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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28569/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip (27/12/2023) e confermata dal Tribunale del Riesame (02/02/2024). Colucci era indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) con il ruolo di custode e intermediario rispetto a un canale di approvvigionamento in Albania, e per due episodi di consegna di cocaina (art. 73 DPR 309/90, capi 39 e 40, luglio-settembre 2021). I motivi dedotti contestavano: insufficienza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi (intercettazioni ritenute generiche e non univoche, esito negativo delle perquisizioni, assenza di tracce di denaro o contatti con altri destinatari), la scarsa rilevanza dell'affectio societatis, la remota temporalità dei fatti e la mancata considerazione di misure meno afflittive adeguate rispetto alla carcerazione.

La decisione

Il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base di intercettazioni telefoniche decodificate nel contesto ("droga parlata") e geolocalizzazioni che confermavano incontri; ha inoltre valutato correttamente la partecipazione consapevole di Colucci all'associazione, il suo ruolo operativo (custodia, consegna, approvvigionamento) e la persistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. Ha perciò confermato la custodia cautelare in carcere, condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per contestare la partecipazione associativa di Colucci quale custode/intermediario.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma che disciplina i delitti di cessione/detenzione di sostanze stupefacenti (i "reati fine"); contestati i due episodi di consegna di cocaina.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della "sussistenza di gravi indizi di colpevolezza" richiesto per le misure cautelari; la Cassazione può sindacare la motivazione del giudice di merito solo per mancanza o manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative all'adozione delle misure cautelari e all'onere motivazionale circa le esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa che agevola l'applicazione della custodia cautelare per i delitti associativi; può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione, invocato dal ricorrente per censurare la logica e completezza argomentativa del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizioni che prevedono la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e gli obblighi consequenziali qualora la decisione non comporti immediata rimessione in libertà.

Massime di principio

  • Le intercettazioni contenenti espressioni criptiche (la cosiddetta "droga parlata") possono costituire gravi indizi se il giudice di merito le decodifica razionalmente nel contesto e spiega le ragioni dell'interpretazione; in tali casi non è sempre necessario un riscontro materiale immediato.
  • In sede cautelare il parametro di valutazione degli indizi è meno stringente che nel giudizio di merito: la Cassazione può sindacare la decisione del riesame solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di legge, non per una diversa valutazione probatoria.
  • Per i reati associativi l'art. 275 cod. proc. pen. introduce una presunzione relativa favorevole alla custodia cautelare in carcere; chi chiede misure alternative deve produrre elementi concreti e specifici per superare tale presunzione (es. forte consuntivita temporale, assenza di ruolo operativo, prove dell'ininfluenza su attività correnti).
  • La valutazione del significato di linguaggio cifrato è tipicamente questione di merito: è difficile ottenere l'annullamento in Cassazione se il giudice di merito ha motivato coerentemente la sua interpretazione.
  • Per far ritenere adeguata una misura meno afflittiva, la difesa deve dimostrare circostanze concrete (remotità significativa dei fatti, assenza di precedenti rilevanti, mancata disponibilità di canali esteri, mancanza di responsabilità operative) e non limitarsi a contestazioni generiche sull'ambiguità delle intercettazioni.
  • Quando il ricorso è rigettato è frequente la condanna alle spese e l'obbligo di trasmettere la decisione all'istituto penitenziario; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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