Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26459/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto richiesta di revisione basata su quattro censure: 1) l'inutilizzabilità delle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero e depositate dopo la scadenza del termine di proroga delle indagini preliminari (eccezione di utilizzabilità ex art. 407 c.p.p.); 2) l'esistenza di accertamenti del giudice civile (sentenza Corte d'appello civile n. 4225/2019) che avrebbero invalidato i presupposti fattuali della condanna penale e costituirebbero prova nuova ai sensi di art. 630, comma 1 lett. c) c.p.p.; 3) l'inconciliabilità tra il giudicato civile irrevocabile e la sentenza penale, invocata come motivo di revisione ex art. 630, comma 1 lett. a); 4) la mancata instaurazione del contraddittorio e una comparazione sommaria e apodittica da parte della Corte d'appello di Brescia nell'esame dell'ammissibilità dei nuovi elementi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile e/o manifestamente infondato e ne ha disposto il rigetto. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le questioni relative a nullità o inutilizzabilità di prove del giudizio di cognizione non sono sindacabili in sede di revisione (il giudicato preclude la riviviscenza di tali censure); i motivi secondario e terzo (prove tratte da giudizio civile e presunta inconciliabilità dei giudicati) sono stati ritenuti infondati perché la CTU civilistica non ha fornito acquisizioni tecnico-scientifiche nuove o metodologie tali da configurare prova nuova rilevante ai fini della revisione, e perché l'art. 630 lett. a) si riferisce al contrasto con sentenze penali irrevocabili e non a sentenze civili; il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto le presunte "prove nuove" in realtà semplici richieste di diversa valutazione di documenti e atti già esaminati nel processo di cognizione. Inoltre la Corte ha ricordato che la fase di ammissibilità può escludere, senza instaurare un contraddittorio orale, le richieste manifestamente infondate e ha motivato congruamente la non novità e l'inefficacia delle prove addotte. Esito pratico: rigetto del ricorso di revisione; resta confermata la condanna irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a e lett. c)

    La revisione è ammessa solo nei casi espressamente previsti; lett. a) riguarda il contrasto con altra sentenza penale irrevocabile, lett. c) riguarda prove nuove ma tali prove devono essere realmente nuove (es. nuove acquisizioni tecnico-scientifiche) e non semplici diverse valutazioni di elementi già noti.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente l'inammissibilità per manifesta infondatezza; il filtro di ammissibilità può essere esercitato anche senza il contraddittorio orale quando le ragioni dedotte risultano evidentemente inidonee a permettere la verifica di merito.

  • art. 637 cod. proc. pen. (comma 3)

    Il giudice della revisione non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio; distingue fatti (che devono essere incontrovertibili) e valutazioni (che possono divergere).

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Riferita all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini: tale eccezione deve essere dedotta e rilevata nel giudizio di cognizione e non può essere fatto oggetto di revisione una volta formato il giudicato.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio delle nullità/prove inutilizzabili; la Corte ha confermato che, in sede di revisione, tali eccezioni non possono essere invocate per superare il giudicato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di criteri di valutazione della prova e tutela dell'innocenza; la Corte ha ritenuto che tali principi non autorizzino la riedizione in sede di revisione di questioni già decise o rinunciate.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Citato per confronto (revocazione civile): la Corte ha spiegato che l'analoga fattispecie civile non comporta automaticamente l'ammissibilità della revisione penale, dato il diverso regime probatorio e cognitivo tra giudice civile e penale.

  • Costituzione (art. 24 e art. 111)

    Richiamati nella prospettazione di un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 630; la Corte ha ritenuto la questione manifesta infondata e compatibile con le garanzie costituzionali, considerata la necessità di stabilità del giudicato.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. è uno strumento eccezionale e va limitatamente utilizzato: non serve a rimettere in discussione nullità o inutilizzabilità delle prove già decise nel processo di cognizione una volta formato il giudicato.
  • Sono "prove nuove" rilevanti per la revisione solo elementi effettivamente nuovi e non meri riposizionamenti o nuove valutazioni di documenti o testimonianze già acquisiti; conto decisivo ha l'effettiva novità oggettiva (es. nuove metodologie o acquisizioni tecnico-scientifiche).
  • Un accertamento civile irrevocabile non determina automaticamente il presupposto per la revisione penale: l'art. 630 lett. a) riguarda contrasti con altre sentenze penali irrevocabili, non con giudicati civili, a causa delle diverse modalità di formazione del convincimento probatorio nei due rami della giurisdizione.
  • La fase di ammissibilità può essere decisa senza instaurare un contraddittorio orale quando le ragioni addotte risultino manifestamente inidonee a consentire una verifica di merito; tuttavia il giudice deve comunque operare una comparazione sommaria tra i nuovi elementi e il materiale già acquisito.
  • Se nel processo di cognizione l'interessato ha rinunciato espressamente a determinati motivi di gravame o non li ha riproposti nei gradi successivi, tali questioni non possono essere riaperte in sede di revisione.
  • Per aumentare le possibilità di ammissibilità di una istanza di revisione, il ricorrente deve documentare la novità oggettiva e la concreta capacità delle nuove prove di poter, se accertate, determinare un risultato diverso (proscioglimento) nel giudizio rescindente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.