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Legge

L.R. Marche 35/2018

Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

Normativa regionaleL.R. Marche 35/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 28 agosto 2018, n. 35 modifica la l.r. 9/2003 sui servizi per l’infanzia e la l.r. 28/2017 sulla prevenzione vaccinale, con interventi puntuali sul testo. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR regionale.

Modifiche alla disciplina regionale dei servizi per l’infanzia e della prevenzione vaccinale

Modifiche alla disciplina dei servizi per l’infanzia e della prevenzione vaccinale

La legge regionale Marche n. 35 del 2018 interviene su due testi normativi regionali già vigenti: la disciplina dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle funzioni genitoriali, e la normativa regionale in materia di prevenzione vaccinale. Il provvedimento ha natura prevalentemente modificativa e non introduce una disciplina autonoma di settore.

Interventi sulla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9

La legge aggiunge nuovi commi all’articolo 11 della l.r. 9/2003. Dal contenuto fornito non emergono nel dettaglio le nuove disposizioni introdotte, ma è chiaro che l’obiettivo è integrare la disciplina regionale sui servizi per l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle famiglie.

Interventi sulla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28

La legge modifica in più punti la normativa regionale sulla prevenzione vaccinale:

  • sostituisce il titolo della l.r. 28/2017;
  • sostituisce integralmente l’articolo 1 della medesima legge;
  • inserisce un nuovo articolo 1-bis;
  • sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3.

Il testo consolidato risultante resta quindi centrato sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione vaccinale, ma il contenuto specifico delle modifiche non è riportato nel testo disponibile.

Regime finanziario

È espressamente previsto che dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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