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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 32739 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La M. srl ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa alla TARSU per gli anni 2007 e 2008. La ricorrente aveva proposto sette motivi, presumibilmente attinenti alla legittimità della cartella e ai termini di notifica. Tuttavia, la Corte non ha esaminato tali motivi perché non risultava provata la regolare notificazione del ricorso per cassazione alle parti intimate: mancava l'avviso di ricevimento attestante la consegna dei plichi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione. La produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare l'instaurazione del contraddittorio. Poiché le parti intimate non si erano costituite, non era possibile concedere un termine per sanare l'omissione né disporre la rinnovazione della notifica. La ricorrente non aveva neppure allegato una causa giustificativa per la rimessione in termini. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163

    31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto rispettato il termine decadenziale per la notifica della cartella TARSU, considerando che la cartella era stata notificata il 22 febbraio 2010 e i ruoli erano divenuti esecutivi il 7 dicembre 2007 e il 20 novembre 2008.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19

    Il termine previsto dalla norma riguarda il rapporto interno tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione e non incide, secondo la sentenza impugnata, sulla validità della notifica della cartella al contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 149

    In caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è necessario per provare l'avvenuta consegna e il perfezionamento della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Quando la notificazione è eseguita secondo le formalità previste dall'articolo, la raccomandata informativa e la relativa prova di ricezione servono a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    La rinnovazione della notificazione non è stata ritenuta applicabile in presenza della mancata produzione dell'avviso di ricevimento e dell'assenza di costituzione dell'intimato.

  • Codice di procedura civile, art. 372, comma 2

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto anche successivamente al deposito del ricorso, fino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti indicati dalla giurisprudenza, anche senza previa notificazione mediante elenco alle altre parti.

  • Codice di procedura civile, art. 379

    L'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'udienza di discussione, purché ciò avvenga prima dell'inizio della relazione.

  • Codice di procedura civile, art. 380-bis

    Nel procedimento camerale, la produzione dell'avviso di ricevimento è ammessa fino all'adunanza della Corte, secondo i limiti temporali precisati dalla giurisprudenza.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Il difensore presente all'udienza può chiedere la rimessione in termini per produrre un duplicato dell'avviso di ricevimento, dimostrando di essersi tempestivamente attivato presso l'amministrazione postale per ottenerlo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che propone il ricorso deve dimostrare non solo di aver spedito la notificazione, ma anche che essa sia stata consegnata ai destinatari, normalmente mediante il deposito dell'avviso di ricevimento.
  • La mera prova dell'avvio della procedura notificatoria non è sufficiente quando il destinatario non si è costituito in giudizio.
  • L'omessa produzione dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria o rinnovazione automatica della notifica in assenza di attività difensiva dell'intimato.
  • L'avviso di ricevimento può essere prodotto entro i termini processuali stabiliti, ma la parte deve attivarsi tempestivamente per ottenere un duplicato qualora dichiari di non averlo ricevuto e intenda chiedere la rimessione in termini.
  • Prima di esaminare il merito di una controversia tributaria, la Corte verifica il rispetto dei requisiti processuali essenziali, inclusa la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • La decisione non stabilisce definitivamente la fondatezza o l'infondatezza dei sette motivi di ricorso né risolve nel merito la questione sulla TARSU: il procedimento si conclude per una carenza processuale della ricorrente.

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