Ordinanza n. 98/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione Prima) n. 07370/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ordinamento sportivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società calcistica e due persone fisiche hanno proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emerge il contenuto specifico della sanzione disciplinare sportiva contestata né l'articolazione dei motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 riserva agli organi della giustizia sportiva le controversie relative all'irrogazione e all'applicazione delle sanzioni disciplinari sportive. Ha inoltre considerato che, sulla compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento dell'Unione europea, è stato disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale non si era ancora pronunciata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio. La decisione è stata adottata considerando la riserva alla giustizia sportiva delle controversie relative all'irrogazione e applicazione delle sanzioni disciplinari sportive prevista dall'art. 2 del d.l. n. 220/2003 e la pendenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità di tale disciplina con il diritto UE. Non è stata quindi concessa alcuna misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 2 d.l. 19 agosto 2003, n. 220
Riserva agli organi della giustizia sportiva le controversie relative all'irrogazione e all'applicazione delle sanzioni disciplinari sportive.
Massime di principio
- In base all'art. 2 del d.l. n. 220/2003, le controversie relative all'irrogazione e all'applicazione delle sanzioni disciplinari sportive sono riservate agli organi della giustizia sportiva.
- In presenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della disciplina nazionale che riserva alla giustizia sportiva tali controversie, e in attesa della pronuncia europea, la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo può essere respinta sulla base del quadro normativo vigente e della pendenza della questione pregiudiziale.
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