Cassazione Civile, Ordinanza n. 33374/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un appalto pubblico per l’esecuzione di opere portuali. L’impresa appaltatrice, operante in ATI e poi sostituita processualmente da società subentrate nella sua posizione, aveva chiesto il risarcimento dei danni per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, nonché il pagamento di interessi per il ritardo nell’emissione e nel pagamento di stati di avanzamento lavori e per la tardiva liquidazione di opere eseguite prima della sospensione. In primo grado la domanda era stata in parte accolta; in appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto legittima la sospensione ex art. 30 D.P.R. 1063/1962 e ha considerato valida ed efficace la rinuncia alle pretese anteriori contenuta nell’atto di sottomissione del 27.6.1995, rigettando quindi la domanda. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omesso esame della CTU di primo grado, ritenuta decisiva ai fini della riserva n. 1; 2) omesso esame del fatto della ripresa dei lavori nel settembre 1995 e violazione dell’art. 35 D.P.R. 1063/1962, sostenendo che ciò avrebbe reso inefficace la rinuncia e imposto il riconoscimento degli interessi moratori; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme corrisposte tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l’omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., occorrendo l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non valutato; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla legittimità della sospensione dei lavori. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché le ricorrenti non hanno scalfito la motivazione della corte territoriale: la ripresa dei lavori nel settembre 1995 era già stata considerata, ma la validità della rinuncia discendeva dal fatto che, al momento dell’atto di sottomissione, la perizia di variante era già approvata e la ripresa era stata disposta, mentre il ritardo era dipeso dal mancato ottenimento della certificazione antimafia da parte dell’impresa, non dalla stazione appaltante. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e della controricorrente adesiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l’omessa valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio o delle sue risultanze
art. 30 D.P.R. 1063/1962
la sospensione dei lavori è stata ritenuta legittima in presenza di esigenze eccezionali e di pubblico interesse connesse alla variante e agli eventi sopravvenuti
art. 35 D.P.R. 1063/1962
gli interessi moratori non sono stati riconosciuti perché la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina invocata nel caso concreto e comunque infondata la pretesa per effetto della rinuncia valida
art. 36 D.P.R. 1063/1962
richiamato insieme all’art. 35, ma ritenuto non utilmente invocabile dalle ricorrenti per la fattispecie dedotta
art. 1218 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è rimasta assorbita
art. 1223 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è rimasta assorbita
art. 1224 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è rimasta assorbita
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è sufficiente lamentare il mancato esame della consulenza tecnica d’ufficio o delle sue conclusioni: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia omesso di esaminare.
- La censura di omesso esame è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorrente deve attaccare la concreta argomentazione posta a base della decisione.
- In materia di appalto pubblico, la sospensione dei lavori può essere legittima se collegata a circostanze eccezionali o a sopravvenienze di pubblico interesse che rendano necessaria una variante e l’approvazione dell’ente finanziatore.
- La rinuncia dell’appaltatore contenuta in un atto di sottomissione può essere valida ed efficace se le condizioni sospensive previste risultano già realizzate al momento della sottoscrizione; il successivo ritardo nella ripresa dei lavori non rende automaticamente inefficace la rinuncia se non è imputabile alla stazione appaltante.
- Gli interessi moratori o legali sui corrispettivi dell’appalto vanno esaminati alla luce della disciplina speciale di settore e della concreta struttura del credito vantato, non potendo essere riconosciuti in via automatica fuori dai presupposti normativi e fattuali accertati.
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