Cassazione Penale, Sentenza n. 26459/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto richiesta di revisione basata su quattro censure: 1) l'inutilizzabilità delle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero e depositate dopo la scadenza del termine di proroga delle indagini preliminari (eccezione di utilizzabilità ex art. 407 c.p.p.); 2) l'esistenza di accertamenti del giudice civile (sentenza Corte d'appello civile n. 4225/2019) che avrebbero invalidato i presupposti fattuali della condanna penale e costituirebbero prova nuova ai sensi di art. 630, comma 1 lett. c) c.p.p.; 3) l'inconciliabilità tra il giudicato civile irrevocabile e la sentenza penale, invocata come motivo di revisione ex art. 630, comma 1 lett. a); 4) la mancata instaurazione del contraddittorio e una comparazione sommaria e apodittica da parte della Corte d'appello di Brescia nell'esame dell'ammissibilità dei nuovi elementi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile e/o manifestamente infondato e ne ha disposto il rigetto. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le questioni relative a nullità o inutilizzabilità di prove del giudizio di cognizione non sono sindacabili in sede di revisione (il giudicato preclude la riviviscenza di tali censure); i motivi secondario e terzo (prove tratte da giudizio civile e presunta inconciliabilità dei giudicati) sono stati ritenuti infondati perché la CTU civilistica non ha fornito acquisizioni tecnico-scientifiche nuove o metodologie tali da configurare prova nuova rilevante ai fini della revisione, e perché l'art. 630 lett. a) si riferisce al contrasto con sentenze penali irrevocabili e non a sentenze civili; il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto le presunte "prove nuove" in realtà semplici richieste di diversa valutazione di documenti e atti già esaminati nel processo di cognizione. Inoltre la Corte ha ricordato che la fase di ammissibilità può escludere, senza instaurare un contraddittorio orale, le richieste manifestamente infondate e ha motivato congruamente la non novità e l'inefficacia delle prove addotte. Esito pratico: rigetto del ricorso di revisione; resta confermata la condanna irrevocabile.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a e lett. c)
La revisione è ammessa solo nei casi espressamente previsti; lett. a) riguarda il contrasto con altra sentenza penale irrevocabile, lett. c) riguarda prove nuove ma tali prove devono essere realmente nuove (es. nuove acquisizioni tecnico-scientifiche) e non semplici diverse valutazioni di elementi già noti.
art. 634 cod. proc. pen.
Consente l'inammissibilità per manifesta infondatezza; il filtro di ammissibilità può essere esercitato anche senza il contraddittorio orale quando le ragioni dedotte risultano evidentemente inidonee a permettere la verifica di merito.
art. 637 cod. proc. pen. (comma 3)
Il giudice della revisione non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio; distingue fatti (che devono essere incontrovertibili) e valutazioni (che possono divergere).
art. 407 cod. proc. pen.
Riferita all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini: tale eccezione deve essere dedotta e rilevata nel giudizio di cognizione e non può essere fatto oggetto di revisione una volta formato il giudicato.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio delle nullità/prove inutilizzabili; la Corte ha confermato che, in sede di revisione, tali eccezioni non possono essere invocate per superare il giudicato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di criteri di valutazione della prova e tutela dell'innocenza; la Corte ha ritenuto che tali principi non autorizzino la riedizione in sede di revisione di questioni già decise o rinunciate.
art. 395 n.4 c.p.c.
Citato per confronto (revocazione civile): la Corte ha spiegato che l'analoga fattispecie civile non comporta automaticamente l'ammissibilità della revisione penale, dato il diverso regime probatorio e cognitivo tra giudice civile e penale.
Costituzione (art. 24 e art. 111)
Richiamati nella prospettazione di un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 630; la Corte ha ritenuto la questione manifesta infondata e compatibile con le garanzie costituzionali, considerata la necessità di stabilità del giudicato.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è uno strumento eccezionale e va limitatamente utilizzato: non serve a rimettere in discussione nullità o inutilizzabilità delle prove già decise nel processo di cognizione una volta formato il giudicato.
- Sono "prove nuove" rilevanti per la revisione solo elementi effettivamente nuovi e non meri riposizionamenti o nuove valutazioni di documenti o testimonianze già acquisiti; conto decisivo ha l'effettiva novità oggettiva (es. nuove metodologie o acquisizioni tecnico-scientifiche).
- Un accertamento civile irrevocabile non determina automaticamente il presupposto per la revisione penale: l'art. 630 lett. a) riguarda contrasti con altre sentenze penali irrevocabili, non con giudicati civili, a causa delle diverse modalità di formazione del convincimento probatorio nei due rami della giurisdizione.
- La fase di ammissibilità può essere decisa senza instaurare un contraddittorio orale quando le ragioni addotte risultino manifestamente inidonee a consentire una verifica di merito; tuttavia il giudice deve comunque operare una comparazione sommaria tra i nuovi elementi e il materiale già acquisito.
- Se nel processo di cognizione l'interessato ha rinunciato espressamente a determinati motivi di gravame o non li ha riproposti nei gradi successivi, tali questioni non possono essere riaperte in sede di revisione.
- Per aumentare le possibilità di ammissibilità di una istanza di revisione, il ricorrente deve documentare la novità oggettiva e la concreta capacità delle nuove prove di poter, se accertate, determinare un risultato diverso (proscioglimento) nel giudizio rescindente.
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