Risoluzione n. 56 del 30/05/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’attività di riscossione dei tributi è imponibile IVA con aliquota ordinaria, anche se svolta da società in house a capitale pubblico, mentre le operazioni di pagamento/versamento di imposte restano esenti IVA se consistono in meri transiti finanziari. Precisa inoltre che, se il corrispettivo è unico e comprende anche prestazioni imponibili, l’intero importo è soggetto a IVA.
Trattamento IVA di riscossione e pagamento delle imposte
Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle attività di riscossione dei tributi e di pagamento/versamento di imposte alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 38, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il documento distingue nettamente tra attività di riscossione, ora imponibili, e operazioni di pagamento, che restano esenti in presenza dei relativi presupposti.
Modifiche normative richiamate
Vengono richiamate due modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633:
- l’art. 4, quinto comma, come riformulato, stabilisce che non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità;
- l’art. 10, primo comma, n. 5), è stato modificato eliminando l’esenzione IVA per le operazioni relative alla riscossione dei tributi, perché incompatibile con l’ordinamento comunitario.
La risoluzione precisa che la nuova formulazione dell’art. 4 ha carattere chiarificatorio e recepisce il principio dell’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE. Resta fermo che gli enti pubblici possono essere soggetti passivi quando il loro mancato assoggettamento provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
Attività di riscossione dei tributi: imponibilità IVA
La prima parte della risoluzione chiarisce che l’attività di riscossione dei tributi svolta da società a capitale interamente pubblico, anche se qualificate come società in house e affidatarie del servizio per conto di enti locali, non rientra nell’esclusione dall’IVA prevista per le attività di pubblica autorità.
La motivazione è che:
- l’art. 4, quinto comma, si riferisce solo agli enti pubblici indicati dalla norma, non alle società commerciali;
- le società di capitali, anche se interamente partecipate da enti pubblici, sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti controllanti;
- la nozione di società in house o di organismo di diritto pubblico, rilevante in materia di appalti pubblici, non è utilizzabile per individuare i presupposti impositivi IVA.
Ne consegue che i servizi resi dalla società affidataria del servizio di riscossione all’ente locale impositore sono soggetti a IVA.
La risoluzione specifica inoltre che l’abolizione dell’esenzione riguarda l’intera attività di riscossione, intesa in senso ampio, comprendente:
- gestione di ruoli e liste di carico;
- notifica di cartelle e avvisi di pagamento, salvo il caso degli accertamenti esecutivi;
- ricezione dei pagamenti;
- concessione di dilazioni o sospensioni;
- attività di esecuzione forzata.
L’imponibilità si applica sia alla riscossione coattiva sia alla riscossione spontanea, senza distinzione in base all’origine volontaria o coattiva della pretesa tributaria.
Operazioni di pagamento di imposte: permanenza dell’esenzione
La seconda parte affronta il regime delle operazioni di pagamento delle imposte. La risoluzione osserva che l’art. 10, primo comma, n. 5), del DPR n. 633/1972, nella formulazione vigente, esenta le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti da aziende e istituti di credito, ma tale previsione va letta in coordinamento con l’art. 10, primo comma, n. 1), che esenta in generale le operazioni relative a depositi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e assegni.
In coerenza con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria, la risoluzione afferma che l’esenzione riguarda le operazioni di pagamento in quanto tali, indipendentemente dal soggetto che le esegue, purché si tratti di servizi caratterizzati da un mero transito di mezzi finanziari destinati al pagamento di imposte o di altre entrate.
L’esenzione si applica, a titolo esemplificativo, ai compensi per:
- versamento unitario di imposte, contributi, premi previdenziali e assistenziali e altre somme tramite modello F24;
- versamenti di imposte e altre somme tramite modello F23;
- commissioni o diritti percepiti per il pagamento di altre entrate, come il canone RAI televisivo o la tassa automobilistica regionale.
La risoluzione precisa che l’esenzione opera sia quando il servizio è reso da aziende o istituti di credito, sia quando è svolto da agenti della riscossione, uffici postali o altri soggetti abilitati, tra cui tabaccherie convenzionate, ACI e agenzie di pratiche auto autorizzate.
Corrispettivo unico per servizi misti
Viene infine chiarito che, se l’affidatario del servizio percepisce un corrispettivo unico per un servizio pattuito unitariamente che comprenda anche attività soggette a IVA ordinaria, come riscossione, accertamento o liquidazione di tributi, l’intero corrispettivo deve essere assoggettato ad IVA.
Indicazioni conclusive
La risoluzione chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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