Salta al contenuto
Legge

LEGGE 5 agosto 2026, n. 140

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Normativa italiana26G00157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce nel d.P.R. 309/1990 la detenzione domiciliare e una definizione anticipata del processo per imputati/condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che seguano un programma terapeutico. Prevede limiti di pena, procedure, controlli e revoche, con applicazione ai procedimenti pendenti salvo i giudizi già definiti in primo grado. Sono previsti anche abrogazione di una norma del 2024 e un fondo dal 2026.

Detenzione domiciliare e definizione anticipata per tossicodipendenti o alcoldipendenti

Detenzione domiciliare e definizione anticipata per tossicodipendenti o alcoldipendenti

La legge interviene sul testo unico stupefacenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, introducendo una nuova misura alternativa alla detenzione e una procedura processuale collegata all’adesione a programmi terapeutici socio-riabilitativi.

Ambito della nuova detenzione domiciliare

La nuova disciplina consente al condannato tossicodipendente o alcoldipendente di chiedere, in ogni momento, la detenzione domiciliare quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova. La misura è subordinata alla partecipazione a un programma terapeutico socio-riabilitativo e si applica entro limiti di pena differenziati:

  • fino a 8 anni di pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, per l’ipotesi generale;
  • fino a 4 anni se il titolo esecutivo comprende un reato di cui all’art. 4-bis ord. pen.;
  • resta fermo il limite di 8 anni per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.

È prevista anche una richiesta per la detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture indicate dalla legge, sulla base di un programma terapeutico semiresidenziale, per condanne fino a 8 anni relative a reati diversi da quelli di cui all’art. 4-bis ord. pen., con la medesima eccezione per rapina aggravata ed estorsione aggravata.

Requisiti della domanda e documentazione necessaria

La domanda deve contenere la volontà di proseguire o intraprendere un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso:

  • una struttura privata accreditata ai sensi dell’art. 117;
  • una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata nella cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.

A pena di inammissibilità, devono essere allegati:

  • l’indicazione della correlazione tra dipendenza e reato;
  • il programma terapeutico finalizzato al recupero;
  • la valutazione sull’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e sull’idoneità del programma, con indicazione della procedura di accertamento.

Se si chiede la prosecuzione di un programma già in corso, va allegata anche la valutazione sull’andamento del percorso e sulla sua idoneità al recupero e alla risocializzazione, tenendo conto anche di eventuali comorbilità psichiatrica e tossicologica.

Valutazione sanitaria e commissione centrale

Per uniformare i criteri di accertamento della dipendenza e della sua attualità è istituita presso la Presidenza del Consiglio una commissione centrale, che elabora linee guida anche avvalendosi di professionalità dei servizi pubblici e accreditati. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio e d’intesa con i Ministri della giustizia e della salute, disciplina composizione e funzionamento della commissione, sentita la Conferenza unificata. Le valutazioni sanitarie sono svolte dai servizi pubblici per le dipendenze in composizione integrata con:

  • un componente incaricato dall’ufficio di esecuzione penale esterna;
  • eventualmente un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.

Decisione del tribunale e contenuto delle prescrizioni

Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma sia idoneo a favorire il concreto recupero del richiedente e a prevenire la commissione di altri reati. Le prescrizioni imposte devono disciplinare anche le modalità esecutive del programma terapeutico.

Controlli, relazioni e revoca della misura

La struttura che ospita il programma deve trasmettere semestralmente una relazione al servizio pubblico per le dipendenze e all’ufficio di esecuzione penale esterna competenti, segnalando in ogni momento eventuali violazioni all’autorità giudiziaria. Al termine del programma, anche in caso di rinuncia dell’interessato, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette senza ritardo una relazione finale.

Se il programma non si conclude positivamente, il tribunale di sorveglianza revoca la detenzione domiciliare, salvo che la relazione finale mostri chiaramente che l’esito negativo non dipende da violazioni delle prescrizioni. In tale ipotesi può essere autorizzato, al massimo due volte, il trasferimento in un’altra struttura idonea, su richiesta dell’interessato, con provvedimento motivato e previo parere favorevole del servizio pubblico per le dipendenze. La revoca è disposta anche nei casi richiamati dall’art. 47-ter, commi 6 e 9, ord. pen. La revoca deve intervenire immediatamente e comunque entro 5 giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento della mancata positiva conclusione, salvo la possibile autorizzazione al trasferimento. Se la revoca avviene in questa ipotesi, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

Esito positivo del programma e ulteriori effetti

Se il programma si conclude positivamente, il magistrato di sorveglianza, rideterminando le prescrizioni in funzione del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua superi i limiti ordinari degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., purché non superi i limiti più ampi previsti dalla norma, aumentati della metà, oppure di un quarto nei casi di reati ricompresi nell’art. 4-bis ord. pen. In tali casi sono previste verifiche periodiche sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o alcoliche; le misure alternative sono revocate se sopravviene una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.

Definizione anticipata del processo con finalità terapeutiche

Per accedere alla misura alternativa, l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente può chiedere che la pena venga applicata con modalità esecutive coerenti con il programma terapeutico, nei limiti di 8 anni, o di 4 anni per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., restando fermo il limite di 8 anni per gli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p. Alla richiesta va allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede 60 giorni per produrre la documentazione richiesta per la detenzione domiciliare; in questo periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. Se ricorrono le condizioni del patteggiamento e la misura è adeguata, il giudice applica la pena concordata e ne autorizza l’esecuzione secondo il programma terapeutico allegato alla sentenza. La disciplina non si applica per i reati esclusi dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. né nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ex art. 99, quarto comma, c.p., quando la pena superi 2 anni.

Misure cautelari e fase esecutiva del processo definito

Nei casi previsti, se l’imputato è in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, il giudice applica gli arresti domiciliari con le modalità della nuova detenzione domiciliare, anche in deroga alle disposizioni richiamate dalla legge. Quando la pena è definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette al magistrato di sorveglianza, che entro 45 giorni applica la misura alternativa salvo sopravvenute ragioni ostative. Sono previsti termini per opposizione e ricorso:

  • opposizione al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni;
  • ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale.

Disposizioni processuali e ufficio per il processo

Gli addetti all’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza sono impiegati, nei limiti delle risorse già disponibili, a supporto della magistratura di sorveglianza per coadiuvare le valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle nuove misure. Viene inoltre modificato l’art. 656 c.p.p. per coordinare l’ordine di esecuzione e la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di cui all’art. 94-ter, con trasmissione al magistrato di sorveglianza entro 45 giorni.

Regime transitorio

La nuova disciplina processuale si applica ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, esclusi quelli nei quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. L’imputato o il difensore con procura speciale può formulare la richiesta nella prima udienza utile successiva all’entrata in vigore, anche nei processi dibattimentali in corso in cui sia già decorso il termine dell’art. 446, comma 1, c.p.p. Su istanza dell’imputato, con elementi di prova sulla propria dipendenza, il dibattimento può essere sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni; in tale periodo restano sospesi prescrizione e durata della custodia cautelare.

Abrogazione e copertura finanziaria

È abrogato il comma 6-bis dell’art. 8 del d.l. 92/2024, convertito dalla l. 112/2024. Per l’attuazione della legge è istituito presso il Ministero della salute un fondo di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, finanziato:

  • per 5.000.000 euro annui tramite le risorse derivanti dall’abrogazione;
  • per 14.436.250 euro annui mediante riduzione di altro fondo statale. Le risorse sono ripartite con decreto e il Ministero della salute ne monitora l’utilizzo nel rispetto del limite di spesa. Le amministrazioni operano comunque nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri, salvo quanto previsto per il fondo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.