Cassazione Civile, Ordinanza n. 12153/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Lo studio legale associato ha impugnato una cartella di pagamento relativa a omesso o irregolare versamento IVA per l'anno di imposta 2010, emessa ai sensi dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente sosteneva di aver presentato nel 2015 una dichiarazione integrativa per un periodo di imposta indicato nel testo come 2011, dalla quale sarebbe emersa una minore imposta dovuta per un errore di contabilizzazione di una fattura. In primo grado il ricorso era stato accolto per emendabilità delle dichiarazioni e tempestività della dichiarazione integrativa; in appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo insussistente la prova dell'errore dichiarativo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, assumendo che la dichiarazione integrativa a favore non fosse più soggetta a un diverso regime di tempestività rispetto a quella a sfavore, e che quella presentata il 2 agosto 2015 dovesse considerarsi tempestiva; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa/insufficiente motivazione, lamentando il mancato rilievo del principio di non contestazione, poiché l'Ufficio non avrebbe contestato né la regolare tenuta delle scritture contabili né l'errore in dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto in linea generale il principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione fiscale erronea, anche in materia IVA, quando dall'errore derivino oneri tributari più gravosi di quelli dovuti; ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che la dichiarazione è mera esternazione di scienza e giudizio ed è emendabile anche per errori formali. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudice di merito avesse accertato in fatto che il contribuente non avesse assolto all'onere di provare l'errore dichiarativo e che la dichiarazione integrativa tardiva fosse un tentativo di neutralizzare una pretesa tributaria già formata mediante una dichiarazione successiva diversa e non documentata. La censura del ricorrente mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; inoltre la dichiarazione riguardava i redditi 2011, cioè un periodo successivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma posta a base dell'emissione della cartella di pagamento per controllo automatizzato dell'IVA; il testo la richiama solo come fondamento dell'atto impugnato.
art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
È richiamato per affermare il principio di emendabilità/ritrattabilità della dichiarazione fiscale, anche in materia IVA per rinvio dell'art. 8 del medesimo d.P.R.
art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Viene indicato come norma che rinvia all'art. 2, commi 8 e 8-bis, estendendo anche all'IVA il regime di emendabilità della dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
È invocata per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale; la Corte rileva che la doglianza tende a una rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata applicazione del principio di non contestazione; la Corte non accoglie la censura perché l'accertamento in fatto resta riservato al giudice di merito.
È indicato nel testo in relazione alla difesa personale del ricorrente in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia IVA la dichiarazione fiscale affetta da errore di fatto o di diritto è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando l'errore comporti per il contribuente un indebito aggravio di imposta rispetto a quanto dovuto per legge.
- L'emendabilità della dichiarazione non esonera il contribuente dall'onere di provare l'effettiva esistenza dell'errore allegato e la sua incidenza sulla pretesa tributaria.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per sovvertire un accertamento di merito che abbia escluso la prova dell'errore dichiarativo e della non debenza del tributo.
- La dichiarazione integrativa tardiva non può essere considerata, di per sé sola, sufficiente a neutralizzare una pretesa fiscale già formata se non è adeguatamente documentata l'origine dell'errore denunciato.
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