Prescrizioni del Garante n. 447 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo contro la diffusione, su un settimanale e sul relativo sito, di un articolo che riportava e classificava i redditi di titolari di cariche direttive di nomina pubblica, includendo anche il reclamante. L’Autorità ha ritenuto che il trattamento rientrasse nell’esercizio della libertà di espressione e che i dati fossero stati acquisiti lecitamente da fonti accessibili al pubblico, essendo inoltre essenziale per la notizia la rappresentazione del reddito in un contesto di interesse pubblico. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.
Reclamo contro l’Espresso Media S.p.A. per la pubblicazione di dati reddituali di un titolare di carica di nomina pubblica in un articolo giornalistico
Reclamo infondato su pubblicazione di dati reddituali in articolo giornalistico
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato contro l’editore de L’Espresso per la pubblicazione, anche online, di un articolo contenente una classifica dei redditi di titolari di cariche direttive di nomina pubblica, nella quale compariva anche il reclamante. Il procedimento trae origine dalla diffusione di dati reddituali estratti da un bollettino del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica.
Contenuto del reclamo
Il reclamante ha sostenuto che la diffusione dei suoi dati reddituali fosse illecita perché:
- mancava un rilevante interesse pubblico alla divulgazione del dato personale in quanto tale;
- il reddito non derivava dall’esercizio della carica pubblica, che sarebbe stata svolta a titolo gratuito;
- il riferimento ai redditi era superfluo rispetto alla notizia, potendo l’articolo svolgersi anche senza indicare la misura esatta del reddito;
- il trattamento avrebbe violato il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.
Posizione del titolare del trattamento
L’Espresso Media S.p.A. ha escluso ogni violazione, affermando che la pubblicazione rispondeva al diritto di informazione su fatti di interesse pubblico e rispettava il principio di essenzialità. Il titolare ha inoltre precisato che:
- la notizia proveniva da fonti pubbliche;
- il giornalista aveva specificato che il reddito dichiarato non era strettamente correlato all’incarico pubblico;
- i dati erano liberamente conoscibili in base alla disciplina sull’accesso civico e alla pubblicità dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Qualificazione giuridica del caso
Il Garante ha ricondotto l’articolo ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, con conseguente applicazione integrale degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche richiamate dall’art. 139. In tale ambito, il limite rilevante non è la sola liceità formale del dato, ma l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, prevista dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 delle Regole deontologiche.
Valutazione del Garante sull’essenzialità dell’informazione
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione non fosse contraria alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, ha valorizzato il fatto che i soggetti coinvolti erano titolari di cariche pubbliche o di nomina pubblica e che i loro redditi sono dati che devono essere depositati ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 441/1982. Inoltre, i dati erano stati acquisiti lecitamente tramite le fonti previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Il Garante ha anche considerato che l’articolo riportava correttamente i dati, chiarendo per il reclamante che:
- la carica era esercitata a titolo gratuito;
- il reddito pubblicato non derivava dall’incarico ricoperto;
- la classifica si fondava su dati già pubblici e pertinenti al contesto informativo.
Esito
Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato. Nel provvedimento è stato inoltre ricordato che avverso la decisione è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, nei termini di legge.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava la pubblicazione su L’Espresso e sul relativo sito di un articolo con una classifica dei "più ricchi" tra presidenti, vicepresidenti, direttori generali e amministratori delegati di società a capitale pubblico o di organismi controllati dal pubblico. Il reclamante lamentava che l’indicazione del proprio reddito fosse eccedente e non essenziale, anche perché la carica ricoperta era esercitata a titolo gratuito.
Difese dell’editore
L’Espresso Media S.p.A. ha sostenuto che non vi fosse alcuna violazione del GDPR o del Codice privacy, richiamando il diritto di informazione e l’essenzialità della notizia. Ha inoltre affermato che i dati erano stati estratti dal bollettino del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio e che l’articolo specificava che il reddito dichiarato non era collegato all’incarico pubblico.
Qualificazione del trattamento e norme applicate
Il Garante ha ricondotto il caso ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, applicando integralmente gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche di cui all’art. 139. Ha richiamato il limite dell’essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, comma 3, del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche.
Valutazione sul principio di essenzialità
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione dei dati reddituali non fosse contraria alla disciplina privacy, poiché riferita a soggetti titolari di cariche pubbliche o di nomina pubblica tenuti a depositare tali dati ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 441/1982. Nel caso concreto, l’articolo evidenziava che il reddito dell’interessato non derivava dalla carica ricoperta, precisando anche che l’incarico era esercitato a titolo gratuito.
Esito del procedimento
Il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stata inoltre richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
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