Ordinanza n. 46/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 8 settembre 2025 della Prefettura di -OMISSIS- di revoca del nulla osta all'assunzione del ricorrente, di cui all'istanza -OMISSIS-presentata il 21 marzo 2024, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione al riesame dell'istanza con riguardo al rilascio di un permesso per attesa occupazione in favore del lavoratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo essere regolarmente entrato in Italia sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso, ha impugnato il provvedimento prefettizio dell'8 settembre 2025 con cui era stato revocato il nulla osta all'assunzione richiesto nel marzo 2024. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, la sospensione cautelare della sua efficacia e la condanna dell'Amministrazione al riesame dell'istanza, anche ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La questione sostanziale riguarda gli effetti della rinuncia del futuro datore di lavoro all'assunzione sul diritto del lavoratore straniero, già regolarmente entrato in Italia, a soggiornare nel territorio nazionale e a ottenere eventualmente un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la questione necessiti di un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Il Collegio ha richiamato l'orientamento della Sezione e alcune pronunce del Consiglio di Stato secondo cui, dopo il regolare ingresso in Italia preceduto dal nulla osta al lavoro subordinato e dal visto, la rinuncia del futuro datore di lavoro non preclude al lavoratore di soggiornare in Italia, potendo essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha rilevato tuttavia l'esistenza di pronunce del Consiglio di Stato di contrario avviso. Il periculum in mora è stato individuato nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dal rischio di allontanamento dal territorio italiano in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della decisione sulla domanda di sospensione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il testo dell'ordinanza richiama il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma non indica espressamente la disposizione normativa applicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la questione interpretativa centrale presenta orientamenti giurisprudenziali contrastanti e richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, il giudice può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare senza definire il merito della controversia.
- Il lavoratore straniero che sia regolarmente entrato in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso può, secondo l'orientamento richiamato dal TAR, conservare la possibilità di soggiornare sul territorio nazionale e ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche quando il futuro datore di lavoro rinunci successivamente all'assunzione.
- Il rischio di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale derivante dall'esecuzione di un provvedimento di revoca del nulla osta può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
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