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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22507/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La controversia trae origine da alcuni messaggi pubblicati su una pagina Facebook, ritenuti diffamatori nei confronti di due persone raffigurate in una fotografia e coinvolte in un servizio televisivo. Dopo una condanna in primo grado nel processo penale, l'imputata era stata assolta in appello; la sentenza penale d'appello è però stata cassata dalla Corte di cassazione penale ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Trieste ha accolto la domanda risarcitoria delle parti civili e ha condannato l'imputata al pagamento di euro 4.000 per ciascuna di esse. La ricorrente principale ha censurato: 1) l'omesso esame di fatti decisivi circa la riferibilità delle espressioni offensive alle controparti, sostenendo che il contesto dei commenti avrebbe escluso che gli epiteti fossero rivolti ai querelanti; 2) la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per mancata allegazione e prova del danno; 3) l'omesso esame di circostanze rilevanti per la quantificazione del danno, ritenendo eccessiva la liquidazione e lamentando che il primo giudice penale avesse liquidato una somma minore; 4) la violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato riconoscimento della compensazione delle spese di lite, in presenza di soccombenza reciproca. Le parti resistenti hanno proposto ricorso incidentale deducendo, a loro volta, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale e la non corretta applicazione dei parametri tariffari per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità penale e del rinvio civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito su accertamenti di fatto già compiuti dalla Corte d'appello con motivazione adeguata. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo errata la regolamentazione delle spese processuali: nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve considerare l'esito globale della lite e applicare il principio della soccombenza all'intero procedimento, includendo anche le fasi precedenti del processo penale. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità e del procedimento cautelare ex art. 373 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una nuova valutazione del merito

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che deduce censure fondate sul contenuto degli atti deve indicarne in modo puntuale e specifico il contenuto rilevante

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti richiamati a sostegno del motivo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma risarcitoria rispetto alla pretesa di danno da diffamazione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato come norma sul danno non patrimoniale risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne con precisione l'entità

  • art. 2056 c.c.

    rinvia ai criteri di liquidazione del danno applicabili alla responsabilità extracontrattuale, incluso l'uso dell'equità

  • art. 91 c.p.c.

    la regolamentazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza riferito all'esito globale della lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione può essere disposta solo nei casi e limiti previsti dalla legge, non potendo essere negata o concessa in modo difforme dai criteri legali

  • art. 622 c.p.p.

    nel rinvio ai soli effetti civili dopo cassazione della sentenza penale, il giudice civile decide anche sulle spese dell'intero procedimento valutando l'esito complessivo

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato solo per le spese del procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di un error in procedendo o in iudicando fondato sul contenuto degli atti richiede una puntuale indicazione del documento, del passo rilevante e del modo in cui esso sarebbe stato ignorato, secondo l'onere di specificazione imposto dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
  • In materia di diffamazione a mezzo social network, la riferibilità delle espressioni offensive alle persone ritratte o menzionate è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione può essere liquidato equitativamente quando, per la natura del pregiudizio, la sua esatta quantificazione non sia suscettibile di prova diretta, purché il giudice consideri la diffusione della condotta, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
  • Nel giudizio civile conseguente a cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili e rinvio ex art. 622 c.p.p., la regolamentazione delle spese deve essere effettuata tenendo conto dell'esito globale dell'intera vicenda processuale, comprese le fasi svoltesi in sede penale; il giudice del rinvio non può limitarsi al solo segmento civile successivo alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

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