli ulteriori adempimenti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte contro la sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di nullità della sentenza, violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente.
La Corte esclude che le contestazioni della controparte integrassero eccezioni in senso stretto, qualificandole come mere argomentazioni difensive.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura sulla tardività delle deduzioni avversarie.
Richiamato nel primo motivo; la Corte distingue tra eccezioni in senso stretto e semplici difese.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato per desumere la detenzione iniziale del fondo.
La Corte ribadisce che il possesso richiede un comportamento inequivoco; la mera coltivazione non basta e l'interversione non può avvenire con mera volontà interna.
Richiamato per la doglianza sulla tolleranza; la Corte non ravvisa violazione, perché la motivazione si fonda sulla compatibilità della coltivazione con detenzione/tolleranza.
Richiamato per la dedotta omissione di pronuncia; la Corte esclude il vizio, avendo rigettato l'appello anche sulle domande subordinate perché prive del presupposto del possesso.
Richiamato in relazione all'onere probatorio dell'attore che invoca l'usucapione.
Richiamato nella censura sul preteso erroneo apprezzamento delle prove; la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato in relazione alle censure di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e la censura in parte inammissibile.
È la base dell'usucapione ordinaria invocata in via principale, ma il requisito del possesso non è stato provato.
Domanda subordinata di usucapione decennale rigettata perché presuppone il possesso, escluso dai giudici di merito.
Domanda subordinata di usucapione speciale rigettata per la stessa ragione: mancanza di prova del possesso.
Richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato nella censura sulla mancata compensazione; la Corte conferma il criterio della soccombenza.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento della censura.
La Corte richiama la disciplina tariffaria per affermare che la fase istruttoria non ha un autonomo compenso, essendo compresa nella fase di trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo quale conseguenza del rigetto del ricorso, con gli adempimenti sul contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione deve provare in modo rigoroso il possesso uti dominus per il tempo utile, restando a suo carico l'onere della prova dei fatti costitutivi della fattispecie acquisitiva.
- Per i fondi agricoli la mera coltivazione non è, di per sé, prova sufficiente del possesso utile ad usucapionem, perché è compatibile anche con detenzione, incarico convenzionale o mera tolleranza del proprietario.
- L'interversione del possesso non può derivare da una mera volontà interna del detentore, ma richiede un comportamento esteriore, univoco e specificamente opposto al possessore, idoneo a manifestare il mutamento del titolo del godimento.
- Quando la ricostruzione del giudice di merito si fonda sulla mancanza del possesso quale ratio decisiva, risultano inammissibili i motivi che contestano profili estranei o non idonei a scalfire tale fondamento logico-giuridico.
- Le difese che si limitano a contestare l'esistenza del fatto costitutivo della domanda non integrano eccezioni in senso stretto e possono essere svolte anche nelle difese finali.
- In tema di spese processuali, la determinazione della parte soccombente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la liquidazione del compenso può includere la fase istruttoria in quanto assorbita nella fase di trattazione secondo la disciplina tariffaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →