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Legge

L.R. Lombardia 10/2008

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia la conservazione di piccola fauna, flora e vegetazione spontanea, con elenchi di specie protette e specie alloctone invasive, divieti di cattura/raccolta/danneggiamento, regole per deroghe scientifiche, reintroduzioni e sanzioni. Prevede aggiornamenti periodici degli elenchi e contiene norme transitorie, abrogazioni e coperture finanziarie, in parte riferite a esercizi ormai conclusi.

Tutela della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea in Lombardia

Tutela della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea in Lombardia

La legge disciplina, nel territorio della Lombardia, la protezione della piccola fauna, della flora spontanea e della vegetazione spontanea, in coerenza con la normativa internazionale, unionale e nazionale richiamata. L’obiettivo è la conservazione della biodiversità attraverso divieti, elenchi di specie protette, autorizzazioni per attività derogatorie, controlli e sanzioni.

Finalità e indirizzi generali

La Regione tutela specie, popolazioni, individui e habitat di piccola fauna e flora autoctona; promuove programmi di conservazione; favorisce la riduzione dei fattori di alterazione ambientale in ambienti agricoli, forestali, umidi e acquatici; sostiene ricerca, educazione e divulgazione; interviene, in collaborazione con enti territoriali e gestori delle infrastrutture, per ridurre l’impatto delle strade sugli spostamenti della piccola fauna.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, la “piccola fauna” comprende tutte le specie animali autoctone della Lombardia, esclusi vertebrati omeotermi e pesci. La “flora spontanea” comprende le specie vegetali autoctone lombarde, incluse angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni. Sono definite anche le nozioni di habitat, specie autoctone e alloctone, reintroduzioni, introduzioni e restocking/rinforzi, con particolare rilievo per le azioni tecniche finalizzate alla conservazione o al ripristino di popolazioni naturali.

Elenchi regionali di specie e liste nere

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva elenchi di riferimento, da aggiornare di norma con periodicità triennale in base allo stato delle conoscenze e alla normativa vigente. Gli elenchi riguardano:

  • comunità e specie di invertebrati da proteggere;
  • specie di anfibi e rettili da proteggere rigorosamente e specie autoctone protette;
  • specie di flora spontanea protette rigorosamente o a raccolta regolamentata;
  • lista nera di specie alloctone animali da monitorare, contenere o eradicare;
  • lista nera di specie alloctone vegetali da monitorare, contenere o eradicare. Gli elenchi e gli aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale e adeguatamente divulgati.

Conservazione degli invertebrati

La Regione tutela le comunità di invertebrati minacciate o rarefatte vietando l’alterazione e la distruzione dei loro habitat. Per le specie rare o minacciate, nonché per le specie endemiche lombarde, sono vietati cattura, detenzione, uccisione volontaria, danneggiamento dei nidi, distruzione degli stadi larvali e alterazione dell’habitat; gli interventi agronomici, forestali e naturalistici sono ammessi se non pongono una seria minaccia alle popolazioni. Per i molluschi dei generi Helix e Cantareus la cattura è vietata dal 1° marzo al 30 settembre; nel restante periodo è consentita solo fino a 30 individui complessivi per persona al giorno, dall’alba al tramonto e con le sole mani. È vietata in ogni caso l’uccisione, cattura, trasporto e detenzione dei gamberi di fiume autoctoni del genere Austropotamobius, salvo cattura e detenzione di Austropotamobius italicus e Austropotamobius pallipes per ricerca o reintroduzione, previa autorizzazione con progetto.

Conservazione di anfibi e rettili

Sul territorio regionale è vietata, per le specie autoctone comprese negli elenchi, la cattura, l’uccisione volontaria e la detenzione in qualsiasi fase di sviluppo. Sono ammessi prelievi a fini scientifici, di conservazione o di sensibilizzazione, con autorizzazione e progetto. Per tutte le rane la cattura è vietata dal 1° ottobre al 30 giugno; nel restante periodo sono consentite, entro il limite di 30 individui complessivi per persona al giorno, la cattura di rane verdi adulte Rana klepton esculenta e di rane rosse Rana temporaria, con mani nude o canne prive di amo. È prevista una deroga per allevamenti amatoriali finalizzati all’incremento e diffusione della specie, con specifiche condizioni, segnalazione alla Provincia e prelievo massimo di 15 individui al giorno solo per il titolare. La cattura di rane è comunque vietata dal tramonto all’alba. Gli habitat indispensabili alle specie da proteggere in modo rigoroso sono tutelati, e sono vietate azioni che ne compromettano la sopravvivenza. I progetti di traslocazione di anfibi e rettili autoctoni in Lombardia richiedono autorizzazione regionale, salvo i programmi già autorizzati ai sensi del d.p.r. 357/1997. I comuni devono coadiuvare e incentivare il salvataggio degli anfibi in migrazione.

Tutela e gestione della vegetazione ai fini faunistici

Sono protetti e non possono essere danneggiati o distrutti, salvo interventi autorizzati, la vegetazione spontanea di corpi d’acqua e terreni di ripa soggetti a sommersioni periodiche, sorgenti, fontanili, brughiere, pascoli montani, torbiere e praterie naturali. Sono consentiti gli sfalci e il pascolo tradizionale, nonché la manutenzione dei corpi d’acqua per il deflusso irriguo e la navigazione pubblica. Gli interventi lungo rive, separazioni agrarie e arginelli sono ammessi nel rispetto delle specie protette. È vietato l’uso del fuoco o di erbicidi per eliminare vegetazione spontanea in molte aree sensibili, salvo specifiche eccezioni e, in casi limitati, deroghe per progetti di gestione naturalistica finalizzati alla biodiversità. Per i canneti, la vegetazione palustre e il contrasto alla colonizzazione boschiva in praterie, pascoli e brughiere, gli interventi sono ammessi solo se non disturbano nidificazione, riproduzione e svezzamento della fauna, lasciando intatta almeno un terzo dell’habitat e con tagli a rotazione biennale o superiore. Lo sfalcio della vegetazione del lamineto è consentito solo per contenere eutrofizzazione o quando necessario per la biodiversità, senza eradicazione, per settori alterni e con frequenza biennale o superiore. Tali interventi e le rinaturazioni dei fondali lacustri richiedono progetti specifici, tecnici qualificati e autorizzazione dell’ente competente. Nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture viarie deve essere evitata la diffusione di specie vegetali alloctone.

Flora spontanea protetta, raccolta regolamentata e piante officinali

La flora spontanea protetta è distinta in specie a protezione rigorosa e specie a raccolta regolamentata. La Giunta regionale aggiorna l’elenco della flora autoctona protetta, comprese le specie di mirtilli. Gli elenchi e le liste delle specie alloctone invasive sono pubblicati e resi noti anche tramite manifesti presso comuni, province e sedi degli enti gestori delle aree protette. Province ed enti gestori possono imporre limiti più restrittivi o vietare la raccolta di determinate specie in tutto o in parte del territorio, in relazione allo stato di conservazione e diffusione. Le piante officinali spontanee incluse nel relativo elenco statale sono protette; se ricomprese tra le specie a raccolta regolamentata, la raccolta è possibile solo con autorizzazione dell’ente competente. La domanda deve indicare specie, località, scopo, generalità e professione del richiedente; gli enti annotano i nominativi su apposito registro. Per tali specie è ammessa una raccolta massima di 50 esemplari per persona al giorno; in caso di violazione, oltre alla sanzione, scatta il divieto di raccolta per un anno.

Raccolta regolamentata di flora spontanea

La raccolta controllata delle specie protette è ammessa entro limiti quantitativi precisi: fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per specie e per giornata di raccolta, e per i mirtilli fino a un chilogrammo al giorno per raccoglitore, con limite complessivo di quattro chilogrammi se la raccolta è congiunta. I proprietari dei terreni possono chiedere il divieto di raccolta da parte di terzi nei propri fondi; il divieto è autorizzato dagli enti gestori competenti o dalla Provincia e deve essere reso visibile con cartelli. Le limitazioni quantitative non si applicano ai prodotti delle colture.

Raccolte per fini scientifici, didattici e di sensibilizzazione

Istituti scientifici e di ricerca, scuole e tecnici coinvolti in censimenti, monitoraggi e iniziative di sensibilizzazione possono effettuare raccolte in deroga ai principali divieti, previa autorizzazione scritta e motivata della direzione generale regionale competente in materia ambientale. La Regione può anche inibire o limitare le raccolte per ragioni di tutela, ferme restando le competenze statali per le specie protette dalla direttiva habitat. Quanto raccolto non può essere detenuto o ceduto, salvo conservazione in raccolte scientifiche museali pubbliche, conservazione del germoplasma a fini scientifico-conservazionistici e produzione di specie autoctone certificate. Gli individui ancora vitali sequestrati devono essere rilasciati nell’area di provenienza.

Divieto di danneggiamento e raccolta a fini commerciali

È vietata l’estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione di cotica erbosa, radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree della flora spontanea protetta o regolamentata. È vietata anche la raccolta a fini commerciali di licheni, muschi e sfagni. Il divieto non opera quando gli interventi sono inscindibilmente connessi a pratiche colturali o a interventi selvicolturali e di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati.

Introduzioni, reintroduzioni e restocking/rinforzi

Nel territorio regionale è vietato rilasciare individui di invertebrati, anfibi e rettili non autoctoni; è ammesso l’uso di invertebrati per lotta biologica autorizzata. È inoltre vietata l’introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali. La Giunta regionale può adottare misure incentivanti per l’eradicazione delle specie invasive incluse nelle liste nere. Reintroduzioni e restocking/rinforzi sono qualificati come azioni di conservazione della biodiversità. Ogni progetto di restocking, rinforzo o reintroduzione di piante, invertebrati, anfibi e rettili autoctoni in Lombardia, salvo i casi già coperti dalla disciplina speciale sulle rane, richiede preventiva autorizzazione della direzione regionale competente, progetto redatto e seguito da tecnico qualificato e rispetto della normativa vigente, anche sovranazionale. L’esito degli interventi deve essere comunicato alla Regione, che tiene un registro apposito. La Giunta adotta linee guida; fino a quelle per gli interventi zoologici continua ad applicarsi, se compatibile, la deliberazione regionale del 20 aprile 2001 n. VII/4345.

Ricerca, educazione ambientale e formazione

La Regione e gli enti competenti promuovono studi e ricerche per conoscere, conservare e gestire piccola fauna, flora autoctona e alberi monumentali; per individuare habitat prioritari e aree da acquisire o includere in aree protette; e per diffondere la cultura della conservazione del patrimonio naturale. Sono inoltre organizzati corsi di formazione per il personale di vigilanza, al fine di assicurare una corretta applicazione della legge.

Alberi monumentali e boschi vetusti

La Regione attua le misure di tutela e promuove la fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, riconoscendoli come patrimonio naturale, paesaggistico, storico e culturale. La Giunta regionale disciplina le modalità procedurali e organizzative per l’istruttoria delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi e, successivamente all’adozione della disciplina ministeriale, anche dei boschi vetusti.

Sanzioni, vigilanza e destinazione dei proventi

Le violazioni dei divieti sulla compromissione degli habitat comportano sanzione amministrativa da 500 a 4.000 euro e l’obbligo di ripristino. Le violazioni di numerosi divieti e prescrizioni su fauna, flora, raccolte e autorizzazioni sono punite con sanzione da 50 a 500 euro. Le violazioni in materia di introduzioni, reintroduzioni e restocking comportano sanzione da 200 a 2.000 euro e l’obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta. In caso di violazioni di minima entità e assenza di profitto, alcune sanzioni possono essere ridotte fino alla metà. I proventi spettano agli enti territorialmente competenti e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla legge. La vigilanza è esercitata dagli enti competenti tramite guardie dei parchi, guardie boschive comunali, polizia locale, guardie ecologiche volontarie e altro personale di vigilanza, nel rispetto delle competenze statali. Gli enti ricevono segnalazioni e esiti dei controlli e provvedono, se necessario, alle sanzioni; possono prevedere modalità di raccordo anche telematiche.

Disposizioni finanziarie

Le attività di salvaguardia, tutela e conservazione previste dalla legge sono finanziate tramite gli stanziamenti iscritti nei bilanci regionali indicati dalla norma, con specifici capitoli per spese correnti, investimenti e attività di ricerca, educazione e formazione. Per la promozione fruitiva degli alberi monumentali e dei boschi vetusti è indicato anche uno stanziamento specifico per l’anno 2022; per gli esercizi successivi al 2024 il finanziamento è rimesso alla legge di bilancio annuale.

Abrogazioni e disciplina transitoria

La legge abroga o mantiene abrogate varie disposizioni previgenti in materia di tutela ambientale ed ecologica e alcune norme di leggi regionali collegate, con salvezza di specifici articoli. Fino all’approvazione degli elenchi regionali della flora spontanea continuano ad applicarsi, se compatibili, gli elenchi previgenti della l.r. 33/1977. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle norme abrogate e queste continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi in corso.

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