Ordinanza n. 47/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Pavia sull'istanza di accoglienza presso le strutture previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presentata in data 2.09.2025 nell’interesse dei ricorrenti e reiterata con diffida in data 30.09.2025; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.12.2025: - dei provvedimenti prot. n. 0076259 e n. 0076261 emanati dalla Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo in data 31/10/2025, notificati in pari data, a mezzo dei quali sono state respinte le domande di accoglienza dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di accoglienza e successivi dinieghi prefettizi delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Pavia sull'istanza di accoglienza presentata il 2 settembre 2025 e reiterata con diffida il 30 settembre 2025. Con motivi aggiunti hanno impugnato i provvedimenti prefettizi del 31 ottobre 2025 che hanno respinto le domande di accoglienza. I dinieghi sono stati motivati richiamando i provvedimenti con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato le domande di protezione internazionale all'esito di procedura accelerata, prevista per richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura. I provvedimenti della Commissione territoriale sono stati impugnati davanti al Tribunale di Milano, ma non risultava provata la loro sospensione giudiziale. In sede cautelare i ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto, in base alla sommaria valutazione propria della fase cautelare, che i dinieghi prefettizi fossero fondati sui rigetti delle domande di protezione internazionale adottati in procedura accelerata nei confronti di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura. Il giudice ha affermato che il principio generale di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento negativo della Commissione territoriale, previsto in caso di impugnazione giurisdizionale, non opera per i provvedimenti adottati all'esito della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008. Poiché non risultava documentata una sospensione giudiziale dei provvedimenti della Commissione, non sono stati ravvisati i presupposti per sospendere i dinieghi dell'accoglienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti; è stata confermata l'udienza pubblica del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione sulla tutela cautelare richiesta in via incidentale.
art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008
richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura
Individua la procedura accelerata applicata alle domande di protezione internazionale dei richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
Il generale effetto sospensivo dell'impugnazione del provvedimento negativo della Commissione territoriale non opera per i provvedimenti adottati all'esito della procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis, comma 2, lett. c), sicché occorre una sospensione giudiziale.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Costituisce il quadro normativo richiamato per l'istanza di accoglienza presso le strutture previste per i richiedenti protezione internazionale.
Massime di principio
- Nella procedura cautelare amministrativa, la sospensione dell'atto impugnato richiede la sussistenza del fumus boni iuris, valutato sommariamente in relazione agli elementi disponibili in atti.
- Il principio generale di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento negativo della Commissione territoriale, in caso di impugnazione giurisdizionale, non opera quando il rigetto sia stato adottato all'esito della procedura accelerata prevista per il richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.
- Quando il diniego delle misure di accoglienza si fonda sul rigetto della domanda di protezione internazionale adottato in procedura accelerata per provenienza da Paese di origine sicura, la mera proposizione del ricorso contro il rigetto non dimostra la sospensione dell'efficacia del provvedimento: in assenza di prova di una sospensione giudiziale, non sussiste il fumus necessario per la tutela cautelare contro il diniego dell'accoglienza.
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