Provvedimento del 28/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, dal 1° luglio 2017, le modalità con cui persone fisiche e altri soggetti non obbligati all'INI-PEC possono comunicare, variare o revocare via servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate l'indirizzo PEC per la notifica degli atti, con effetti anche per l'agente della riscossione. Sono indicati requisiti, esclusioni, procedura di validazione, decorrenza degli effetti, responsabilità del richiedente e coordinamento con il provvedimento del 3 marzo 2017.
Comunicazione telematica dell'indirizzo PEC per le notifiche degli atti
Comunicazione telematica dell'indirizzo PEC per la notifica degli atti
Il provvedimento disciplina le modalità, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, per comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per la notifica degli avvisi e degli altri atti. La disciplina riguarda anche variazione e revoca dell'indirizzo, con effetti sia per l'Agenzia delle Entrate sia, nei casi previsti, per l'agente della riscossione.
Modalità di comunicazione
L'indirizzo PEC per la notificazione degli atti può essere comunicato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accessibili nell'area autenticata del sito istituzionale.
Con le stesse modalità possono essere trasmesse anche:
- la variazione dell'indirizzo PEC precedentemente comunicato;
- la revoca dell'indirizzo PEC.
Ambito soggettivo
La comunicazione è ammessa solo per:
- persone fisiche, residenti e non residenti;
- soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC.
Il servizio, previa autenticazione, è utilizzabile solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.
Non possono effettuare la comunicazione:
- gli eredi del soggetto deceduto;
- il rappresentante del minore, dell'inabilitato o dell'interdetto.
La comunicazione dell'indirizzo esprime la volontà di ricevere le notifiche presso:
- un indirizzo PEC intestato al richiedente;
- oppure l'indirizzo PEC di uno dei soggetti indicati dall'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- oppure l'indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto dell'interessato.
Utilizzo dell'indirizzo PEC comunicato
L'indirizzo PEC comunicato può essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per notificare avvisi e altri atti notificabili per legge, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017.
Dal 1° luglio 2017 lo stesso indirizzo può essere utilizzato anche dall'agente della riscossione per:
- la notifica delle cartelle di pagamento;
- la notifica degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo;
- relativamente ai carichi affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle Entrate.
L'agente della riscossione può continuare a utilizzare, per i propri atti, gli indirizzi PEC già comunicati fino al 30 giugno 2017 dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa e non obbligate all'INI-PEC, salvo:
- revoca dell'indirizzo con le modalità previste dal provvedimento;
- successiva comunicazione dell'indirizzo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Revoca e decorrenza degli effetti
Il contribuente può revocare l'indirizzo PEC già comunicato all'agente della riscossione inviando una specifica richiesta secondo le modalità rese note sul sito dell'agente stesso. L'agente della riscossione comunica l'avvenuta registrazione della revoca e questa produce effetto dal quinto giorno successivo all'invio di tale avviso.
Per le comunicazioni, variazioni e revoche trasmesse tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, gli effetti ai fini delle notificazioni decorrono dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.
Limiti di utilizzo dell'indirizzo PEC
Se, al momento della notifica del singolo atto, la casella PEC risulta:
- satura anche al secondo tentativo previsto dall'articolo 60, settimo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, oppure
- non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.
L'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione se il richiedente risulta titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC. In tal caso, gli atti possono essere notificati all'indirizzo comunicato solo dopo la rimozione dell'indirizzo risultante dall'INI-PEC.
Per le persone fisiche, inoltre, l'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dalla data di completa attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.
Procedura telematica e controlli
Il servizio telematico consente di trasmettere:
- il tipo di operazione: comunicazione, variazione o revoca;
- l'indirizzo PEC;
- l'intestazione dell'indirizzo PEC al richiedente o agli altri soggetti ammessi;
- il consenso all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003.
L'Agenzia delle Entrate invia un messaggio con un codice di validazione all'indirizzo PEC comunicato per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente.
La registrazione si considera completa quando:
- il gestore PEC del richiedente rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di verifica;
- il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
In esito alla verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia conferma la registrazione nei propri archivi e rende disponibile l'esito dell'operazione nella sezione "Storico operazioni" del servizio di acquisizione dell'indirizzo PEC. Tale esito costituisce attestazione dell'avvenuta comunicazione e produce gli effetti previsti per la decorrenza delle notifiche.
In caso di scarto, nella sezione "Storico operazioni" sono indicate le motivazioni.
Responsabilità del richiedente
Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate e deve provvedere ad aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute.
Modifica del precedente provvedimento del 3 marzo 2017
Il provvedimento integra e modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 44027/2017 del 3 marzo 2017.
In particolare, è soppresso il punto 4, relativo alla "Reperibilità del modello", poiché la trasmissione telematica sostituisce la presentazione del modello.
Motivazioni e riferimenti
La disciplina attua quanto previsto dall'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Le motivazioni richiamano anche la modifica dell'articolo 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione tramite PEC dichiarata all'atto della richiesta.
Il provvedimento richiama inoltre, tra i riferimenti normativi, il d.P.R. n. 68/2005 sulla PEC, il d.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, il d.lgs. n. 82/2005 e le altre disposizioni indicate nell'atto.
La pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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