Cassazione Penale, Sentenza n. 24675/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato in parte la confisca preventiva: Ardjan Hoxha censura la qualificazione della sua "pericolosità sociale" limitata al periodo 2007-2012 ritenendola non suffragata (solo due precedenti, assenza di abitualità e di elementi che colleghino i reati a profitti), e contesta la misura ablativa come sproporzionata per la somma di euro 136.289, parte delle movimentazioni poste in relazione al periodo successivo alla cessazione della pericolosità. Le terze interessate (coniuge e figlia) contestano invece la ritenuta intestazione fittizia dei beni alla luce dell'acquisizione anteriore ai due anni dalla presunzione di fittizietà, e chiedono il riconoscimento della buona fede (art.52) e della capacità economica propria per giustificare gli acquisti e i conti correnti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi siano in gran parte proposti in modo generico e non abbiano efficacemente censurato la motivazione della Corte d'appello. Sui profili sostanziali, la Corte ha confermato i principi secondo cui: il periodo di pericolosità (2007-2012) è stato correttamente delimitato sulla base di condanne e rapporti con l'ambiente criminoso; il giudice di prevenzione può valorizzare fatti accertati in sede penale anche quando tali fatti non abbiano determinato condanna (es. assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 c.p.p.), per l'autonomia del procedimento di prevenzione; è legittimo estendere la confisca ad utilità acquisite dopo il periodo di pericolosità se esistono molteplici indici che le colleghino alla provvista illecita, con maggior rigore quanto più lungo è il lasso temporale; la qualificazione di intestazione fittizia è fondata quando i terzi risultano privi di disponibilità economiche proprie e non abbiano confutato gli elementi probatori (annotazione di polizia, parametri usati dal Tribunale). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 16, comma 1, lett. a); art. 24; art. 26; art. 52, comma 3
La Corte ha applicato le disposizioni del codice antimafia ritenendo legittima la dichiarazione di pericolosità sociale basata su condanne e rapporti con l'ambiente criminoso; ha confermato la possibilità di confisca di prevenzione anche per beni acquisiti successivamente al periodo di pericolosità se sussistono molteplici indici della loro derivazione da provvista illecita; ha ritenuto legittima la qualificazione di intestazione fittizia ai sensi dell'art.26 quando i terzi non dimostrano capacità economica propria; il riconoscimento della buona fede del terzo (art.52) richiede prova idonea, che qui non è stata fornita.
Legge n. 575/1965
art. 2-ter, comma 13 (richiamato)
Richiamata per sottolineare che, oltre alle presunzioni specifiche previste dalla legge storica, anche il rapporto familiare e la convivenza costituiscono indizio significativo di intestazione fittizia quando il terzo manca di reale capacità economica.
Codice di procedura penale
La Corte ha sottolineato l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale: anche fatti che in sede penale hanno condotto ad assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 possono essere valutati, se sufficientemente delineati, come elementi indiziari per il giudizio di pericolosità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudice può formare il giudizio di pericolosità sulla base di condanne e di rapporti con l'ambiente criminoso anche se alcuni fatti penali si sono conclusi con assoluzioni per insufficienza di prove (art.530 c.p.p.), poiché il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale.
- La delimitazione temporale della pericolosità (es. 2007-2012) è legittima se sorretta da condanne e da indizi che mostrano non occasionalità dell'attività illecita.
- È ammissibile la confisca di risorse/acquisizioni anche successive alla cessazione del periodo di pericolosità quando emergono molteplici e rigorosi indici che le colleghino alla provvista illecita; il grado di rigore richiesto cresce con il tempo intercorso.
- L'intestazione di beni a familiari conviventi può essere dichiarata fittizia se i terzi non dimostrano una capacità economica propria adeguata: il rapporto di coniugio/convivenza è un elemento significativo, specie se supportato da annotazioni investigative e analisi dei flussi finanziari.
- La buona fede dei terzi (art.52 d.lgs.159/2011) grava sul terzo che intende avvalersene: occorre fornire prove concrete e documentali della lecita provenienza delle risorse e della conoscenza (o meno) di eventuali attività illecite del proposto.
- I motivi di cassazione proposti in termini genericamente 'di fatto' senza un'esatta individuazione dei punti di doglianza rispetto alla motivazione risultano spesso inammissibili; è necessario contrastare specificamente le argomentazioni probatorie e giuridiche espresse nel provvedimento impugnato.
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