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Risoluzione

Risoluzione n. 57 del 30/05/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sul modello 730/2014: ampliamento dei soggetti ammessi anche senza sostituto d’imposta, controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro, gestione dei risultati contabili, rimborsi diretti dell’Agenzia, compensazioni tramite F24, conservazione documentale e modalità di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta.

Chiarimenti sull’assistenza fiscale e sul modello 730/2014

Chiarimenti sull’assistenza fiscale per il modello 730/2014

La risoluzione illustra le principali novità applicative in materia di assistenza fiscale per il 2014, con particolare attenzione ai casi in cui il contribuente non abbia un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Vengono inoltre disciplinati i controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro, le modalità di rimborso diretto, la compensazione di crediti con F24, gli obblighi di conservazione documentale e le regole di conguaglio per i sostituti d’imposta.

Ampliamento dei soggetti ammessi al modello 730

L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha esteso dal 2014 la possibilità di utilizzare il modello 730 anche ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In particolare, possono avvalersi del 730 i titolari di redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR e di alcuni redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l).

La risoluzione precisa che rientrano tra i soggetti interessati, a titolo esemplificativo:

  • lavoratori a tempo determinato il cui rapporto non copra almeno i mesi di giugno e luglio;
  • lavoratori dipendenti presso privati, come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
  • lavoratori dipendenti all’estero in zone di frontiera, retribuiti da datore di lavoro non residente;
  • percettori di borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio o addestramento professionale;
  • percettori di assegni periodici;
  • collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto non copra almeno giugno e luglio.

Regole per debiti, rimborsi e modello 730 in assenza di sostituto

Quando dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta assistenza fiscale deve trasmettere telematicamente la delega di versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del pagamento, consegnarla al contribuente per il versamento con le modalità dell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti seguono i termini ordinari previsti per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013.

I rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione. È inoltre consentita la presentazione del 730 congiunto anche se entrambi i coniugi sono privi di sostituto, purché nel modello del primo dichiarante sia indicato un reddito di lavoro dipendente o assimilato; per il secondo dichiarante tale condizione non è richiesta.

La risoluzione disciplina anche il 730 integrativo in assenza di sostituto:

  • se il rapporto di lavoro cessa tra la presentazione del 730 originario e il 27 ottobre, il contribuente può presentare un 730 integrativo con codice 1 e casella "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" barrata; il rimborso è effettuato dall’Agenzia delle entrate;
  • se il contribuente presenta un 730 originario senza sostituto e, entro il 27 ottobre, acquisisce un nuovo sostituto, può presentare un integrativo con codice 1 ottenendo il rimborso dal nuovo sostituto;
  • se il 730 originario è stato inviato a un sostituto non tenuto al conguaglio e il contribuente non ha un sostituto d’imposta, può essere predisposto il modello "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" con codice 2 o 3.

Controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro

L’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi IRPEF complessivamente superiori a 4.000 euro, riferiti anche ai rimborsi derivanti dal nuovo articolo 51-bis. I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione se successiva.

La risoluzione chiarisce che:

  • i rimborsi superiori a 4.000 euro che non includono detrazioni per carichi di famiglia né eccedenze da precedente dichiarazione restano rimborsati dal sostituto d’imposta nei tempi ordinari;
  • le somme qualificate come eccedenze rilevano ai fini del controllo anche se derivano da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione;
  • se il credito della precedente dichiarazione è stato interamente utilizzato in compensazione tramite F24, non compare come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e non concorre alla soglia di 4.000 euro;
  • gli importi del quadro I, destinati a compensare imposte da versare con F24, non fanno parte dell’importo rimborsabile e non concorrono alla soglia di 4.000 euro, anche nella dichiarazione congiunta.

Se il rimborso supera 4.000 euro e vi è contestuale richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o presenza di eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso è effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate dopo i controlli. Il rimborso tiene conto anche del secondo o unico acconto IRPEF o cedolare secca, risultando al netto di tali acconti.

Modalità di trattamento dei risultati contabili dei rimborsi superiori a 4.000 euro

La risoluzione specifica come debba essere gestito il risultato contabile da trasmettere al sostituto d’imposta. Il soggetto che presta assistenza fiscale non deve produrre il modello 730-4 destinato al sostituto se non vi è seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, oppure se tale importo è inferiore o uguale all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione.

Se invece la seconda o unica rata di acconto è superiore al rigo 164, il modello 730-4 deve essere prodotto solo per la differenza tra i due importi. Le medesime regole valgono anche per l’assistenza prestata direttamente dal sostituto d’imposta: in tal caso, in presenza di rimborsi superiori a 4.000 euro e delle condizioni sopra indicate, il sostituto non deve effettuare il rimborso; se l’acconto è superiore al rigo 164, deve trattenere in busta paga, nel mese di novembre, la differenza tra i due importi.

Per i contribuenti assistiti dall’INPS o da sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze, i risultati contabili dai quali scaturisce un rimborso soggetto a controllo preventivo devono essere trasmessi con il flusso telematico all’Agenzia delle entrate, che provvede direttamente all’erogazione dopo i controlli.

Rimborsi effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate

Nei casi previsti dall’articolo 51-bis per contribuenti senza sostituto, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’amministrazione finanziaria dopo la ricezione del risultato finale della dichiarazione. La stessa modalità si applica anche ai rimborsi soggetti a controllo preventivo ai sensi dell’articolo 1, comma 586, della legge n. 147/2013, quando ricorrono detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione per importi complessivamente superiori a 4.000 euro.

Restano ferme le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni. Il credito rimborsabile è determinato dalla somma algebrica delle imposte a debito e a credito, al netto della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante. Il rimborso avviene secondo le modalità del decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro.

L’Agenzia esegue i controlli entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione e, se verifica la spettanza del rimborso, eroga l’importo risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-3, al netto degli acconti. In tali ipotesi il sostituto è esonerato dal conguaglio e non riceve il relativo risultato contabile.

La risoluzione ricorda inoltre che i contribuenti possono chiedere l’accredito dei rimborsi su conto corrente bancario o postale, comunicando l’IBAN mediante apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere presentata:

  • telematicamente, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite l’applicazione dedicata;
  • presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, preferibilmente esibendo un documento bancario con il codice IBAN.

Compensazioni con il modello 730/2014

L’articolo 1, comma 617, della legge n. 147/2013 ha introdotto la possibilità di destinare il credito emergente dal 730 al pagamento di somme versabili con F24, mediante il quadro I "Imposte da compensare". Il contribuente può:

  • barrare la casella 2 per utilizzare tutto il credito in compensazione, nel qual caso non viene effettuato alcun rimborso;
  • indicare nella casella 1 la sola parte di credito da utilizzare con F24, con rimborso della parte residua.

In caso di presentazione del 730 integrativo, nel quadro I deve essere indicato un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24. Se nel 730 originario il quadro I non era compilato, oppure l’importo indicato non è stato utilizzato in compensazione, nel modello integrativo il quadro può essere compilato in modo diverso o restare non compilato.

Certificazione degli acconti nei modelli 730/2013 Situazioni Particolari

Per il 2013, la presentazione del modello 730 Situazioni Particolari era ammessa solo se a credito. Ai fini del rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241/1997, il riscontro degli acconti viene effettuato verificando gli acconti stessi nella dichiarazione 730 Situazioni Particolari presentata nel 2013.

Conservazione della documentazione da parte di CAF e professionisti abilitati

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dalla legge n. 147/2013, CAF e professionisti abilitati devono conservare:

  • le schede modello 730-1 con le scelte dei contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
  • copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

La documentazione può essere conservata anche in formato cartaceo. Se conservata in formato elettronico:

  • le dichiarazioni elaborate e i prospetti di liquidazione devono restare nel formato originale;
  • la documentazione a base del visto deve essere conservata in PDF o TIFF;
  • le schede devono essere conservate secondo le regole tecniche del sistema di conservazione di cui al DPCM 3 dicembre 2013.

La documentazione deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, su richiesta, dal responsabile del CAF anche tramite il CAF, oppure dal professionista abilitato. L’indicazione analitica dei documenti esibiti nella ricevuta di consegna del modello 730-2 non sostituisce l’obbligo di conservazione.

Modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta

In caso di risultato contabile a credito, il rimborso è effettuato mediante riduzione delle ritenute IRPEF e/o delle addizionali comunale e regionale riferite ai compensi del mese di luglio. Se necessario, può essere utilizzato l’intero ammontare delle ritenute relative a tutti i compensi del mese di luglio, comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Se il monte ritenute non è sufficiente, gli importi residui sono rimborsati nei mesi successivi, con pari percentuale per tutti gli assistiti; di ciò il sostituto deve informare il dipendente al momento della prima rata di rimborso.

La risoluzione chiarisce che il risultato contabile è rappresentato da un unico importo, pari alla somma algebrica delle imposte a debito e a credito del dichiarante e del coniuge dichiarante, e che nel modello 730-4 è esposto nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio", compilabile per importi a debito nella casella "Importo da trattenere" o per importi a credito nella casella "Importo da rimborsare".

Di conseguenza:

  • per l’assistenza diretta, il sostituto trattiene l’importo del rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di debito;
  • per l’assistenza prestata da CAF o professionisti, trattiene l’importo indicato nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" alla voce "Importo da trattenere" del modello 730-4;
  • per i crediti, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, si considerano gli importi del rigo 162 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta o quelli indicati alla voce "Importo da rimborsare" del 730-4 in caso di assistenza tramite CAF o professionista.

Se il credito da rimborsare non trova capienza nel monte ritenute disponibile, i rimborsi devono essere erogati mensilmente in pari percentuale per tutti gli aventi diritto, indipendentemente dall’entità delle ritenute riferite al singolo dipendente nel mese di rimborso.

Rinvio alle istruzioni della circolare n. 14/E del 9 maggio 2013

Per gli aspetti dell’assistenza fiscale 2014 non espressamente trattati nella risoluzione, l’Agenzia rinvia a quanto già disciplinato dalla circolare n. 14/E del 9 maggio 2013.

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