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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendone la riforma. Il testo non indica l’atto amministrativo originariamente contestato né specifica i motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il gravame nella fase cautelare e ha rilevato che esso, così come la domanda cautelare originaria, non presentava prima facie elementi suscettibili di favorevole valutazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo che, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il gravame e la domanda cautelare proposta in primo grado non apparissero fondati. Il Collegio ha espressamente prescisso da ogni valutazione sull’integrità del contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese e sugli onorari del grado d’appello, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli appellanti.

  • art. 10 Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli appellanti e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare il giudice può respingere il gravame quando, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, la domanda non presenti elementi prima facie favorevoli sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • La valutazione cautelare negativa per difetto di fumus boni iuris può essere adottata senza definire ogni questione relativa all’integrità del contraddittorio, quando tale questione non sia necessaria per la decisione cautelare.
  • Se le parti appellate non si costituiscono nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può non disporre alcunché sulla regolazione delle spese e degli onorari del grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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