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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24675/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato in parte la confisca preventiva: Ardjan Hoxha censura la qualificazione della sua "pericolosità sociale" limitata al periodo 2007-2012 ritenendola non suffragata (solo due precedenti, assenza di abitualità e di elementi che colleghino i reati a profitti), e contesta la misura ablativa come sproporzionata per la somma di euro 136.289, parte delle movimentazioni poste in relazione al periodo successivo alla cessazione della pericolosità. Le terze interessate (coniuge e figlia) contestano invece la ritenuta intestazione fittizia dei beni alla luce dell'acquisizione anteriore ai due anni dalla presunzione di fittizietà, e chiedono il riconoscimento della buona fede (art.52) e della capacità economica propria per giustificare gli acquisti e i conti correnti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi siano in gran parte proposti in modo generico e non abbiano efficacemente censurato la motivazione della Corte d'appello. Sui profili sostanziali, la Corte ha confermato i principi secondo cui: il periodo di pericolosità (2007-2012) è stato correttamente delimitato sulla base di condanne e rapporti con l'ambiente criminoso; il giudice di prevenzione può valorizzare fatti accertati in sede penale anche quando tali fatti non abbiano determinato condanna (es. assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 c.p.p.), per l'autonomia del procedimento di prevenzione; è legittimo estendere la confisca ad utilità acquisite dopo il periodo di pericolosità se esistono molteplici indici che le colleghino alla provvista illecita, con maggior rigore quanto più lungo è il lasso temporale; la qualificazione di intestazione fittizia è fondata quando i terzi risultano privi di disponibilità economiche proprie e non abbiano confutato gli elementi probatori (annotazione di polizia, parametri usati dal Tribunale). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 16, comma 1, lett. a); art. 24; art. 26; art. 52, comma 3

    La Corte ha applicato le disposizioni del codice antimafia ritenendo legittima la dichiarazione di pericolosità sociale basata su condanne e rapporti con l'ambiente criminoso; ha confermato la possibilità di confisca di prevenzione anche per beni acquisiti successivamente al periodo di pericolosità se sussistono molteplici indici della loro derivazione da provvista illecita; ha ritenuto legittima la qualificazione di intestazione fittizia ai sensi dell'art.26 quando i terzi non dimostrano capacità economica propria; il riconoscimento della buona fede del terzo (art.52) richiede prova idonea, che qui non è stata fornita.

  • Legge n. 575/1965

    art. 2-ter, comma 13 (richiamato)

    Richiamata per sottolineare che, oltre alle presunzioni specifiche previste dalla legge storica, anche il rapporto familiare e la convivenza costituiscono indizio significativo di intestazione fittizia quando il terzo manca di reale capacità economica.

  • Codice di procedura penale

    La Corte ha sottolineato l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale: anche fatti che in sede penale hanno condotto ad assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 possono essere valutati, se sufficientemente delineati, come elementi indiziari per il giudizio di pericolosità.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il giudice può formare il giudizio di pericolosità sulla base di condanne e di rapporti con l'ambiente criminoso anche se alcuni fatti penali si sono conclusi con assoluzioni per insufficienza di prove (art.530 c.p.p.), poiché il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale.
  • La delimitazione temporale della pericolosità (es. 2007-2012) è legittima se sorretta da condanne e da indizi che mostrano non occasionalità dell'attività illecita.
  • È ammissibile la confisca di risorse/acquisizioni anche successive alla cessazione del periodo di pericolosità quando emergono molteplici e rigorosi indici che le colleghino alla provvista illecita; il grado di rigore richiesto cresce con il tempo intercorso.
  • L'intestazione di beni a familiari conviventi può essere dichiarata fittizia se i terzi non dimostrano una capacità economica propria adeguata: il rapporto di coniugio/convivenza è un elemento significativo, specie se supportato da annotazioni investigative e analisi dei flussi finanziari.
  • La buona fede dei terzi (art.52 d.lgs.159/2011) grava sul terzo che intende avvalersene: occorre fornire prove concrete e documentali della lecita provenienza delle risorse e della conoscenza (o meno) di eventuali attività illecite del proposto.
  • I motivi di cassazione proposti in termini genericamente 'di fatto' senza un'esatta individuazione dei punti di doglianza rispetto alla motivazione risultano spesso inammissibili; è necessario contrastare specificamente le argomentazioni probatorie e giuridiche espresse nel provvedimento impugnato.

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