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Ordinanza

Ordinanza n. 16339/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella Regione Lazio, nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale del decreto dirigenziale del 23 giugno 2026, che ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. Contesta l’attribuzione di 12,50 punti, secondo il criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L’ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né decide nel merito la contestazione.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova della notifica nei cinque giorni successivi. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della graduatoria.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. 108/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La disposizione determina l’applicazione del rito speciale alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; nel caso concreto il TAR ne ha conseguentemente disposto la conversione.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie del giudizio e il ricorso deve essere notificato anche nei loro confronti.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022 e può disporre la conversione del rito.
  • Nelle controversie soggette all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie; il ricorso deve essere loro notificato.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, stabilendo termini e modalità per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi

Testo integrale

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