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Interpello

Risposta n. 458 del 7/07/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Trattamento fiscale delle retribuzioni dei dipendenti distaccati/residenti e non residenti che, a causa del Covid-19, hanno svolto l'attività in Italia in smart working (artt. 2, 23 e 51 Tuir).

Il quesito

La società chiede quali siano gli obblighi di sostituto d'imposta per dipendenti distaccati in Cina rientrati temporaneamente in Italia e in smart working: se i compensi per i giorni lavorati in Italia siano imponibili in Italia se il soggiorno è <184 giorni nel 2020; se il soggiorno >184 giorni comporti cambio di residenza fiscale; se, in caso di residenza in Italia, possa applicarsi l'art. 51, comma 8-bis (retribuzioni convenzionali/forza maggiore) e come conteggiare i 183/184 giorni.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente richiama le linee guida OCSE e accordi amministrativi (es. Italia-Francia) sostenendo che la situazione da Covid-19 sia eccezionale: la presenza forzata in Italia non dovrebbe modificare la residenza né la fonte del reddito; i compensi erogati in smart working dovrebbero essere trattati come di fonte estera e non tassati in Italia (anche se il soggiorno supera i 184 giorni), ovvero, in subordine, possa trovare applicazione l'art. 51, comma 8-bis con conteggio 'mobile' dei 183 giorni e applicazione delle retribuzioni convenzionali.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, assumendo acriticamente i fatti, ricorda che le indicazioni OCSE rilevano solo per le convenzioni e non modificano la normativa interna. Con riferimento al Trattato Italia-Cina l'art.15 rende imponibile l'attività svolta in Italia e il par.2 (esenzione nello Stato di svolgimento) non opera perché la retribuzione è pagata da datore residente in Italia: i redditi sono quindi tassabili in Italia e in Cina, con credito d'imposta riconosciuto dalla Cina. Sulla residenza fiscale l'Amministrazione non decide in sede di interpello e rimanda ai criteri interni (art.2 Tuir) e alle tie-breaker del Trattato; la presenza forzata può comunque incidere sulla qualificazione. L'art.51, comma 8-bis non è applicabile perché richiede il soggiorno all'estero >183 giorni; la questione del conteggio dei giorni è assorbita da tale valutazione. Il parere è reso sui fatti assunti acriticamente.

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