Sentenza del 04/09/2017 n. 3503 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Detrazione spese per riqualificazione energetica - Beni merce - Immobili oggetto dell'attività esercitata - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata riconosciuta. La finalità della disciplina è incentivare il risparmio energetico e non è esclusa dal fatto che gli immobili siano beni merce o che vengano successivamente ceduti. Pertanto, il beneficio spetta anche quando l'immobile oggetto dell'intervento non rimane nella disponibilità del contribuente che ha sostenuto la spesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili costituenti beni merce, cioè immobili oggetto dell'attività esercitata dall'impresa e destinati alla successiva cessione. L'Amministrazione contestava, in sostanza, che il beneficio potesse applicarsi a immobili non destinati a rimanere nella disponibilità del soggetto che aveva sostenuto le spese.
Norme richiamate
Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica
L'agevolazione è stata interpretata in senso funzionale alla finalità di favorire il risparmio energetico. Non è quindi limitata agli immobili strumentali o a quelli destinati a restare nella disponibilità del beneficiario, ma può applicarsi anche agli immobili merce.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico possono spettare anche alle imprese che intervengono su immobili destinati alla vendita, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
- La successiva cessione dell'immobile non esclude automaticamente il diritto alla detrazione, se il contribuente ha sostenuto effettivamente la spesa e l'intervento è agevolabile.
- Per valutare casi analoghi occorre considerare la finalità della norma, la natura dell'intervento, la documentazione delle spese e il rispetto degli adempimenti richiesti, senza escludere il beneficio soltanto perché l'immobile è classificato come bene merce.
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