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Legge

L.R. Lombardia 1/2008

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

Normativa regionaleL.R. Lombardia 1/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo unico della Regione Lombardia riordina la disciplina di volontariato, associazionismo, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, associazionismo familiare e contributi a specifici enti e al servizio cani guida. Definisce registri, requisiti, procedure di iscrizione, convenzioni, controlli e finanziamenti, con molte previsioni a regime annuale o biennale e alcune sezioni oggi abrogate o superate.

Testo unico lombardo su volontariato, associazionismo, cooperative sociali, società di mutuo soccorso e contributi a enti rappresentativi e cani guida

Testo unico lombardo su terzo settore, mutualità e contributi

Il provvedimento riunisce la disciplina regionale della Lombardia in materia di volontariato, associazionismo, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, associazionismo familiare e contributi a favore di specifici enti rappresentativi e del servizio cani guida. La disciplina opera solo nel territorio lombardo e, per varie misure, prevede registri, programmi periodici, finanziamenti annuali o biennali e controlli sul mantenimento dei requisiti.

Ambito del testo unico e settori disciplinati

Il testo unico coordina le norme regionali relative a:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni;
  • cooperative sociali;
  • società di mutuo soccorso;
  • associazioni familiari;
  • contributi alle articolazioni regionali e provinciali di alcune organizzazioni nazionali di tutela di ciechi, ipovedenti, sordi e invalidi;
  • contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

Organizzazioni di volontariato: finalità, attività e requisiti

La Regione riconosce il volontariato come strumento di solidarietà sociale e di partecipazione civica. Il volontariato è definito come attività personale, volontaria, gratuita e non lucrativa, svolta sul territorio regionale tramite l’organizzazione di appartenenza per finalità sociali, civili o culturali.

Le attività ammissibili comprendono:

  • interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
  • tutela della qualità della vita, dei diritti della persona, dell’ambiente, del paesaggio e della natura, nonché soccorso in caso di calamità;
  • tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-artistico, attività ricreative, turistiche, sportive ed educazione permanente.

L’attività volontaria non può essere retribuita; sono ammessi solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto patrimoniale con l’organizzazione.

Le organizzazioni di volontariato devono:

  • avere finalità solidaristiche e avvalersi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite degli aderenti;
  • prevedere in statuto assenza di lucro, democraticità, gratuità ed elettività delle cariche, criteri di ammissione ed esclusione, diritti e obblighi degli aderenti;
  • redigere un resoconto economico annuale con indicazione di beni e contributi;
  • poter assumere personale o avvalersi di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al regolare funzionamento o alla qualificazione dell’attività;
  • assicurare gli aderenti contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal registro.

Registro regionale del volontariato e iscrizione

È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni secondo le attività svolte. La Giunta regionale disciplina il modello del registro e le modalità applicative.

L’iscrizione richiede i requisiti previsti per le organizzazioni di volontariato e avviene su domanda presentata al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune dove l’organizzazione ha sede amministrativa od operativa, per il parere sull’esistenza e operatività. I principali termini sono:

  • il parere del comune va trasmesso entro 60 giorni, decorso il quale si intende favorevole;
  • l’iscrizione è disposta con decreto del dirigente competente entro 90 giorni dal parere o dalla scadenza del termine per renderlo;
  • il termine è sospeso una sola volta se sono richiesti chiarimenti o integrazioni.

L’iscrizione è necessaria per:

  • accedere a contributi pubblici;
  • stipulare convenzioni;
  • beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Volontariato: partecipazione, formazione, contributi e convenzioni

Le organizzazioni iscritte partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e devono essere informate e consultate sui programmi di settore.

La formazione dei volontari è curata dalle organizzazioni e dalla Giunta regionale, che predispone un piano annuale di corsi e aggiornamento. I volontari iscritti hanno priorità ai corsi promossi o finanziati da comuni, province e Regione.

La Regione sostiene il volontariato con contributi per:

  • attività generali, incluse quelle formative;
  • attività documentate specifiche;
  • progetti.

Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con Regione ed enti pubblici per attività e servizi svolti integralmente in proprio, attività innovative o sperimentali, e attività integrative o di supporto ai servizi pubblici. Le convenzioni regolano durata, contenuto dell’intervento, numero e qualifica degli operatori, coordinamento, coperture assicurative, rimborsi, risoluzione e verifiche.

La vigilanza è disciplinata dalla Giunta regionale. Le organizzazioni devono presentare entro il 30 maggio di ogni anno una relazione sul mantenimento dei requisiti e sull’attività svolta nell’anno precedente, con rendiconto economico-finanziario.

Volontariato: organi di coordinamento e conferenza regionale

Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato. Il Presidente del Consiglio regionale nomina quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, con mandato di due anni e senza immediata rieleggibilità.

È prevista una conferenza regionale del volontariato, da tenersi almeno ogni due anni, per discutere gli indirizzi delle politiche regionali e i rapporti con le istituzioni. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e può articolarsi per temi e sezioni.

Associazionismo: principi generali e soggetti ammessi

La Regione riconosce e promuove l’associazionismo come espressione di libertà, promozione umana, solidarietà, mutualità e partecipazione alla vita della comunità. Le attività sostenute devono essere senza fini di lucro e rivolte ai soci o alla collettività per scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità.

La disciplina si applica anche alle associazioni di promozione sociale, mentre restano esclusi circoli cooperativi, cooperative sociali e loro consorzi, nonché le associazioni di volontariato e le società di mutuo soccorso. I benefici non sono cumulabili con contributi o agevolazioni previsti da altre norme regionali per la medesima attività.

Associazioni: requisiti statutari e sostanziali

Per accedere a agevolazioni e contributi, le associazioni devono:

  • non avere fini di lucro;
  • svolgere attività effettiva da almeno un anno;
  • assicurare partecipazione democratica dei soci e disciplina interna trasparente;
  • prevedere l’elettività di almeno due terzi delle cariche sociali;
  • garantire approvazione di programma e bilancio da parte dei soci o delegati;
  • assicurare pubblicità di atti e registri, diritto di recesso senza oneri, procedimento di esclusione con contraddittorio davanti a un organo interno di garanzia;
  • prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio non sia redistribuito tra i soci.

Per le associazioni di promozione sociale valgono i requisiti della normativa statale speciale, anche in deroga ai requisiti regionali indicati per le altre associazioni.

Registri delle associazioni e iscrizione

Sono istituiti:

  • registri provinciali delle associazioni;
  • un registro regionale delle associazioni, con sezione per le associazioni di promozione sociale.

Nel registro regionale si iscrivono le associazioni di carattere regionale e quelle nazionali con sede operativa in Lombardia. Le associazioni provinciali devono avere sede legale o operativa nel territorio provinciale; quelle regionali devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.

La domanda va presentata:

  • al Presidente della provincia, per le associazioni provinciali;
  • al Presidente della Regione, per le associazioni regionali e per le associazioni di promozione sociale.

La domanda deve essere corredata da:

  • atto costitutivo e statuto;
  • elenco delle cariche sociali;
  • relazione sull’attività svolta e programmata e consistenza numerica;
  • rendiconto economico dell’anno precedente con beni patrimoniali.

L’iscrizione è decisa entro 90 giorni dalla domanda; il termine è sospeso una sola volta in caso di richieste integrative. La mancanza dei requisiti comporta diniego o cancellazione motivata. Registri e iscrizioni sono soggetti a revisione biennale.

Associazionismo: interventi, programmi e finanziamenti

La Regione sostiene l’associazionismo sia tramite iniziative degli enti locali, sia direttamente con:

  • finanziamento di progetti specifici, anche mediante spazi e attrezzature regionali;
  • razionalizzazione e coordinamento dei servizi, informazione e assistenza tecnica.

Sono inoltre favorite convenzioni tra associazioni ed enti pubblici per servizi di utilità sociale e collettiva. È previsto, in particolare, il sostegno alla presenza di enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, con comprovata esperienza nell’accompagnamento e tutela dei minori, all’interno delle strutture sanitarie per i bambini non riconosciuti alla nascita, abbandonati in ospedale o allontanati dalla famiglia per intervento dell’autorità giudiziaria.

La Regione adotta un programma biennale che definisce linee di intervento e risorse finanziarie. Sono finanziabili progetti di rilevanza regionale presentati da associazioni iscritte da almeno sei mesi; possono esserne attuatori anche associazioni in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici, con limite del 70% di contributo pubblico complessivo sul valore del progetto nei casi di collaborazione. Sono ammissibili anche progetti di una o più associazioni presentati dalle province. Sono esclusi i progetti già finanziati da altre leggi regionali di settore e quelli configurabili come attività commerciale.

Associazionismo: formazione, conferenza e vigilanza

La Regione coordina e sostiene la qualificazione e riqualificazione degli operatori impegnati nelle attività associative e agevola la partecipazione dei membri delle associazioni ai corsi regionali. Le associazioni iscritte possono proporre interventi formativi nei programmi provinciali, nel rispetto della normativa vigente.

È istituita una conferenza regionale dell’associazionismo, convocata ogni due anni, cui partecipano le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale. La conferenza formula valutazioni e proposte sulle politiche in materia e sui rapporti con le istituzioni. La Giunta regionale predispone un rapporto periodico sullo stato dell’associazionismo.

La vigilanza sui registri e sulle associazioni è disciplinata con apposite disposizioni applicative approvate dal Consiglio regionale. La Giunta adotta inoltre le deliberazioni attuative necessarie.

Cooperative sociali: albo regionale e ruolo delle Camere di Commercio

Il capo sulle cooperative sociali disciplina l’albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali e la partecipazione dei soci volontari alle attività formative, nel quadro della normativa lombarda sulla cooperazione.

È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi. L’iscrizione è condizione per accedere alle agevolazioni regionali. La gestione dell’albo, inclusi ricezione domande, verifica dei requisiti e cancellazione, è affidata alle Camere di Commercio; il regolamento regionale stabilisce requisiti, tempi, modalità e casi di cancellazione, nonché il raccordo con le Camere di Commercio.

Per le cooperative sociali che svolgono le attività previste dalla legge statale sulle cooperative sociali, l’iscrizione è necessaria anche per stipulare convenzioni in deroga alle ordinarie regole con amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale. Per organismi analoghi aventi sede in altri Stati UE o per cooperative italiane non prevalenti in Lombardia, l’iscrizione o requisiti equivalenti producono i medesimi effetti convenzionali, ma senza accesso a contributi o finanziamenti.

Cooperative sociali: formazione e qualità dei servizi

La Regione riconosce ai propri dipendenti, in sede di contrattazione decentrata, la partecipazione alle attività formative connesse al ruolo di soci volontari nelle cooperative sociali ai fini della valutazione dell’orario e della prestazione lavorativa. Favorisce inoltre iniziative degli enti locali che consentano ai propri dipendenti di svolgere attività di socio volontario nelle cooperative orientate all’inserimento di soggetti svantaggiati.

Per la qualità dei servizi sociali, la Regione adotta indirizzi per sostenere le cooperative sociali, privilegiando le gestioni aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Promuove intese con enti locali, enti gestori e cooperative per definire bandi pubblici idonei a garantire la qualità dei servizi. La Giunta approva schemi di convenzione-tipo per:

  • gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
  • fornitura di beni e servizi di cui alla normativa statale sulle cooperative sociali.

L’iscrizione all’albo regionale costituisce titolo preferenziale per convenzioni e contratti con enti pubblici e gestori di servizi sociosanitari. La Regione vigila sul rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali; in caso di violazioni, i benefici concessi possono essere sospesi o revocati. Le province svolgono anche queste attività di vigilanza nell’ambito delle funzioni conferite.

Società di mutuo soccorso: finalità e interventi finanziabili

La Regione riconosce la funzione sociale delle società di mutuo soccorso e i valori storici e culturali che rappresentano nella società lombarda. Viene valorizzata la loro attività di promozione sociale, servizio e innovazione, con particolare attenzione alle società in attività da almeno cinquant’anni.

Sono previsti interventi finanziari per:

  • recupero e utilizzo sociale di immobili e arredi;
  • iniziative di sviluppo della cultura mutualistica;
  • valorizzazione del patrimonio storico, culturale e documentario.

Società di mutuo soccorso: contributi, domanda ed erogazione

La Regione concede contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per:

  • ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a sede e attività sociale;
  • ammodernamento di arredi, impianti e beni strumentali, nonché conservazione e restauro del materiale storico-documentario;
  • iniziative sociali ed educative per lo sviluppo della cultura mutualistica.

Le domande vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno e devono essere corredate dalla documentazione tecnica ed economica richiesta per ciascun intervento.

La Giunta regionale, verificata la conformità dei programmi e la congruità dei costi, approva annualmente il piano di riparto stabilendo criteri, priorità e modalità di assegnazione. I contributi sono concessi con decreto del dirigente competente ed erogati secondo regole differenziate:

  • per le opere edilizie, 50% all’avvio con progetto approvato e contratto d’appalto o dichiarazione equivalente, 50% a collaudo o regolare esecuzione e rendicontazione finale;
  • per acquisto beni o realizzazione impianti, dopo certificazione dell’acquisizione o realizzazione;
  • per le iniziative sociali ed educative, dopo certificazione delle spese sostenute.

La direzione generale competente controlla la realizzazione dei programmi e può revocare in tutto o in parte i contributi in caso di utilizzo non conforme.

Iniziative promozionali regionali per le società di mutuo soccorso

La Regione promuove, previa indagine conoscitiva sul patrimonio esistente, iniziative quali:

  • biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con riferimento a quelle lombarde;
  • archivio filmico e fotografico;
  • deposito temporaneo per archivi, bandiere e materiali da restaurare;
  • mostre, convegni e incontri formativi;
  • borse di studio per giovani laureandi per ricerche storico-sociali sulle società di mutuo soccorso.

Associazionismo familiare: disciplina vigente e abrogazioni parziali

La Regione valorizza la solidarietà tra famiglie e promuove associazioni e formazioni di privato sociale dirette a:

  • organizzare esperienze di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura, anche mediante banche del tempo;
  • promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie.

La Giunta censisce e iscrive, su domanda, le associazioni familiari in un apposito registro regionale. Le associazioni iscritte possono stipulare convenzioni con Regione ed enti pubblici per interventi o gestione di servizi o strutture per il sostegno alla famiglia. La Regione può concedere contributi integrativi delle quote associative annuali.

Ai fini della norma, le banche del tempo sono forme organizzative che mettono in relazione persone disponibili a offrire gratuitamente parte del proprio tempo con soggetti e famiglie in bisogno, tramite associazioni senza scopo di lucro.

Le disposizioni del capo risultano oggi solo parzialmente vigenti: varie previsioni sono state abrogate nel tempo, ma il testo conserva la disciplina di base sopra descritta nei limiti delle parti ancora efficaci.

Contributi ordinari a enti rappresentativi di ciechi, sordi e invalidi

La Regione concede un contributo ordinario annuo a favore di:

  • Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti;
  • Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi;
  • ANMIG;
  • ANFCDG;
  • ANMIC;
  • ANMIL;
  • Unione nazionale mutilati per servizio.

Il contributo è destinato a sostenere le esigenze di promozione umana e sociale dei beneficiari e a consentire il perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali di rappresentanza, patrocinio e tutela. Per alcune associazioni il contributo è attribuito anche per provincia in cui sia presente almeno una sede ad uso esclusivo.

La determinazione degli importi avviene secondo criteri fissati dalla Giunta regionale. Le modalità di riparto prevedono, per le associazioni elencate, il 10% alle articolazioni regionali per attività generali e il restante 90% ripartito tra le sezioni provinciali in parti uguali e in proporzione ai soggetti rappresentati. Per l’Unione nazionale mutilati per servizio valgono criteri conformi a quelli previsti per il contributo ordinario e al programma speciale.

Obiettivi specifici e obblighi di rendicontazione per gli enti beneficiari

Gli enti beneficiari dei contributi ordinari devono operare per:

  • programmi organici a favore dei rappresentati, in relazione a minorazioni sensoriali e invalidità;
  • propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione dell’invalidità;
  • educazione, istruzione professionale e inserimento lavorativo;
  • ricerca tecnologica e sperimentazione di materiali e apparecchiature speciali;
  • ogni altra attività di sostegno sociale, lavorativo e culturale.

Essi devono presentare alla Regione:

  • entro il 30 settembre, il programma dettagliato delle attività dell’anno successivo;
  • entro il 30 giugno, il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, approvato dalle assemblee dei soci.

Se riscontrate difformità rispetto agli scopi di legge, la Giunta invita alla rettifica dei programmi.

Contributo al servizio cani guida per non vedenti

La Regione concede contributi ordinari annui alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida addestrati, in riconoscimento del servizio svolto a favore della collettività. Le modalità di erogazione e rendicontazione sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.

Norme abrogate, coordinamento e profili finanziari

Il testo unico abroga le precedenti leggi regionali lombarde in materia di volontariato, associazionismo, società di mutuo soccorso, contributi agli enti rappresentativi e servizio cani guida, sostituendole con la disciplina unificata.

Resta efficace quanto prodotto dagli atti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o modificate. Per le IPAB trasformate e operanti in ambito sociale, sociosanitario ed educativo restano ferme le norme regionali speciali di settore.

La copertura finanziaria è assicurata, per gli esercizi 2008 e seguenti, mediante le unità previsionali di base indicate per ciascun capitolo di spesa: formazione e volontariato, promozione dell’associazionismo, attività formative, società di mutuo soccorso, associazionismo familiare, contributi agli enti beneficiari e servizio cani guida.

Valutazione di attualità

Il testo mantiene una disciplina ampia e strutturata, ma contiene alcune parti abrogate, aggiornamenti normativi e riferimenti a programmi e finanziamenti annuali o biennali. Rimane comunque un atto utile per ricostruire il quadro lombardo del terzo settore e dei contributi settoriali, pur con sezioni oggi non più applicabili o solo parzialmente vigenti.

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