Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19241/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto al ricorrente il pagamento di una somma rilevante, asseritamente dovuta a saldo di una fornitura di merce eseguita in favore di una società a lui collegata. Il debitore proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che il documento posto a base della pretesa (scrittura di riconoscimento del debito e promessa di pagamento) era stato prodotto in copia, disconosciuto in primo grado, e solo successivamente depositato in originale in appello, con conseguente violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; deduceva inoltre la tardività e l'inammissibilità di tale produzione, l'impossibilità di acquisire prima l'originale senza sua colpa, l'omesso rilievo del disconoscimento della sottoscrizione e, infine, la motivazione apparente sulla prova dell'obbligo di garanzia personale. La Corte di merito aveva però ritenuto, da un lato, che l'originale non fosse decisivo perché la decisione si fondava soprattutto su altre prove e, dall'altro, che dalle deposizioni testimoniali emergesse comunque l'assunzione di una garanzia a favore della società debitrice originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia i motivi relativi alla pretesa novità/inammissibilità della produzione in appello dell'originale della scrittura, sia la censura sulla motivazione apparente. Ha chiarito che, quando un documento è già entrato nel processo di primo grado in copia, il successivo deposito dell'originale in appello non integra una nuova produzione ma una regolarizzazione formale, e che in ogni caso il documento era stato considerato irrilevante ai fini decisori, poiché la responsabilità del ricorrente era stata desunta da un complessivo apprezzamento delle prove testimoniali e delle altre risultanze istruttorie. Ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove produzioni in appello non opera quando si deposita in originale un documento già ritualmente acquisito al giudizio di primo grado in copia: il deposito dell'originale costituisce mera regolarizzazione formale, non nuova prova.

  • art. 16-bis D.L. n. 179/2012

    La censura sulla tardività del deposito telematico dell'originale è stata ritenuta non decisiva, perché la Corte di merito aveva comunque valorizzato l'irrilevanza del documento ai fini della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione apparente/inidonea, escluso dalla Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se un documento è stato già acquisito al processo di primo grado, il deposito dell'originale in appello non costituisce produzione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c., ma regolarizzazione formale del deposito originario.
  • Ai fini della decisione, il materiale istruttorio ritualmente acquisito al processo diventa patrimonio comune delle parti e del giudice: il giudice può valorizzarlo anche in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto, senza incorrere in extrapetizione.
  • Il divieto di nuove produzioni in appello non è decisivo quando il documento contestato risulti comunque irrilevante ai fini del decidere, perché la decisione si fonda su altre prove ritualmente acquisite.
  • Il giudice di merito può ritenere provata un'obbligazione di garanzia anche mediante una valutazione complessiva delle risultanze testimoniali e documentali, senza necessità che la prova derivi esclusivamente dal documento formalmente contestato.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice; è sufficiente quando renda comprensibile perché una determinata prova sia stata ritenuta o esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.