Cassazione Civile, Ordinanza n. 08933/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società venditrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con una società quale promittente venditrice. Dopo la stipula sorse lite sulla effettiva esecuzione dei pagamenti del prezzo: il promissario acquirente sosteneva di avere versato quasi integralmente il prezzo e di avere diritto all'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c.; la società, invece, chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, assumendo che risultasse pagato solo un acconto e contestando l'opponibilità di quietanze e ricevute esibite dall'altra parte. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con sei motivi: 1) ultrapetizione e falsa applicazione delle regole sulla prova contraria alla quietanza; 2) violazione delle norme sulla quietanza, sulla confessione stragiudiziale e sulla prova per testi e per presunzioni; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle quietanze, alla nota integrativa di bilancio e alla mancata risposta all'interrogatorio formale; 4) nullità della motivazione per asserita contraddittorietà sul tema delle presunzioni e della data di formazione delle quietanze; 5) violazione dei criteri di valutazione della prova e delle presunzioni; 6) omessa valutazione dell'appello incidentale e delle domande subordinate di restituzione delle somme e di valorizzazione delle opere eseguite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in particolare che è ammissibile la prova testimoniale o presuntiva diretta a dimostrare non il mancato pagamento in sé, ma che il pagamento sia avvenuto in un momento diverso, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato plurimi indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che le quietanze fossero state formate quando il soggetto che le aveva sottoscritte non era più legale rappresentante della società. Ha inoltre escluso vizi di motivazione, di valutazione della prova e di ultrapetizione, nonché l'ammissibilità delle censure sull'interrogatorio formale e sulla domanda relativa alle opere. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto le domande del promissario acquirente e mantenuto ferma la conclusione sulla risoluzione del preliminare per inadempimento, ritenendo che le quietanze prodotte non dimostrassero un pagamento liberatorio nei confronti della società perché, secondo la valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, i pagamenti risultavano eseguiti a soggetto privo del potere rappresentativo al momento della loro formazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di cassazione in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto o altera petitum e causa petendi; non ricorre quando il giudice si limita a decidere la domanda di risoluzione dedotta fin dall'inizio.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non indica con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, impedendo alla Corte di verificare la dedotta censura.
La prova testimoniale o per presunzioni è inammissibile se diretta a provare il mancato pagamento in contrasto con la quietanza; è invece ammissibile se riguarda circostanze diverse, come il diverso momento del pagamento.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione è censurabile solo la violazione di tali parametri, non la mera diversa ricostruzione dei fatti.
La quietanza del creditore ha valore di confessione stragiudiziale sul pagamento.
La dichiarazione contenuta nella quietanza è utilizzabile come confessione stragiudiziale con efficacia probatoria piena nei limiti riconosciuti dalla legge.
Per superare la quietanza/confessione il creditore deve impugnarla provando errore di fatto o violenza.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si sottrae al prudente apprezzamento richiesto.
La Corte richiama il riparto dell'onere della prova in relazione alle pretese di pagamento e all'efficacia delle quietanze.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
Richiamato nel motivo, ma la Corte decide principalmente sul regime probatorio della quietanza e delle presunzioni.
Richiamato nel motivo, senza che la decisione ne fondi la ratio decisoria.
Richiamato nel motivo; la Corte ribadisce il divieto di prova contraria alla quietanza solo quando si intenda dimostrare il mancato pagamento.
Ripetutamente richiamato per delimitare l'ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva contro la quietanza.
Richiamato sia per l'ammissibilità delle presunzioni sia per il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo.
Richiamato per l'efficacia confessionatoria della quietanza.
Richiamato per l'onere di provare errore o violenza al fine di impugnare la quietanza.
Richiamato per il valore probatorio della dichiarazione confessoria contenuta nella quietanza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rimedio invocato per violazione/falsa applicazione di norme di diritto; la Corte esclude i vizi denunciati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Rimedio invocato per nullità della sentenza; la Corte esclude la carenza motivazionale denunciata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del merito.
La mancata risposta all'interrogatorio formale produce solo una presunzione semplice, rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Richiamato dalla parte per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare; la domanda resta respinta per l'accertato inadempimento del promissario acquirente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La quietanza rilasciata dal creditore ha efficacia di confessione stragiudiziale del pagamento: non è consentito provare per testi o per presunzioni il mero mancato pagamento in contrasto con la quietanza, salvo che la quietanza venga impugnata per errore di fatto o violenza.
- La prova testimoniale o presuntiva contro il contenuto della quietanza è invece ammissibile quando non mira a negare il pagamento in sé, ma a dimostrare circostanze diverse, come il fatto che il pagamento sia avvenuto in un momento storico diverso o in un contesto negoziale più complesso.
- In sede di legittimità la censura sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato, alterando petitum o causa petendi; non sussiste se il giudice decide la domanda originaria secondo la qualificazione corretta delle allegazioni.
- L'omessa risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente l'accoglimento della tesi avversaria, poiché l'art. 232 c.p.c. prevede soltanto una presunzione semplice rimessa alla valutazione del giudice.
- In cassazione il vizio di motivazione non può essere usato per rimettere in discussione il merito della valutazione delle prove quando la sentenza esponga un percorso logico comprensibile e coerente sui fatti decisivi.
Come è indicizzato
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