Ordinanza ingiunzione o revoca n. 110 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto fondato il reclamo di un interessato contro Gruppo SAE S.p.A., editore de Il Tirreno, per la pubblicazione online di un articolo contenente il suo nome e cognome, dettagli sulla vicenda giudiziaria e informazioni di natura sanitaria e risarcitoria eccedenti rispetto al principio di essenzialità dell’informazione. Pur prendendo atto della successiva rimozione del contenuto, l’Autorità ha accertato la violazione delle norme applicabili al trattamento svolto nell’esercizio della libertà di stampa e ha vietato l’ulteriore trattamento delle generalità dell’interessato nei termini contestati, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro.
Gruppo SAE S.p.A. (Il Tirreno): diffusione eccedente di dati personali e dati sulla salute in un articolo giornalistico, con divieto di ulteriore trattamento e sanzione di 10.000 euro
Gruppo SAE S.p.A. – diffusione eccedente di dati personali e sanitari in un articolo giornalistico
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da un interessato nei confronti di Gruppo SAE S.p.A., editore de Il Tirreno, in relazione alla pubblicazione di un articolo online dedicato a una vicenda risarcitoria conseguente a un incidente in bicicletta. Nel contenuto erano riportati il nome e cognome dell’interessato, dettagli sulla vicenda processuale e informazioni specifiche sul suo stato di salute e sul danno biologico, nonché sull’importo del risarcimento riconosciuto.
Origine del procedimento
Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR e ha denunciato la violazione della normativa privacy per la diffusione di dati personali e dati particolari. L’interessato ha contestato, in particolare, la pubblicazione di informazioni tratte dalla sentenza civile e la circolazione online del contenuto giornalistico, ritenendo leso anche il proprio diritto all’oblio.
Posizione del titolare del trattamento
L’editore ha dichiarato di essere venuto a conoscenza delle richieste dell’interessato solo con la notifica del reclamo, di non avere ricevuto precedenti istanze di cancellazione o opposizione e di avere rimosso l’articolo il 7 novembre 2022. Ha sostenuto di avere agito in buona fede, confidando nella veridicità e affidabilità delle informazioni fornite dal legale intervistato, e di aver pubblicato la notizia nell’esercizio del diritto di cronaca, in ragione dell’interesse pubblico della vicenda.
Inquadramento giuridico del trattamento
L’Autorità ha qualificato il caso come trattamento effettuato nell’esercizio della libertà di espressione, con conseguente applicazione integrale degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice. Ha altresì richiamato l’art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche valore essenziale ai fini della liceità e correttezza del trattamento giornalistico.
Violazione del principio di essenzialità dell’informazione
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione non rispettasse il principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dagli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche. In particolare, il contenuto diffondeva:
- i dati identificativi del reclamante;
- informazioni dettagliate sulle conseguenze sulla salute;
- elementi sul danno biologico e sulle valutazioni medico-legali;
- l’entità del risarcimento riconosciuto.
Secondo l’Autorità, tali informazioni eccedevano la misura necessaria per la corretta informazione e esponevano la vicenda dell’interessato a un’attenzione ben più ampia della normale circolazione tra i conoscenti.
Illiceità del trattamento e norme richiamate
Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto il trattamento illecito perché in contrasto con:
- art. 137, comma 3, Codice;
- art. 139 Codice;
- artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;
- principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, e, per effetto del carattere eccedente dei dati diffusi, anche con il principio di minimizzazione/adeguatezza richiamato nella motivazione.
Provvedimenti adottati
Il Garante ha dichiarato il reclamo fondato e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, ha disposto nei confronti di Gruppo SAE S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome del reclamante nei termini descritti, salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria
L’Autorità ha inoltre adottato ordinanza-ingiunzione per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, 18 della legge n. 689/1981 e 83, parr. 3 e 5, GDPR.
Nella quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la gravità della violazione, anche in ragione della natura particolare dei dati trattati, idonei a rivelare lo stato di salute;
- le condizioni organizzative, economiche e professionali del contravventore;
- la dichiarata buona fede e l’asserito esercizio del diritto di cronaca;
- la circostanza che il titolare si sia attivato per impedire ulteriori diffusioni;
- il fatto che la vicenda riguardasse un solo interessato.
Rimedi e opposizione
Il provvedimento dà atto della possibilità, per il contravventore, di definire la controversia mediante il pagamento della metà della sanzione entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. È inoltre prevista l’opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini e secondo le modalità indicate nel provvedimento.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto contestato
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’interessato contro la diffusione, su un quotidiano online, di un articolo relativo a una vicenda risarcitoria connessa a un incidente in bicicletta. Nel testo venivano riportati dati identificativi del reclamante e informazioni dettagliate, anche di carattere medico, tratte dalla sentenza civile e riferite alle conseguenze sulla salute, alla consulenza tecnica e all’importo del risarcimento.
Difese dell’editore
Gruppo SAE S.p.A. ha sostenuto di aver agito nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, riportando contenuti di un’intervista del legale dell’interessato e confidando in buona fede nella loro attendibilità. Ha inoltre affermato di aver rimosso l’articolo online dopo aver ricevuto le istanze del reclamante e di non aver ricevuto richieste precedenti di esercizio di diritti.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e tutela dei dati
Il Garante ha ricondotto il caso ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche. Ha però rilevato che il principio di essenzialità dell’informazione non era rispettato, poiché l’articolo diffondeva dati identificativi e informazioni puntuali sullo stato di salute e sull’entità del risarcimento, eccedendo quanto necessario per la corretta informazione su fatti di interesse pubblico.
Illiceità accertata e norme violate
L’articolo è stato ritenuto in contrasto con l’art. 137, comma 3, e l’art. 139 del Codice, nonché con gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche. Di conseguenza, il trattamento è stato considerato illecito anche rispetto ai principi generali di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR.
Misure adottate e sanzione
Preso atto della rimozione del contenuto e delle misure per evitare ulteriori diffusioni online, il Garante ha dichiarato il reclamo fondato, ha disposto il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome del reclamante nei termini descritti, salvo mera conservazione per eventuale uso giudiziario, e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro. Ai fini della quantificazione ha considerato la gravità della violazione, la natura particolare dei dati sanitari, le dimensioni del titolare, la buona fede dichiarata, l’attivazione successiva e il fatto che la vicenda riguardasse un solo interessato.
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