Sentenza del 12/12/2019 n. 32589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detrazione di 35.468,11 euro di IVA relativa a fatture emesse dalla C. di C.S. s.a.s., ritenuta una società cartiera inserita in una frode carosello. I giudici di merito avevano negato la detrazione considerando che il fornitore formale fosse privo di struttura operativa, non avesse presentato dichiarazioni IVA né effettuato versamenti e fosse un mero interposto rispetto all'effettivo cedente. La T. s.r.l. ha contestato che l'Amministrazione avesse dimostrato la sua conoscenza, o conoscibilità mediante l'ordinaria diligenza, della frode e ha dedotto la propria buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche se la contribuente sapesse o avrebbe potuto sapere, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che l'operazione partecipava a un'evasione IVA. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva detraibilità dell'IVA, ma la precedente motivazione è stata ritenuta insufficiente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23 e 28
La detrazione IVA non può essere negata per la sola inesistenza soggettiva del fornitore: l'Amministrazione deve dimostrare anche la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8
Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo...
Per le imposte dirette, la limitazione riguarda i costi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, se i beni sono stati realmente acquistati e destinati alla rivendita, il costo è in linea generale deducibile, anche se l'acquirente fosse consapevole dell'interposizione.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 2 e 3, convertito dalla Legge n. 44 del 2012
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ... anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore ... ove più favorevoli...
La disciplina più favorevole in materia di costi collegati ad attività illecite si applica retroattivamente ai fatti precedenti, salvo che gli atti impositivi siano divenuti definitivi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti resta valutabile secondo i requisiti ordinari di effettività e inerenza, senza che la sola consapevolezza dell'interposizione determini automaticamente l'indeducibilità.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, lett. a), e 273
Il diritto alla detrazione IVA costituisce un principio fondamentale del sistema europeo e può essere negato quando sia provato, con elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto si inseriva in una frode.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
La Corte ha esaminato la dedotta violazione di legge relativa all'onere della prova sulla consapevolezza della frode e ha ritenuto assorbito il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In caso di fatture soggettivamente inesistenti, la mera interposizione di un fornitore o la sua inidoneità operativa non bastano, da sole, a negare la detrazione IVA.
- L'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni, sia l'inesistenza soggettiva del fornitore sia elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- Dopo tale prova, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore professionale, valutata in base alle concrete circostanze dell'operazione.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non dimostra automaticamente la buona fede del contribuente, ma la loro irregolarità non è neppure sufficiente senza un collegamento concreto con la conoscibilità della frode.
- Per le imposte dirette, quando i beni sono stati realmente acquistati e destinati alla commercializzazione, i relativi costi non sono normalmente indeducibili solo perché il fornitore indicato in fattura era diverso dal cedente effettivo.
- Il giudice deve distinguere l'inesistenza oggettiva dell'operazione, nella quale il bene o servizio non è mai stato acquistato, dall'inesistenza soggettiva, nella quale l'operazione è reale ma il soggetto indicato in fattura non coincide con quello effettivo.
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